Cassazione Penale, Sentenza n. 16493/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art. 240-bis: il sequestro ha colpito una villa (acquistata 2018 per €337.500), due fondi rustici (acquistati 2011 per €11.000), oltre €644.000 su conto corrente e l'eventuale saldo attivo su conto postale. Il ricorrente ha sostenuto che la misura è illegittima perché sarebbe stata estesa a liquidità preesistenti e di legittima provenienza (donazioni/attività dei genitori), lamentando specificamente: a) omissione del precedente saldo attivo (circa €358.000) nella ricostruzione dei movimenti 2011-2020; b) indebito computo della somma contante di €1.864.859 quale investimento periodizzato, nonostante fosse già oggetto di distinto provvedimento di sequestro; c) valutazione scorretta dei conferimenti paterni senza adeguati accertamenti sulle capacità reddituali del padre e sulla provenienza delle provviste.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché generico e costituito in gran parte da censure sulla motivazione (che non sono consentite in sede di legittimità limitata alle violazioni di legge). In particolare: il ricorrente non ha assolto l'onere di allegazione richiesto dall'art. 240-bis in ordine alla effettiva riferibilità e alla capacità reddituale del padre; la deduzione secondo cui la somma contante non dovrebbe essere considerata in quanto già oggetto di altro sequestro è infondata, perché entrambi i provvedimenti sono intervenuti nello stesso procedimento e sullo stesso titolo (art. 240-bis), per cui il denaro in contante rileva nella complessiva valutazione della sproporzione tra disponibilità e redditi. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 240-bis, cod. pen.
Norma richiamata come titolo del sequestro preventivo per sproporzione tra disponibilità patrimoniali e redditi leciti; la Corte ritiene legittimo considerare nella ricognizione delle disponibilità anche somme già oggetto di distinto provvedimento ablativo quando entrambi i provvedimenti si fondano sul medesimo presupposto.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Limite dell'impugnazione in Cassazione alle sole questioni di diritto; la Corte ha ritenuto il ricorso generico in quanto conteneva essenzialmente censure sulla motivazione e sulla valutazione dei fatti, che non sono riesaminabili in questa sede.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede la condanna per inammissibilità al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte in presenza di manifesta assenza di pregio degli argomenti del ricorrente.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in rapporto alla determinazione della somma da versare per inammissibilità e alla valutazione dell'assenza di colpa del ricorrente nel determinare la causa d'inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistente l'assenza di colpa.
Massime di principio
- In impugnative in sede di legittimità contro provvedimenti cautelari la valutazione si limita a questioni di diritto: censure puramente motivazionali o di fatto rischiano l'inammissibilità.
- Quando il sequestro cautelare è disposto ai sensi di norme sulla sproporzione (art. 240-bis), l'onere probatorio del soggetto indagato su origine lecita delle disponibilità è stringente: occorre allegare elementi specifici e verificabili sulla riferibilità delle somme (es. capacità reddituale del donante, documenti che dimostrino trasferimenti e loro fonte).
- Somme in contanti già oggetto di distinto provvedimento ablativo possono comunque essere considerate nella complessiva ricostruzione della sproporzione se entrambi i provvedimenti si fondano sul medesimo titolo e processo; non è sufficiente richiamare la separata misura per escluderne la rilevanza.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità o per censure di fatto, il proponente può essere condannato a pagare le spese e una somma alla Cassa delle ammende; le argomentazioni di scarso pregio aggravano tale rischio.
- Per contestare efficacemente un sequestro per sproporzione è utile produrre prova documentale diretta (es. atti di liberalità formalmente registrati, dichiarazioni fiscali del donante, rendicontazioni bancarie che dimostrino la provenienza delle somme) e non solo rilievi generici.
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