Sentenza n. 5824/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 229/2025 nella parte in cui il T.A.R. Campania, Napoli ha condannato il Ministero resistente a liquidare a favore del ricorrente l'indennità di amministrazione nei sensi di cui in motivazione nonché per - la condanna del Ministero al pagamento della somma di giustizia per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato e per ogni violazione o inosservanza successiva al provvedimento, ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.; - la condanna alla corresponsione degli interessi legali di mora ex art. 1284, co. 4, c.c., con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza in epigrafe o, in subordine, dalla notifica del presente ricorso per ottemperanza, e sino all'effettivo soddisfo ex art. 112, co. 3, c.p.a.; - la condanna del Ministero resistente al pagamento delle spese successive alla sentenza azionata e, come tali, non liquidate nella stessa; - la nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell'Amministrazione nell'ipotesi di perdurante e palese inadempimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 229/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto all'indennità di amministrazione e condannato il Ministero della Difesa a liquidarla con interessi fino al soddisfo
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 229/2025, notificata all'Avvocatura dello Stato il 10 gennaio 2025 e al Ministero presso la sede reale il 12 febbraio 2026, non appellata. Dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze di condanna pecuniaria nei confronti delle amministrazioni, l'indennità non era stata liquidata né pagata; risultava eseguita soltanto la statuizione sulle spese del giudizio di cognizione. Il ricorrente ha domandato l'integrale esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., gli interessi legali e le spese successive. Il Ministero ha rappresentato che il pagamento non era stato possibile perché mancava una determinazione di riconoscimento e liquidazione ritenuta di competenza dell'organo della Magistratura Militare, e ha prospettato la presentazione di un ricorso per chiarimenti e il rinvio dell'udienza. Il ricorrente ha replicato che gli atti prodotti erano meramente trasmissivi e non documentavano conteggi o pagamenti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali: titolo giurisdizionale passato in giudicato, notificazione all'Amministrazione, decorso del termine dilatorio di 120 giorni, ritualità e tempestività dell'azione. Ha respinto la richiesta di rinvio, non formalizzata dalla difesa erariale né sostenuta da specifiche esigenze difensive, ravvisandovi una possibile ulteriore dilazione dell'inadempimento. Ha stabilito che il giudicato pone l'obbligo di liquidazione e pagamento a carico del Ministero della Difesa, unica amministrazione condannata e vincolata dal titolo: il riferimento, nella motivazione della sentenza da eseguire, all'organo competente della Magistratura Militare individua soltanto l'articolazione presso cui reperire i dati istruttori e non trasferisce l'obbligo a un soggetto terzo. L'indennità è già stata riconosciuta nel giudizio di cognizione; restano soltanto attività ricognitive e contabili, prive di discrezionalità. Gli atti interni prodotti non dimostrano l'adempimento e la stessa Direzione Generale ha ammesso che la liquidazione non era stata determinata e che la procedura di pagamento non era iniziata. Il Ministero deve acquisire dal Tribunale Militare di Napoli i dati sui periodi di servizio e sulle presenze, quantificare l'indennità secondo il giudicato e la disciplina applicabile, considerando eventuali emolumenti incompatibili nei limiti stabiliti dal titolo, e pagare il dovuto con interessi entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per l'ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta l'ufficio della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, che dovrà intervenire, su istanza del ricorrente, entro altri 60 giorni e a spese dell'Amministrazione, con obbligo di collaborazione degli uffici ministeriali e del Tribunale Militare. È stata accolta la domanda di penalità di mora: in considerazione dell'assenza di ragioni ostative o di manifesta iniquità e del ritardo dovuto a disfunzioni organizzative protratte per oltre un anno e mezzo, la penalità è stata fissata, in aggiunta agli interessi sul credito, in misura pari agli interessi legali ordinari sulla somma complessivamente dovuta, per ogni giorno di ritardo dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino al pagamento o, in mancanza, all'insediamento del commissario. Sono stati riconosciuti gli interessi legali sul credito fino all'effettivo pagamento, in conformità al titolo; è stata invece respinta la richiesta di applicare il saggio maggiorato ex art. 1284, comma 4, c.c. già dalla data del passaggio in giudicato, poiché tale saggio decorre dalla proposizione della domanda giudiziale. Spese del giudizio a carico del Ministero, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.
Il titolo azionato è una sentenza del giudice amministrativo passata in giudicato, rientrante nella previsione dell'art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a..
La sentenza amministrativa passata in giudicato è titolo azionabile in sede di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
La sentenza è stata notificata all'Amministrazione statale debitrice, e il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 25 giugno 2026, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria contro un'amministrazione statale è stata proposta dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
art. 114, comma 1, c.p.a.
L'azione è stata proposta nelle forme dell'art. 114, comma 1, c.p.a., con ricorso notificato all'Amministrazione, ed è ampiamente entro il termine di prescrizione decennale.
Il ricorso per ottemperanza va proposto nelle forme previste dall'art. 114, comma 1, c.p.a., mediante notificazione all'Amministrazione.
art. 112, comma 1, c.p.a.
L'art. 112, comma 1, c.p.a. sancisce che «I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti».
Le pubbliche amministrazioni e le altre parti sono tenute a eseguire i provvedimenti del giudice amministrativo.
art. 114, comma 4, c.p.a.
L'art. 114, comma 4, c.p.a. attribuisce poi al giudice dell'ottemperanza il potere di prescrivere le modalità dell'esecuzione, anche determinando il contenuto del provvedimento o adottandolo in luogo dell'amministrazione, e di nominare, ove occorra, un commissario ad acta.
Il giudice dell'ottemperanza può definire le modalità esecutive, determinare o sostituire l'atto amministrativo dovuto e nominare un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. a), c.p.a.
Il Collegio precisa con effetto conformativo le modalità di esecuzione, avvalendosi del potere di cui all'art. 114, comma 4, lett. a), c.p.a.
Il giudice dell'ottemperanza può precisare in modo conformativo le modalità necessarie per dare attuazione al giudicato.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Per il caso di perdurante inadempimento alla scadenza del termine, va nominato sin d'ora, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., un commissario ad acta.
In previsione del persistente inadempimento, il giudice può nominare il commissario ad acta incaricato di provvedere in luogo dell'Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La disposizione prevede che il giudice, «salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative», fissi su richiesta di parte la somma dovuta «per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato».
Su richiesta di parte, il giudice può stabilire una penalità per ogni ritardo nell'esecuzione, salvo manifesta iniquità o altre ragioni ostative; per le condanne pecuniarie la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento.
art. 112, comma 3, c.p.a.
La domanda relativa agli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato è ammissibile in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a..
La domanda relativa agli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato può essere proposta in unico grado davanti al giudice dell'ottemperanza.
art. 1284, comma 1, c.c.
La penalità è pertanto fissata in misura pari agli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., calcolati sulla somma complessivamente dovuta per ogni giorno di ritardo.
La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali ordinari, calcolati sulla somma complessivamente dovuta per ogni giorno di ritardo.
art. 1284, comma 4, c.c.
Il saggio maggiorato opera per legge solo «dal momento in cui è proposta domanda giudiziale» e non può essere retrodatato al passaggio in giudicato del titolo.
Il saggio maggiorato decorre dalla proposizione della domanda giudiziale e non può essere applicato, per il solo fatto del passaggio in giudicato, a un momento anteriore.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza, il contenuto precettivo del giudicato deve essere ricostruito considerando congiuntamente dispositivo e motivazione; l'accertamento coperto dal giudicato non può essere rimesso in discussione né neutralizzato dall'Amministrazione mediante successive interpretazioni.
- Quando il giudicato pone l'obbligo di pagamento a carico di un'amministrazione, la ripartizione interna delle competenze e delle attività istruttorie non trasferisce l'obbligo a un diverso soggetto né può essere opposta al creditore per sospendere indefinitamente l'esecuzione; l'amministrazione condannata resta responsabile dell'adempimento unitario.
- Se il titolo ha già accertato il diritto alla prestazione e residuano soltanto la raccolta di dati, la quantificazione contabile e il pagamento, tali attività costituiscono modalità esecutive vincolate che il giudice dell'ottemperanza può prescrivere con termini e indicazioni conformative.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sanzionatoria e di coazione indiretta, non risarcitoria; può aggiungersi agli interessi dovuti sul credito e, per una condanna pecuniaria, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza. In assenza di ragioni ostative o manifesta iniquità, può essere fissata in misura pari agli interessi legali ordinari.
- Il saggio maggiorato degli interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. decorre dalla proposizione della domanda giudiziale e non può essere retrodatato alla data di passaggio in giudicato del titolo.
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