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Ordinanza

Ordinanza n. 3610/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202511901

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Roma relativo alla procedura amministrativa del ricorrente, impugnato con motivi aggiunti anche per asserita violazione o elusione di una precedente sentenza del TAR

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Roma del 14 luglio 2025 e, con motivi aggiunti, il successivo decreto del 20 febbraio 2026, notificato il 24 febbraio 2026. Ha chiesto in via cautelare la sospensione dell’efficacia del secondo provvedimento e, nel merito, l’accertamento della sua nullità per violazione o elusione della precedente sentenza del TAR Lazio n. 10479/2025, nonché, in subordine, l’accertamento dell’illegittimità e l’annullamento dell’atto e degli atti presupposti, connessi o consequenziali. Nella fase cautelare il giudice ha rilevato carenze documentali emerse in istruttoria, con particolare riferimento alla documentazione relativa all’idoneità alloggiativa del ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo che, allo stato degli atti e nel sommario esame proprio della fase incidentale, mancasse il fumus boni iuris. La carenza documentale e l’insufficienza della produzione relativa all’idoneità alloggiativa non consentivano di ravvisare una ragionevole fondatezza delle censure. L’ordinanza non definisce il merito delle domande di nullità o annullamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate per ragioni equitative.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare collegiale; è stata respinta per difetto, allo stato, del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la produzione documentale insufficiente su un presupposto fattuale rilevante per il procedimento amministrativo può comportare il rigetto della domanda per difetto del fumus boni iuris, senza necessità di definire il merito della controversia.
  • La valutazione cautelare è sommaria e allo stato degli atti: l’insufficienza della documentazione disponibile può impedire di ravvisare una ragionevole fondatezza delle censure, lasciando impregiudicate le questioni di nullità o annullabilità dedotte nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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