Cassazione Penale, Sentenza n. 19884/2022 del 20/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la rideterminazione della durata delle pene accessorie già irrogate in primo grado, contestando che la Corte d'appello abbia applicato una durata eccessiva rispetto al fatto e non abbia adeguatamente valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p. per la dosimetria della pena; hanno denunciato violazione di legge e vizi della motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendoli aspecifici e meramente tesi a una rivalutazione di merito della motivazione della Corte d'appello. Ha osservato che la Corte di appello aveva considerato gli elementi favorevoli (tratti di personalità, limitata gravità dei fatti) ma anche indicatori negativi, in particolare l'intensità del dolo, giustificando così la fissazione della durata delle pene accessorie in anno 1 e mesi 4. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), art. 223, terzo comma
art. 223, terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (L.F.)
La norma disciplina la durata delle pene accessorie connesse alle condanne in materia fallimentare; la Corte ha ritenuto legittima la rideterminazione operata dalla Corte d'appello e congrua la durata fissata (1 anno e 4 mesi) alla luce della valutazione complessiva degli elementi di fatto
Codice penale, art. 133
Richiamato come criterio di riferimento per la dosimetria della pena; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse applicato i criteri dell'art. 133 (gravità del fatto, personalità del colpevole, antecedenti, modalità, ecc.) e che i ricorrenti non avessero indicato specifici errori di diritto nella loro applicazione
Massime di principio
- La Cassazione non ammette ricorsi che si limitino a proporre una diversa valutazione del merito o della motivazione: è necessario indicare vizi di diritto specifici o errori logico-giuridici puntuali.
- Nella dosimetria delle pene accessorie il giudice deve bilanciare elementi mitiganti e aggravanti e motivare chiaramente i limiti di una riduzione; elementi come l'intensità del dolo possono giustificare una durata più elevata.
- Per contestare con successo la durata della pena in Cassazione occorre dimostrare omissione o errata applicazione delle regole legali di determinazione della pena (art. 133 c.p.), non semplicemente sostenere che sarebbe stata opportuna una valutazione più favorevole.
- Ricorsi manifestamente aspecifici o meramente riconsiderativi possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende).
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