Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25091/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un’azione introdotta per ottenere il rilascio di alcuni appartamenti occupati senza titolo e il risarcimento del danno da illegittima occupazione. Dopo una complessa vicenda processuale, il giudizio fu riassunto dalla società subentrata nei diritti degli originari attori a seguito della sospensione disposta in attesa della definizione di altro ricorso per cassazione. La Corte d’appello ha poi confermato la declaratoria di estinzione del giudizio pronunciata dal tribunale, ritenendo che l’atto di riassunzione non fosse stato notificato a una delle originarie attrici, rimasta contumace, e che ciò integrasse violazione del contraddittorio. La ricorrente principale ha denunciato, con il primo motivo, violazione degli artt. 292 e 111 c.p.c., sostenendo che l’atto di riassunzione non rientra tra quelli che devono essere notificati al contumace e che, in una riassunzione senza mutamenti sostanziali della situazione processuale, la notifica alla parte contumace non è necessaria. Con il secondo motivo ha dedotto omessa pronuncia ex artt. 112 e 132 c.p.c. sul secondo motivo d’appello. Con il terzo motivo ha denunciato violazione degli artt. 291, 305 e 307 c.p.c. I controricorrenti hanno resistito e alcuni di essi hanno proposto ricorso incidentale lamentando, da un lato, omessa pronuncia e violazione del giudicato esterno in relazione all’usucapione di un appartamento, dall’altro, illegittima compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo fondato il principio secondo cui l’atto di riassunzione del processo, quando mira solo a far riprendere il procedimento nello stato in cui si trovava, deve essere notificato alle sole parti costituite e non anche ai contumaci, perché non rientra tra gli atti tassativamente indicati dall’art. 292 c.p.c. per i quali è prescritta la notificazione personale al contumace. Ha quindi ritenuto errata la decisione della Corte d’appello che aveva confermato l’estinzione per mancata notifica alla parte rimasta contumace. Il secondo e il terzo motivo del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti; parimenti assorbiti i due motivi del ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 292 c.p.c.

    elencazione tassativa degli atti da notificare al contumace

    L’atto di riassunzione non rientra tra gli atti che devono essere notificati personalmente al contumace, salvo che comporti un radicale mutamento della situazione processuale.

  • art. 111 c.p.c.

    La successione a titolo particolare nel diritto controverso non altera il rapporto processuale, che continua tra le parti originarie salvo estromissione del dante causa con consenso delle parti.

  • art. 302 c.p.c.

    L’atto riassuntivo serve a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava al momento dell’evento interruttivo e va notificato alle altre parti costituite con il decreto di fissazione dell’udienza.

  • art. 125 disp. att. c.p.c.

    Concorre a delineare, insieme all’art. 292 c.p.c., i casi in cui la notifica al contumace è necessaria.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato nel motivo, ma non accolto come base decisiva della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per omessa pronuncia, ma i relativi motivi sono stati assorbiti.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per difetto di motivazione, ma i relativi motivi sono stati assorbiti.

  • art. 291 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo del ricorso principale, ma non esaminato per assorbimento.

  • art. 305 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo del ricorso principale, ma non esaminato per assorbimento.

  • art. 307 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo del ricorso principale; la Corte richiama la disciplina dell’estinzione del processo e ribadisce che la rimessione al primo giudice è eccezionale.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale con riferimento al giudicato esterno, ma il motivo è assorbito.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale sulle spese, ma il motivo è assorbito.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale sulla compensazione delle spese, ma il motivo è assorbito.

  • art. 354 c.p.c.

    La rimessione al primo giudice è eccezionale e non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti.

  • art. 308, secondo comma, c.p.c.

    La rimessione al primo giudice prevista dal secondo comma è limitata all’ipotesi di riforma della sentenza che ha respinto il reclamo contro l’ordinanza di estinzione.

  • art. 307, ult. comma, c.p.c.

    La decisione richiama il caso dell’estinzione dichiarata direttamente dal tribunale con sentenza ordinaria.

Massime di principio

  • L’atto di riassunzione del processo, quando non introduce un radicale mutamento della situazione processuale, deve essere notificato alle sole parti costituite e non anche ai contumaci, perché non rientra nell’elenco tassativo degli atti per i quali l’art. 292 c.p.c. impone la notificazione personale al contumace.
  • In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il successore subentra nella posizione processuale del dante causa senza che ciò determini, di per sé, un obbligo di nuova notificazione al contumace, se la riassunzione non altera gli elementi essenziali del processo.
  • La mancata notificazione dell’atto di riassunzione al contumace non integra violazione del contraddittorio quando la ripresa del giudizio avvenga senza mutamenti sostanziali, oggettivi o soggettivi, del rapporto processuale.
  • La rimessione al primo giudice costituisce rimedio eccezionale e non è suscettibile di applicazione analogica oltre i casi espressamente previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.