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Sentenza

Sentenza n. 13363/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 7597/2025 pubblicata il 27.06.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma – Sez. Lavoro, all’esito del giudizio R.G. n. 6003/2025, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Roma.

Giustizia amministrativa202602473

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto l'indennità sostitutiva delle ferie non godute e condannato il Ministero al pagamento di euro 2.233,89, oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, n. 7597/2025, passata in giudicato, con la quale era stato dichiarato il suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute e il Ministero era stato condannato al pagamento di euro 2.233,89, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, che non avrebbe dato esecuzione alla statuizione giudiziale. Il Ministero si è costituito senza fornire chiarimenti o prova dell'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario. Il Collegio ha ritenuto che, a fronte dell'allegato inadempimento, l'Amministrazione non avesse fornito chiarimenti o indicazioni circa la corretta esecuzione della sentenza; pertanto, alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, la pretesa della ricorrente doveva essere accolta. In sede di ottemperanza non sono più sindacabili i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato. Il Ministero è stato ordinato a provvedere entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale inerzia successiva, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare previa richiesta della ricorrente, con un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 600,00 per spese di lite, oltre accessori se dovuti, nonché al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione soccombente di dare esecuzione alla statuizione entro un termine, predisponendo contestualmente la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Quando il creditore allega l'inadempimento di una sentenza di condanna e l'amministrazione debitrice non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuto adempimento, la domanda di ottemperanza può essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa sostanziale già riconosciuta dal giudicato; il controllo è limitato alla verifica dell'esecuzione della decisione.
  • Il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza di ottemperanza, con efficacia subordinata all'infruttuoso decorso del termine assegnato all'amministrazione e, nel caso esaminato, previa richiesta della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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