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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3850/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Giudice di Pace che aveva confermato la responsabilità per pascolo abusivo; il difensore eccepiva violazione dell'art. 627 c.p.p., sostenendo che il procedimento non riguardava una revisione e che il rinvio doveva verificare la procedibilità per tutti gli episodi contestati (17/10/2020, 26/11/2020 e 25/02/2021). Inoltre denunciava nullità perché la sentenza aveva menzionato imputazioni (19/01/2020 e 06/12/2020) non indicate nel capo di imputazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse adempiuto alle richieste della precedente pronuncia precisando che la querela del 19/10/2020 si riferiva ai fatti del 17/10/2020 e la querela del 02/12/2020 ai fatti del 26/11/2020, e che la indicazione relativa a fatti di febbraio 2021 era un mero errore di trascrizione. Per tali ragioni non era fondata l'impugnazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende. Sentenza emessa a Roma il 14/01/2025.

Norme richiamate

  • art. 627 cod. proc. pen.

    È stata richiamata nella doglianza del ricorrente come presunta violata; la Corte non ha ritenuto necessario accogliere l'eccezione dopo aver valutato che il giudice di rinvio aveva chiarito la corrispondenza tra querele e fatti contestati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre, insieme alle spese processuali, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso e per aver ravvisato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Se una Corte annulla una sentenza con rinvio per chiarire la sussistenza della querela/condizione di procedibilità, il giudice di rinvio deve specificare la corrispondenza tra le querele in atti e i fatti contestati; un chiarimento puntuale può rendere inammissibile il successivo gravame.
  • Errori di trascrizione nel capo di imputazione (es. date) possono essere considerati meri errori formali se il giudice dimostra l'effettiva corrispondenza tra querele e fatti; tali errori non giustificano automaticamente la nullità della sentenza.
  • Le doglianze relative a discrepanze formali tra capo di imputazione e contenuto della sentenza devono essere specifiche e provate: la mera asserzione non è sufficiente se il giudice ha rettificato o chiarito gli elementi rilevanti.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il giudice può condannare il ricorrente alle spese processuali e, se ravvisa colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, applicare una sanzione alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Per difendersi in situazioni analoghe è opportuno produrre tempestivamente e con documentazione le querele/denunce originarie, segnalare eventuali errori formali e richiedere la correzione o chiarimento al giudice prima del gravame, onde evitare sanzioni per ricorsi ritenuti infondati o inammissibili.

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