Sentenza n. 3456/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione della sentenza n. 1365/2024 del 17 dicembre 2024 del Tribunale di Benevento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 3.000 mediante carta del docente, oltre interessi legali e spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, assumendo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Benevento n. 1365/2024, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscerle euro 3.000 mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre interessi legali e spese di giudizio. Ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione e chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La domanda relativa alla penalità di mora è stata successivamente oggetto di rinuncia non notificata, valutata dal TAR come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda di condanna alla penalità di mora. Ha invece accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il Ministero non aveva dimostrato l'avvenuta esecuzione né dedotto elementi ostativi. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Benevento entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per compiere gli atti necessari all'esecuzione del giudicato e della pronuncia sulle spese. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è stata invocata per la richiesta di penalità di mora; tale domanda è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Richiamato quale fondamento dell'individuazione del Responsabile della DGOSV quale commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di una decisione passata in giudicato, non contrastata dall'amministrazione con elementi ostativi, giustifica l'ordine giudiziale di provvedere entro un termine determinato.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, con facoltà di delega nei limiti stabiliti dal provvedimento.
- La rinuncia non notificata a una domanda può essere valutata, pur non producendo gli effetti processuali propri della rinuncia rituale, quale manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse e condurre alla declaratoria di improcedibilità della relativa domanda.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione soccombente può essere condannata alle spese di lite anche quando si costituisca senza fornire elementi idonei a dimostrare l'esecuzione o a giustificare l'inerzia.
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