Cassazione Penale, Sentenza n. 15940/2022 del 26/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Bologna che aveva rigettato l'istanza per la rescissione del giudicato relativa alla sentenza del Tribunale di Bologna del 15/12/2016 (irreversibile dal 07/03/2017). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione del difensore: la procura speciale prodotta era stata rilasciata esclusivamente per proporre l'istanza di rescissione davanti alla Corte di appello e non per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto. La Corte ha quindi applicato il principio secondo cui la procura speciale si presume conferita soltanto per il grado per il quale è espressamente rilasciata, salvo volontà diversa espressa nell'atto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata per inquadrare la procedura di rescissione del giudicato e collegamento alla necessità di procura speciale per atti relativi alla revisione/rescissione
art. 640 cod. proc. pen.
Richiamato per il rinvio normativo relativo alla revisione; contribuisce a stabilire che per la proposizione del ricorso per cassazione in materia di revisione/rescissione è necessaria procura speciale
art. 633 cod. proc. pen.
"la richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale"
Stabilisce che la richiesta di revisione (e per rinvio la relativa attività) richiede procura speciale, condizione di legittimazione per atti successivi
art. 100, comma 3, cod. proc. pen.
"la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa"
Principio interpretato dalla Corte per affermare che una procura speciale rilasciata per un grado non si estende automaticamente ai gradi successivi, salvo espressa indicazione
art. 122 cod. proc. pen.
"la determinazione dell'oggetto per cui è conferita"
Richiama l'obbligo che la procura speciale specifichi chiaramente l'oggetto per il quale è conferita; da ciò deriva l'inidoneità di una procura per rescissione a coprire anche un ricorso per cassazione contro l'ordinanza di rigetto
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione dell'atto inammissibile, per irrogare la sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La procura speciale per atti penali è presumibilmente limitata al grado per cui è rilasciata; se si intende coprire anche i gradi successivi (es. Cassazione) la procura deve contenere espressa indicazione in tal senso.
- La procura speciale rilasciata per proporre un'istanza di rescissione del giudicato davanti alla Corte di appello non vale automaticamente per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha deciso tale istanza: si tratta di "oggetti" diversi e di gradi successivi.
- La mancata allegazione di una procura speciale idonea determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione per carenza di legittimazione, con conseguenti condanne alle spese e possibile sanzione alla Cassa delle Ammende se sussistono profili di colpa.
- Per evitare inammissibilità, il difensore dovrebbe: 1) ottenere e depositare una procura speciale che indichi espressamente la possibilità di proporre impugnazioni nei gradi successivi; 2) allegare la procura già all'atto di impugnazione; 3) verificare che l'oggetto della procura comprenda esplicitamente sia l'istanza di rescissione sia eventuali ricorsi avversi le decisioni relative.
- La giurisprudenza di legittimità è costante nel richiedere la specialità della procura per la tutela della certezza e delimitazione dell'incarico difensivo; le eccezioni richiedono una chiara espressione di volontà nella procura stessa.
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