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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34423/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un atto con cui l'Agente della riscossione comunicava al contribuente di aver ricevuto dall'Agenzia delle Entrate l'ordine di riscuotere una somma iscritta in un avviso di accertamento IRPEF 2012. La CTR aveva annullato tale atto ritenendo non provata la ricezione, da parte del contribuente, della raccomandata informativa prevista per la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 140 c.p.c. L'Agenzia ricorrente ha dedotto, con due motivi strettamente connessi, l'omesso esame di documenti prodotti in giudizio da cui sarebbe emerso il ritiro della raccomandata informativa da parte del destinatario; inoltre ha denunciato violazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che la CTR avesse trascurato prove ritualmente acquisite e reso una motivazione immotivata o comunque apparente.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibili e fondati, nei limiti indicati, i motivi di ricorso. Ha osservato che non si trattava di una richiesta di nuova valutazione del merito, ma di una censura alla mancata considerazione di specifici documenti potenzialmente decisivi. Ha quindi ribadito che, per il perfezionamento della notifica dell'atto impositivo eseguita con le forme dell'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 140 c.p.c., occorre che siano rispettati tutti gli adempimenti prescritti, compresa l'effettiva ricezione della raccomandata informativa. Poiché il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare attentamente la documentazione indicata dall'Agenzia, la sentenza è stata cassata con rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    La notificazione dell'atto impositivo, se eseguita secondo tale disposizione in combinato con l'art. 140 c.p.c., richiede il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina notificatoria.

  • art. 140 c.p.c.

    Ai fini della validità della notificazione è necessario non solo il deposito dell'atto e gli altri adempimenti formali, ma anche l'effettiva ricezione della raccomandata informativa da parte del destinatario.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Può essere utilizzato per censurare l'omesso esame di risultanze documentali decisive, non per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato per denunciare la violazione di legge in relazione alla valutazione della prova e alla disciplina della notificazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte richiama la censura secondo cui il giudice di merito avrebbe omesso di porre a fondamento della decisione prove ritualmente introdotte in giudizio.

  • art. 111 Cost.

    È evocato in relazione al dovere di motivazione della decisione giudiziale.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è ammissibile la censura che investe l'omesso esame di documenti specifici potenzialmente decisivi, quando non mira a una rivalutazione del merito ma a denunciare la mancata considerazione del materiale istruttorio.
  • La notificazione dell'atto impositivo eseguita nelle forme dell'art. 140 c.p.c. e della corrispondente disciplina tributaria si perfeziona solo se risultano compiuti tutti gli adempimenti prescritti, inclusa la ricezione della raccomandata informativa da parte del destinatario.
  • Il giudice di merito deve esaminare in modo puntuale i documenti indicati dalla parte quando essi sono potenzialmente idonei a dimostrare un fatto decisivo, come l'avvenuto ritiro o la ricezione della raccomandata informativa.
  • La mancata considerazione di prove ritualmente introdotte può integrare vizio motivazionale o violazione delle regole di valutazione della prova, giustificando la cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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