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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21060/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La società, poi fallita, aveva chiesto il rimborso o la compensazione del credito d'imposta spettante per l'agevolazione sul gasolio impiegato nel trasporto merci per conto terzi, con riferimento agli anni d'imposta 2011-2014. L'Agenzia, dopo avere erogato una parte del rimborso, aveva emesso un atto di recupero di quanto già corrisposto per il 2011 e un provvedimento di diniego per le ulteriori annualità, ritenendo tardiva l'istanza relativa al 2011 e decaduta la contribuente dal beneficio per il 2012-2014 per non veridicità delle dichiarazioni. Il ricorrente ha contestato: 1) la ritenuta perentorietà del termine semestrale per presentare l'istanza di rimborso del credito residuo per il 2011; 2) l'eventuale applicazione del termine biennale di cui all'art. 14 del TUA; 3) l'individuazione del dies a quo per la domanda di rimborso; 4) soprattutto, l'affermazione che le irregolarità dichiarative relative a percorrenza e gasolio consumato facessero perdere integralmente il diritto al rimborso per gli anni 2012-2014, anziché solo per la parte di credito non spettante.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo perentorio il termine previsto dall'art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000 per l'esercizio del beneficio, ed ha dichiarato assorbiti i motivi secondo e terzo. Ha invece accolto il quarto motivo, affermando che le falsità o irregolarità della dichiarazione di consumo incidono solo sulla parte di credito irregolarmente dichiarata o documentata, salvo che investano un elemento costitutivo dell'istanza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene utilizzato come norma processuale di denunciabilità in cassazione delle violazioni di legge dedotte nei motivi di ricorso.

  • art. 8 L. n. 448 del 1998

    richiamato insieme alla disciplina delle accise sul gasolio per il trasporto merci come base normativa dell'agevolazione fiscale.

  • artt. 3 e 4 d.P.R. n. 277 del 2000

    disciplinano il credito d'imposta per il gasolio impiegato nell'autotrasporto; i termini per la compensazione e per la richiesta di rimborso sono ritenuti perentori e, per l'anno 2011, soggetti alla versione normativa applicabile ratione temporis.

  • art. 61 d.l. n. 1 del 2012 conv. in L. n. 27 del 2012

    la modifica è considerata applicabile al credito maturato nel 2011 perché intervenuta quando il termine originario non era ancora scaduto.

  • art. 14 d.lgs. n. 504 del 1995

    invocato dalla ricorrente come termine generale biennale per il rimborso; la Corte non lo applica al caso concreto, perché la lite riguarda un'agevolazione fiscale speciale e il relativo regime temporale.

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come ulteriore parametro difensivo sulla decorrenza del termine per agire in rimborso; non viene accolto alla luce della soluzione data alla disciplina speciale.

  • art. 75 d.P.R. n. 445 del 2000

    la CTR lo aveva usato per fondare la decadenza dal beneficio per dichiarazioni non veritiere; la Cassazione restringe però gli effetti dell'irregolarità alle sole somme indebitamente richieste, salvo incidenza su elementi costitutivi.

  • art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997

    richiamato quale modalità di utilizzo in compensazione del credito d'imposta entro il termine stabilito.

  • art. 2946 c.c.

    evocato nel primo motivo per sostenere un diverso termine di prescrizione/decadenza, ma non accolto.

Massime di principio

  • Nei regimi agevolativi tributari i termini fissati dalla legge per esercitare il beneficio o chiederne il rimborso sono di stretta interpretazione e possono operare a pena di decadenza anche in mancanza di un'espressa qualificazione testuale, quando la lettera della norma e la ratio di certezza del gettito lo impongano.
  • Quando una disciplina speciale prevede una scansione temporale autonoma per compensazione e rimborso del credito d'imposta, non è consentito sostituire tale disciplina con termini generali di rimborso se la legge speciale regola compiutamente l'agevolazione.
  • Le irregolarità, gli errori o le falsità della dichiarazione fiscale incidono solo sulla parte di credito che risulta indebitamente richiesta o non documentata, e non determinano la perdita dell'intero beneficio, salvo che la mendacio o l'errore riguardi un elemento costitutivo essenziale dell'istanza.
  • L'effetto decadenziale conseguente a dichiarazioni non veritiere va commisurato all'effettivo ambito dell'inesattezza, con recupero limitato alla quota di agevolazione non spettante e non all'intero credito riconosciuto in presenza dei requisiti sostanziali.
  • In materia di agevolazioni fiscali collegate all'autotrasporto, la natura del beneficio e la tutela della certezza del bilancio pubblico giustificano un'applicazione rigorosa dei termini e delle modalità previste dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaDecadenza

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