Sentenza n. 2245/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, relativa all’attribuzione della Carta del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esatta e integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato per mancata impugnazione. Il titolo riconosceva il diritto della docente all’attribuzione della Carta del Docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo complessivo di € 2.000,00, oltre interessi legali. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione e la condanna alle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, valorizzando il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla certificazione di Cancelleria, e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha quindi accolto il ricorso e condannato l’Amministrazione a dare puntuale e completa esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato Commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega. Il Commissario dovrà operare entro ulteriori sessanta giorni su istanza di parte; l’incarico è obbligatorio e non rifiutabile e non dà diritto a compenso, trattandosi di dirigente dell’Amministrazione resistente e di attività ricompresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha inoltre precisato le modalità di deposito telematico degli atti del Commissario tramite PAT. L’Amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in € 552,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di accertare l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto al giudicato, ordinare l’esecuzione del titolo e nominare, se necessario, un Commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. dalla l. 30/1997
Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nella fattispecie, uno dei presupposti per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione debitrice.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità della Carta del Docente, la cui attribuzione costituisce oggetto dell’esecuzione richiesta.
art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa all’assenza di compenso per il Commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza è ritenuta applicabile per analogia anche a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208
Richiamato quale disposizione intervenuta sulla disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario non viene spontaneamente eseguita da una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., l’esatta e integrale esecuzione del titolo, verificati il passaggio in giudicato e il decorso del termine previsto dalla legge per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e, per il caso di ulteriore inerzia, nominare preventivamente un Commissario ad acta incaricato dell’esecuzione sostitutiva.
- Il munus di Commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza.
- Quando il Commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’Amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza compenso autonomo, in quanto riconducibile all’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale soluzione può essere applicata analogicamente anche alle ottemperanze relative a condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge Pinto.
- Gli atti e i documenti depositati dal Commissario ad acta nel processo amministrativo devono essere trasmessi esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposito modulo per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
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