Cassazione Civile, Ordinanza n. 32046/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per PREU relativo al 2018, emesso a seguito di processo verbale della Guardia di Finanza, con il quale l'Ufficio ha determinato induttivamente la base imponibile in relazione a un apparecchio da intrattenimento rinvenuto nei locali della società, risultato con scheda non conforme e non collegato alla rete telematica dell'Agenzia. I contribuenti hanno impugnato l'atto sostenendo che la pretesa dovesse essere ridotta perché l'apparecchio sarebbe stato effettivamente utilizzato solo per tre giorni, come risultava da una dichiarazione scritta di un terzo; hanno inoltre contestato la mancata ammissione della prova testimoniale scritta di tale terzo. Nel ricorso per cassazione hanno dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, dell'art. 1, commi 646 e 647, l. 190/2014 e dell'art. 116 c.p.c., assumendo che la dichiarazione extraprocessuale dovesse valere come prova a contrario idonea a superare la determinazione presuntiva della base imponibile e a ridurre il PREU e le sanzioni in proporzione ai soli giorni di effettivo utilizzo; con il secondo motivo hanno denunciato omesso esame di un fatto decisivo per non avere il giudice di merito considerato l'istanza istruttoria di ammissione della prova testimoniale scritta del terzo a sostegno della stessa circostanza temporale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché l'omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori; inoltre ha osservato che la prova testimoniale scritta nel processo tributario è ammissibile solo nei limiti dell'art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992 come novellato, e comunque non supera la previsione speciale dell'art. 1, comma 647, l. 190/2014, che richiede prova documentale contraria per ridurre il parametro forfetario. Ha poi dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la censura tendeva in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio e perché la decisione di merito aveva ritenuto generica e inidonea la dichiarazione del terzo; la Corte ha ribadito che il PREU ha base annuale e che, in caso di apparecchi non collegati o con dati non leggibili, la determinazione induttiva della base imponibile è presuntiva ma superabile solo con prova contraria conforme alla disciplina sostanziale. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., per manifesta infondatezza conforme alla proposta, oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 646, lett. a), L. 190/2014
prevede una determinazione presuntiva iuris tantum della base imponibile del PREU, per apparecchi non collegati alla rete o non leggibili, su imponibile medio forfetario giornaliero.
art. 1, comma 647, L. 190/2014
consente la riduzione del parametro forfetario solo in caso di prova documentale contraria circa i giorni effettivi di operatività dell'apparecchio.
art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992
nel processo tributario la prova testimoniale scritta è ammissibile solo se ritenuta necessaria dal giudice; non supera la disciplina speciale che richiede prova documentale contraria.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992
la prova della pretesa incombe all'amministrazione, ma la valutazione deve restare coerente con la normativa tributaria sostanziale, che qui conserva la presunzione legale.
art. 116 c.p.c.
la doglianza è ammissibile solo se si denuncia l'attribuzione di un diverso valore legale alla prova; non se si contesta il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa valutazione di elementi istruttori o argomentazioni difensive.
art. 39, comma 13, d.l. 269/2003
istituisce il PREU sugli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, TULPS e ne prevede l'assolvimento con versamenti periodici e saldo annuale.
art. 39-quater, comma 2, d.l. 269/2003
prevede che il PREU sia dovuto anche per apparecchi privi di nulla osta; per tali apparecchi l'imposta, interessi e sanzioni gravano sull'installatore, con responsabilità solidale del possessore dei locali.
art. 39-quater, comma 3, d.l. 269/2003
consente l'accertamento della base imponibile mediante lettura dei dati memorizzati; se i dati non sono memorizzati o leggibili, è ammessa la determinazione induttiva.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
in caso di definizione conforme alla proposta può applicarsi la condanna per lite temeraria e un'ulteriore somma alla Cassa delle ammende, secondo una valutazione legale tipica.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione accelerata del ricorso e per l'applicazione delle conseguenze di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove: è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di singoli elementi istruttori o di deduzioni difensive.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o si discosti dalla regola del prudente apprezzamento in presenza di prova legale; non quando si contesti semplicemente il modo in cui la prova è stata valutata.
- In materia di PREU sugli apparecchi da intrattenimento non collegati alla rete telematica o con dati non leggibili, la determinazione induttiva della base imponibile su imponibile medio forfetario opera come presunzione relativa, superabile solo nei limiti previsti dalla disciplina sostanziale tributaria.
- La riduzione del parametro forfetario del PREU ai giorni di effettiva operatività dell'apparecchio richiede una prova contraria documentale; una dichiarazione unilaterale o una prova testimoniale non possono sostituire, di per sé, il mezzo probatorio richiesto dalla norma speciale.
- Nel processo tributario la prova testimoniale scritta è ammissibile solo secondo i limiti dell'art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992 e non può elidere una disciplina sostanziale che richieda espressamente prova documentale contraria.
- In presenza di lite definita conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la legge prevede automaticamente le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., quale forma di contrasto all'abuso del processo.
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