Sentenza del 19/07/2022 n. 2311 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
AVVISO DI ACCERTAMENTO - Sottoscrizione dell'atto - Contestazione delega - Prova a carico dell'Amministrazione finanziaria circa il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e presenza di delega del titolare dell'ufficio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimazione del soggetto che ha sottoscritto l'avviso di accertamento, trattandosi di persona diversa dal dirigente: si è quindi messa in dubbio la validità della sottoscrizione e l'operato del sottoscrittore in assenza di prova di una delega. La questione ha riguardato l'onere probatorio dell'Amministrazione circa l'esistenza e la corretta attuazione di una delega di firma rilasciata dal titolare dell'ufficio.
La decisione
La corte ha stabilito che, una volta contestata la legittimazione del sottoscrittore da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria è onerata di comprovare il corretto esercizio del potere sostitutivo e la sussistenza della delega. Tale prova deve essere fornita anche in sede di gravame. La delega in esame è qualificata come delega di firma e non come delega di funzioni; ne consegue che la prova della delega può essere fornita anche tramite ordini di servizio che individuino la qualifica del delegato, senza necessità di menzionare nominativamente il soggetto, purché sia possibile verificare la corrispondenza tra il sottoscrittore e il destinatario della delega. In assenza di tale prova l'atto può essere ritenuto invalido.
Norme richiamate
principio della vicinanza della prova
L'onere probatorio circa la legittimazione del sottoscrittore grava sull'Amministrazione che deve esibire gli atti o le disposizioni che hanno trasferito la facoltà di firma; ciò vale anche in sede di appello.
delega di firma (diritto amministrativo)
La delega rilevante ai fini della validità della sottoscrizione è una delega di firma e non di funzioni; la sua attuazione può avvenire mediante ordini di servizio che individuino la qualifica del delegato, senza obbligo di indicazione nominativa, purché consentano la verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega.
Massime di principio
- Se il contribuente contesta la legittimazione del sottoscrittore di un atto impositivo, l'Amministrazione deve provare l'esistenza e la corretta attuazione della delega di firma; in mancanza l'atto è vulnerabile e può essere annullato.
- La delega di firma è distinta dalla delega di funzioni: per la validità della sottoscrizione è sufficiente dimostrare la delega di firma, che può essere documentata anche tramite ordini di servizio che indichino la qualifica del delegato.
- Non è necessario che gli ordini di servizio contengano il nome del delegato; è invece essenziale che contengano un'indicazione della qualifica o del ruolo, così da permettere la verifica che il sottoscrittore coincida con il destinatario della delega.
- L'onere probatorio dell'Amministrazione può essere assolto anche nel corso del giudizio di secondo grado; il contribuente mantiene il diritto di ottenere la produzione della documentazione relativa alla delega.
- In fase difensiva il contribuente, se contesta la legittimazione, dovrebbe richiedere espressamente alla controparte la produzione della delega e degli ordini di servizio, e segnalare l'eventuale carenza probatoria come motivo di invalidità dell'atto.
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