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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16493/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art. 240-bis: il sequestro ha colpito una villa (acquistata 2018 per €337.500), due fondi rustici (acquistati 2011 per €11.000), oltre €644.000 su conto corrente e l'eventuale saldo attivo su conto postale. Il ricorrente ha sostenuto che la misura è illegittima perché sarebbe stata estesa a liquidità preesistenti e di legittima provenienza (donazioni/attività dei genitori), lamentando specificamente: a) omissione del precedente saldo attivo (circa €358.000) nella ricostruzione dei movimenti 2011-2020; b) indebito computo della somma contante di €1.864.859 quale investimento periodizzato, nonostante fosse già oggetto di distinto provvedimento di sequestro; c) valutazione scorretta dei conferimenti paterni senza adeguati accertamenti sulle capacità reddituali del padre e sulla provenienza delle provviste.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché generico e costituito in gran parte da censure sulla motivazione (che non sono consentite in sede di legittimità limitata alle violazioni di legge). In particolare: il ricorrente non ha assolto l'onere di allegazione richiesto dall'art. 240-bis in ordine alla effettiva riferibilità e alla capacità reddituale del padre; la deduzione secondo cui la somma contante non dovrebbe essere considerata in quanto già oggetto di altro sequestro è infondata, perché entrambi i provvedimenti sono intervenuti nello stesso procedimento e sullo stesso titolo (art. 240-bis), per cui il denaro in contante rileva nella complessiva valutazione della sproporzione tra disponibilità e redditi. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 240-bis, cod. pen.

    Norma richiamata come titolo del sequestro preventivo per sproporzione tra disponibilità patrimoniali e redditi leciti; la Corte ritiene legittimo considerare nella ricognizione delle disponibilità anche somme già oggetto di distinto provvedimento ablativo quando entrambi i provvedimenti si fondano sul medesimo presupposto.

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Limite dell'impugnazione in Cassazione alle sole questioni di diritto; la Corte ha ritenuto il ricorso generico in quanto conteneva essenzialmente censure sulla motivazione e sulla valutazione dei fatti, che non sono riesaminabili in questa sede.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna per inammissibilità al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte in presenza di manifesta assenza di pregio degli argomenti del ricorrente.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in rapporto alla determinazione della somma da versare per inammissibilità e alla valutazione dell'assenza di colpa del ricorrente nel determinare la causa d'inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistente l'assenza di colpa.

Massime di principio

  • In impugnative in sede di legittimità contro provvedimenti cautelari la valutazione si limita a questioni di diritto: censure puramente motivazionali o di fatto rischiano l'inammissibilità.
  • Quando il sequestro cautelare è disposto ai sensi di norme sulla sproporzione (art. 240-bis), l'onere probatorio del soggetto indagato su origine lecita delle disponibilità è stringente: occorre allegare elementi specifici e verificabili sulla riferibilità delle somme (es. capacità reddituale del donante, documenti che dimostrino trasferimenti e loro fonte).
  • Somme in contanti già oggetto di distinto provvedimento ablativo possono comunque essere considerate nella complessiva ricostruzione della sproporzione se entrambi i provvedimenti si fondano sul medesimo titolo e processo; non è sufficiente richiamare la separata misura per escluderne la rilevanza.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità o per censure di fatto, il proponente può essere condannato a pagare le spese e una somma alla Cassa delle ammende; le argomentazioni di scarso pregio aggravano tale rischio.
  • Per contestare efficacemente un sequestro per sproporzione è utile produrre prova documentale diretta (es. atti di liberalità formalmente registrati, dichiarazioni fiscali del donante, rendicontazioni bancarie che dimostrino la provenienza delle somme) e non solo rilievi generici.

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