Sentenza n. 79/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Perugia, Sportello Unico per l’Immigrazione, Codice pratica -OMISSIS-, con cui è stata rigettata l’istanza del ricorrente di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Perugia sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia con un permesso per motivi di studio e successivamente titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, aveva presentato una prima domanda di conversione entro un mese dalla scadenza del titolo, ma presso la Questura anziché presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, a causa dell’erronea indicazione del patronato incaricato della pratica. Aveva poi presentato una nuova domanda nella sede corretta. Lo Sportello Unico ha negato la conversione rilevando che il permesso per motivi di studio era scaduto e che il richiedente non aveva completato il percorso di studi. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 5, comma 5, e 6, comma 1, del d.lgs. 286/1998 e dell’art. 14, comma 6, del d.P.R. 394/1999, nonché difetto assoluto dei presupposti e dell’istruttoria e violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 per difetto e contraddittorietà della motivazione. Ha sostenuto che la domanda presentata dopo la scadenza del permesso non impedisse la conversione e che, per effetto della disciplina vigente, non fosse necessaria la preventiva verifica della capienza nei flussi programmati. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto, sostenendo che la conversione presupponesse la validità o rinnovabilità del titolo di studio e non la sola esistenza di un rapporto di lavoro.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha rilevato che la prima domanda, in quanto domanda di conversione, doveva essere valutata dallo Sportello Unico e non dalla Questura; tuttavia, la Questura, ricevuta l’istanza impropriamente indirizzata, avrebbe dovuto almeno segnalarne l’erroneità o trasmetterla all’UTG competente. L’errore del patronato è stato ritenuto scusabile, anche considerando le oggettive difficoltà del lavoratore straniero nella gestione degli adempimenti amministrativi e la ragionevole diligenza consistita nell’affidarsi a un soggetto istituzionalmente deputato. La domanda, presentata entro un mese dalla scadenza del permesso, era quindi utile a soddisfare il requisito della tempestività. Il termine previsto per la conversione prima della scadenza è stato qualificato, secondo la giurisprudenza richiamata, come non decadenziale: una domanda successiva alla scadenza può essere considerata, purché presentata prima che sia adottato un provvedimento volto a sanzionare l’illegittimità della permanenza e non sia decorso un lasso di tempo significativo. Il TAR ha escluso che la perdurante validità del permesso di studio costituisse un requisito necessario per la conversione e ha ritenuto irrilevante la sua astratta rinnovabilità. Il completamento o l’avanzamento del percorso di studi rileva per il rinnovo del permesso per motivi di studio, non per la conversione in un titolo per lavoro. Per quest’ultima, i presupposti fondamentali sono il reperimento di un’attività lavorativa idonea a garantire un reddito adeguato, la disponibilità di un alloggio adeguato e l’assenza di elementi ostativi personali; l’Amministrazione non aveva contestato la mancanza di tali requisiti. Il diniego era pertanto fondato su un presupposto estraneo alla fattispecie e motivato erroneamente. L’Amministrazione è stata obbligata a riesaminare la domanda. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Richiamato tra le disposizioni la cui violazione è stata dedotta; il giudice non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma.
art. 6, comma 1, d.lgs. 286/1998
Individua, insieme all’art. 26 del medesimo decreto, i presupposti fondamentali della conversione in permesso per lavoro, costituiti dall’occasione lavorativa con reddito adeguato, dall’alloggio adeguato e dall’assenza di elementi ostativi personali.
art. 14, comma 6, d.P.R. 394/1999
Il termine per chiedere la conversione del permesso per motivi di studio non è interpretato come decadenziale assoluto; una domanda successiva alla scadenza può essere valutata se tempestiva secondo le circostanze del caso.
art. 26 d.lgs. 286/1998
Richiamato quale base normativa dei presupposti della conversione verso il lavoro subordinato, insieme all’art. 6 del d.lgs. 286/1998.
art. 39 d.lgs. 286/1998
Richiamato in relazione alla progressione minima del percorso di studi rilevante per il rinnovo del permesso per motivi di studio, non per la conversione in permesso per lavoro.
art. 46, comma 4, d.P.R. 394/1999
Individua, in attuazione dell’art. 39 del d.lgs. 286/1998, la progressione minima degli studi rilevante per il rinnovo del titolo per motivi di studio.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del diniego è illegittima quando assume quale presupposto ostativo il mancato completamento degli studi, requisito non pertinente alla conversione richiesta.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- La domanda di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per lavoro subordinato deve essere valutata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione; la Questura che riceva un’istanza impropriamente indirizzata deve, in ossequio ai doveri di collaborazione, segnalarne l’erroneità o trasmetterla all’ufficio competente, quando ciò consenta la prosecuzione del procedimento.
- Il termine previsto per chiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio prima della scadenza del titolo non opera come termine decadenziale assoluto: una domanda successiva alla scadenza può essere considerata tempestiva se presentata entro un periodo non significativo e comunque prima dell’adozione di provvedimenti diretti a sanzionare l’illegittimità della permanenza sul territorio nazionale.
- L’errore commesso dal patronato incaricato della presentazione della domanda può essere ritenuto scusabile quando il cittadino straniero si sia affidato a un soggetto istituzionalmente deputato alla gestione delle pratiche di soggiorno; le conseguenze negative dell’erronea individuazione dell’ufficio non possono essere automaticamente imputate al richiedente.
- Per la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in un titolo per lavoro subordinato, il completamento o l’avanzamento del percorso di studi non costituisce presupposto necessario: tale requisito rileva per il rinnovo del titolo di studio, mentre la conversione richiede principalmente un’attività lavorativa idonea a garantire un reddito adeguato, un alloggio adeguato e l’assenza di elementi ostativi personali.
- È illegittimo il diniego di conversione fondato sulla scadenza o sulla mancata rinnovabilità del permesso di studio, quando la domanda di conversione sia stata tempestivamente presentata secondo i criteri indicati e l’amministrazione non abbia contestato la mancanza dei requisiti propri del titolo lavorativo.
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