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Sentenza

Sentenza n. 7463/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia n. 220/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202605710

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza breve del TAR Friuli Venezia Giulia n. 220/2026, che aveva accolto il ricorso contro la non ammissione al finanziamento regionale del Premio Giornalistico Internazionale Marco Luchetta per il triennio 2026-2028 e disposto la riedizione della valutazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La Fondazione aveva impugnato il decreto regionale di non ammissione e il verbale della Commissione, dopo avere ottenuto 58 punti su 120, inferiori alla soglia minima di 60 prevista dal regolamento, con conseguente esclusione dagli incentivi per l’intero triennio e impossibilità di presentare domanda per la seconda e terza annualità. Aveva dedotto l’indeterminatezza dell’indicatore n. 4 dell’Allegato A («capacità organizzativa, continuità e affidabilità gestionale»), la manifesta irragionevolezza e illogicità del punteggio di 8/30 («discreto»), l’incongruenza rispetto agli elementi della domanda e la disparità rispetto agli altri partecipanti. Dopo il riesame disposto in sede cautelare, che aveva confermato il punteggio, con motivi aggiunti aveva lamentato anche difetto di motivazione, errore fattuale e arbitrarietà, sostenendo che i tre profili dell’indicatore, non graduati, dovessero concorrere in misura tendenzialmente paritetica. Il TAR aveva accolto il ricorso e i motivi aggiunti, rilevando l’inadeguatezza della motivazione e l’irragionevolezza del punteggio alla luce delle 23 edizioni del Premio organizzate con continuità. La Regione ha appellato deducendo sei motivi: eccesso di potere giurisdizionale e sostituzione della valutazione della Commissione; corretta predeterminazione e interpretazione dei criteri dell’indicatore n. 4; contraddittorietà della sentenza e indebita ripartizione del punteggio in tre quote da 10; erronea censura della motivazione numerica; illegittima comparazione con gli altri concorrenti; erroneo ravviso di integrazione postuma della motivazione nelle difese regionali.

La decisione

L’appello è stato respinto integralmente e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’indicatore n. 4 non fosse stato tradotto in criteri sufficientemente specifici e verificabili: né il regolamento, né l’Allegato A, né il verbale consentivano di ricostruire il percorso logico alla base del voto numerico. Il punteggio può assolvere l’obbligo motivazionale solo se sono stati previamente fissati criteri di massima adeguati; in mancanza, il voto di 8/30 non era intelligibile. La valutazione di irragionevolezza non ha comportato sostituzione del giudice alla Commissione: il TAR ha rilevato l’incoerenza del punteggio con elementi oggettivi, in particolare la realizzazione continuativa del Premio per oltre vent’anni, indice anche di capacità organizzativa e affidabilità gestionale. Non è stata introdotta una nuova griglia valutativa: in assenza di graduazione dei tre profili dell’indicatore, essi sono stati considerati connessi e concorrenti in misura paritetica, ai fini del controllo di logicità. È stata respinta la censura di contraddittorietà, poiché la continuità era stata esaminata in relazione agli altri profili, e quella relativa alla comparazione, che il TAR aveva svolto per verificare la coerenza delle ragioni addotte dalla stessa Amministrazione. Le spiegazioni difensive regionali su organizzazione interna, dotazione organica e contenuto delle proposte altrui, non presenti negli atti della procedura e nel verbale di riesame, sono state qualificate come inammissibile integrazione postuma della motivazione. Il TAR aveva quindi legittimamente disposto la riedizione della valutazione, senza imporre un punteggio predeterminato. La Regione è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    L'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità ritiene che il punteggio numerico è di per sé idoneo a soddisfare l’obbligo di motivazione imposto dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, a condizione che siano stati previamente fissati adeguati criteri di valutazione.

    Il punteggio numerico soddisfa l’obbligo motivazionale soltanto quando criteri di valutazione preventivamente determinati, adeguati e sufficientemente specifici rendono comprensibile la graduazione del giudizio e verificabile il percorso seguito dalla Commissione.

  • art. 8, comma 2, d.P.Reg. FVG 3 ottobre 2025, n. 97

    Tanto in ragione del fatto che la proposta progettuale della Fondazione non ha raggiunto la soglia minima di 60/120 punti prevista dall’art. 8, comma 2, del Regolamento, all’esito della valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice ‘secondo gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all’allegato A’ del citato Regolamento, avendo ottenuto 58 punti complessivi.

    La soglia di 60/120 punti costituisce il limite minimo per l’accesso agli incentivi; la valutazione che determina il mancato raggiungimento della soglia deve tuttavia essere sorretta da criteri predeterminati sufficientemente specifici e da una motivazione controllabile.

  • art. 26, comma 4, l.r. Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2014, n. 16

    In base all’art. 26 della L.R. n. 16 del 2014, alla Fondazione è stata preclusa la possibilità di accedere ‘agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio’.

    Nel caso concreto, il mancato superamento della soglia minima comportava l’esclusione dagli incentivi per l’intero triennio e precludeva la presentazione delle domande per la seconda e la terza annualità.

Massime di principio

  • Il voto numerico espresso da una commissione valutatrice può assolvere l’obbligo di motivazione solo quando siano stati previamente fissati criteri di massima adeguati, specifici e sufficientemente articolati da rendere percepibile la graduazione dei giudizi e verificabile il percorso valutativo.
  • Indicatori valutativi formulati mediante più profili generici, senza subcriteri, parametri o criteri di ponderazione, non rendono di per sé controllabile il giudizio espresso attraverso il solo punteggio numerico; l’Amministrazione non può supplire nel giudizio con criteri sostanziali non previamente resi conoscibili nella disciplina della procedura.
  • Il sindacato sulle valutazioni tecniche non consente al giudice di sostituire il proprio merito a quello della commissione, ma permette la verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche e della loro coerenza con i fatti, censurando manifeste illogicità, travisamenti o errori evidenti.
  • Quando la lex specialis elenca più profili di un indicatore senza stabilirne una diversa incidenza, il giudice può considerarli connessi e concorrenti nella valutazione, senza per ciò solo sostituirsi alla commissione, se tale lettura serve a verificare la logicità del punteggio e non a formulare un autonomo giudizio di merito.
  • Le giustificazioni del punteggio e i criteri valutativi non risultanti dagli atti della procedura non possono essere introdotti per la prima volta nelle difese processuali come integrazione postuma della motivazione; il giudice può confrontare gli elementi della procedura quando l’Amministrazione stessa abbia giustificato il giudizio attraverso una comparazione con gli altri partecipanti.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieAppello
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

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