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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09358/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità per una condotta violenta posta in essere nei confronti di un agente della polizia penitenziaria, in occasione dell'esecuzione di un atto di servizio. I motivi dedotti erano tre: il primo lamentava un difetto di correlazione tra il fatto contestato e la decisione, sostenendo che la sentenza non avesse descritto correttamente l'atto di servizio e la condotta ascritta; il secondo e il terzo censuravano il giudizio di responsabilità e la configurabilità dell'aggravante, ma la Corte li ha ritenuti generici e sostanzialmente ripetitivi di doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, escludendo qualsiasi difetto di correlazione tra contestazione e decisione, poiché la Corte territoriale aveva individuato l'atto di servizio svolto dall'agente e la condotta violenta con cui l'imputato vi si era opposto. Ha inoltre giudicato il secondo e il terzo motivo generici e meramente reiterativi di censure già disattese con adeguata motivazione dalla Corte d'appello. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.

    La fattispecie concreta è riconducibile alla violenza privata, intesa come condotta violenta o minacciosa diretta a costringere altri a fare, tollerare o omettere qualcosa; nel caso, l'opposizione violenta all'atto di servizio dell'agente penitenziario è stata ritenuta compatibile con l'imputazione.

  • art. 81 c.p.

    L'ordinanza fa riferimento alla configurabilità dell'aggravante, senza però indicarne espressamente la base normativa nel testo disponibile; l'interpretazione ricavabile è che la doglianza sull'aggravante sia stata ritenuta infondata in quanto già esaminata e disattesa dal giudice di merito.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati o generici/ripetitivi, secondo il tipico sindacato di legittimità sui motivi di ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Viene richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità presuppone che il ricorrente non abbia proposto impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la doglianza per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza è infondata quando la decisione di merito abbia individuato in modo coerente il fatto storico contestato e la condotta dell'imputato, senza introdurre un diverso tema fattuale.
  • I motivi di ricorso che si limitano a riproporre censure già esaminate e confutate dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata, sono generici e quindi inammissibili.
  • La Corte di cassazione non rivaluta il merito della responsabilità quando i motivi non evidenziano reali vizi logici o giuridici della decisione, ma si limitano a contestazioni assertive.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che il ricorrente versi in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniViolenza privata
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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