Cassazione Civile, Ordinanza n. 7241/2020 del 13/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
Il Giudice tutelare del Tribunale di Parma, con decreto del 29 novembre 2018, aveva disposto la cessazione dell’amministrazione di sostegno aperta in via provvisoria nei confronti del ricorrente, allora detenuto presso la Casa di reclusione di Parma e successivamente trasferito in un istituto penitenziario nel circondario di Milano. Il giudice aveva ritenuto la misura inutiliter data perché il beneficiario era in stato d’interdizione legale, ritenuta incompatibile con l’amministrazione di sostegno. Il beneficiario propose reclamo al Tribunale di Parma. Il fascicolo fu trasmesso al Tribunale di Milano in conseguenza del trasferimento del detenuto; dalla comunicazione dell’ufficio risultava la trasmissione, ma non l’emissione di un provvedimento giudiziario sulla competenza. Con regolamento di competenza il ricorrente contestò tale spostamento, sostenendo che il reclamo dovesse essere deciso dal Tribunale di Parma, giudice superiore rispetto al Giudice tutelare che aveva emesso il decreto, e che il trasferimento carcerario non volontario non modificasse la competenza territoriale. Chiese inoltre, in subordine, il riconoscimento del carattere vincolante del domicilio eletto. La Corte ha esaminato anche l’ammissibilità del regolamento: la sottoscrizione personale era consentita nei procedimenti di amministrazione di sostegno riconducibili al modello tipico; non era necessaria la notificazione al Pubblico Ministero, non essendo questi parte necessaria in un procedimento unilaterale; il mancato deposito del provvedimento non determinava improcedibilità quando esso fosse comunque acquisibile dal fascicolo d’ufficio. La Corte ha inoltre ritenuto sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del regolamento, la trasmissione del fascicolo da un ufficio giudiziario a un altro con finalità di dismissione della competenza, anche se disposta in via amministrativa.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento e dichiarato competente il Tribunale di Parma, cassando il provvedimento di trasmissione e rinviando a quel Tribunale per la prosecuzione del procedimento e la decisione sul reclamo. Ha ritenuto che, per l’amministrazione di sostegno, la competenza territoriale si individui in via ordinaria in base alla dimora abituale del beneficiario e che, trattandosi di giurisdizione volontaria, rilevino in generale le sopravvenienze. Tuttavia, quando il beneficiario è detenuto in esecuzione di una condanna definitiva, la competenza resta ancorata alla dimora abituale anteriore alla detenzione, poiché il trasferimento imposto non è uno stabilimento volontario idoneo a spostare la residenza secondo il criterio della sede principale degli affari e interessi. Dagli atti risultava che prima della detenzione il ricorrente risiedeva a Parma e non risultava un mutamento della sede principale dei suoi interessi per effetto della detenzione o del trasferimento. Inoltre, il reclamo spettava ordinariamente al giudice di grado superiore nella circoscrizione del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato. Il dispositivo non contiene una statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 82 c.p.c.
la relativa istanza può essere validamente sottoscritta non solo dal difensore al quale sia stato conferito il mandato ad litem per il giudizio di merito, o da un procuratore legale non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, ma anche, come nella specie, dalla parte personalmente, nelle ipotesi in cui la stessa sia autorizzata a difendersi in proprio, ai sensi dell’art. 82 c.p.c.
Nei procedimenti di amministrazione di sostegno riconducibili al modello legale tipico, la parte può difendersi personalmente; in tale ipotesi il ricorso per regolamento di competenza può essere sottoscritto direttamente dall’interessato.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
il mancato deposito del provvedimento impugnato, trattandosi di un’omissione che non comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, qualora, come nella specie, il provvedimento risulti comunque nella disponibilità del giudice ad quem, in quanto acquisito attraverso l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio
L’omesso deposito della copia del provvedimento impugnato non rende improcedibile l’impugnazione quando il provvedimento sia comunque disponibile al giudice dell’impugnazione, perché acquisito tramite il fascicolo d’ufficio.
D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente riportati nell’ordinanza, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
In caso di diffusione dell’ordinanza per finalità di informazione scientifica, devono essere omessi i dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Nei procedimenti di amministrazione di sostegno riconducibili al modello legale tipico, aventi a oggetto la definizione degli atti per i quali è richiesto l’intervento dell’amministratore e non incidenti sui diritti fondamentali mediante limitazioni analoghe a quelle dell’interdizione o dell’inabilitazione, non è necessario il ministero del difensore e l’interessato può sottoscrivere personalmente il regolamento di competenza.
- Nel procedimento unilaterale relativo alla chiusura dell’amministrazione di sostegno, l’unica parte necessaria è il beneficiario; la mancata notificazione dell’impugnazione al Pubblico Ministero non determina l’omessa integrazione del contraddittorio, poiché il Pubblico Ministero non è una controparte cui il ricorso debba essere notificato.
- La trasmissione del fascicolo da un ufficio giudiziario a un altro, effettuata con finalità di dismissione della propria competenza, è sufficiente a consentire il regolamento di competenza anche quando la trasmissione sia avvenuta in via amministrativa e non con un provvedimento giudiziario.
- Nei procedimenti di amministrazione di sostegno, la competenza territoriale si determina ordinariamente in base alla dimora abituale del beneficiario, normalmente coincidente con la residenza, intesa come luogo della sede principale dei suoi affari e interessi; trattandosi di giurisdizione volontaria non contenziosa, possono rilevare le sopravvenienze esistenti al momento dell’adozione dei singoli provvedimenti.
- Quando il beneficiario dell’amministrazione di sostegno è detenuto in esecuzione di una condanna definitiva, la competenza territoriale va individuata con riferimento alla dimora abituale anteriore all’inizio della detenzione: il trasferimento carcerario imposto non integra uno stabilimento volontario e non sposta, di per sé, la residenza rilevante ai fini della competenza.
- La competenza a decidere sull’impugnazione di un provvedimento spetta ordinariamente al giudice di grado superiore nella circoscrizione del giudice che lo ha emesso; mutamenti di fatto sopravvenuti durante il procedimento non trasferiscono tale competenza.
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