Cassazione Civile, Ordinanza n. 11308/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di recupero a tassazione per maggiori importi IRPEG, IRAP e IVA riferiti all’anno 2002. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso della società, ritenendo deducibili alcuni costi (pedaggi autostradali) e contestando, invece, altre poste, tra cui la non inerenza dei costi relativi alla rivendita di mangimi, oltre a profili di omessa fatturazione e contabilizzazione di cessioni di siero di latte. In appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello principale della società e respinto quello incidentale dell’Agenzia; tale decisione era stata cassata con ordinanza n. 3439/2012. Riassunto il giudizio dinanzi al giudice di rinvio, la CTR aveva rigettato l’appello della contribuente e accolto l’appello incidentale dell’erario, confermando il rigetto del ricorso originario. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. e dell’art. 63 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che il giudice di rinvio non si sarebbe attenuto al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nell’ordinanza rescindente e che non avrebbe potuto rimettere in discussione i fatti già posti a base di quella pronuncia; con il secondo ha dedotto insufficiente motivazione su un punto decisivo, lamentando che la CTR avesse reso una decisione apodittica e priva di adeguato percorso logico-argomentativo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l’ordinanza rescindente aveva censurato la precedente decisione per motivazione apparente e per erronea ripartizione dell’onere della prova sull’inerenza dei costi, ma non aveva imposto al giudice di rinvio di limitarsi a una mera applicazione meccanica del principio di diritto né aveva cristallizzato in modo intangibile tutti i fatti della causa. Ha quindi ritenuto che la CTR, nel nuovo esame, si fosse correttamente attenuta ai limiti del rinvio, valorizzando la non inerenza delle operazioni di vendita dei mangimi rispetto all’attività tipica della società e la necessità di fatturazione e contabilizzazione delle cessioni di siero di latte. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile e comunque infondato, ribadendo che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non sono più consentite censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, essendo deducibile solo il vizio di motivazione che si traduca in anomalia costituzionalmente rilevante, non riscontrata nel caso di specie. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese e richiamo all’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 384 c.p.c.
Richiamato come parametro dei poteri e dei limiti del giudice di rinvio, che deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione.
art. 394 c.p.c.
Usato per censurare il rispetto, nel giudizio di rinvio, dei limiti derivanti dalla cassazione con rinvio.
art. 63 D.Lgs. n. 546 del 1992
Invocato dalla ricorrente per sostenere la vincolatività del giudizio di rinvio nel processo tributario.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Interpretato in senso restrittivo dopo la riforma del 2012: non consente più doglianze di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo il vizio motivazionale nei limiti del minimo costituzionale.
art. 54 D.L. n. 83 del 2012
Norma richiamata quale fonte della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L. n. 134 del 2012
Legge di conversione del D.L. n. 83/2012, richiamata per la nuova formulazione del vizio di motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
Utilizzato per delimitare il sindacato di legittimità alla verifica del minimo costituzionale della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma conserva il potere-dovere di riesaminare la controversia nei limiti tracciati dalla pronuncia rescindente, senza essere vincolato a una mera conferma automatica delle precedenti valutazioni di fatto se non quelle definitivamente coperte dal dictum.
- In materia di imposte sui redditi d’impresa, l’onere di provare i presupposti dei costi deducibili e la loro inerenza, inclusa la congruità, incombe sul contribuente; non grava sull’Amministrazione finanziaria la prova della non inerenza.
- Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è ammesso solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, ossia mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.
- Una motivazione sintetica ma idonea a rendere percepibile la ratio decidendi non è sindacabile in cassazione solo perché ritenuta insufficiente o poco analitica dalla parte ricorrente.
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