Cassazione Civile, Ordinanza n. 18190/2025 del 03/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento per IRES, IVA, IRAP e IRPEF relativi agli anni d'imposta 2009 e 2010 nei confronti di un soggetto già socio unico e liquidatore di una società a responsabilità limitata, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza che contestava, per il 2009, costi indebitamente dedotti per operazioni inesistenti e per difetto di inerenza, e per il 2010, oltre a tali rilievi, l'omessa contabilizzazione di sopravvenienze attive. Al socio era stato inoltre contestato il reddito di partecipazione. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto o dichiarato inammissibile le impugnazioni; in appello la CTR aveva accolto il ricorso della società per il 2009, dichiarato inammissibile quello della società per il 2010 e ridotto la pretesa nei confronti del socio alle somme da lui ammesse. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con i primi due motivi, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione/erronea interpretazione delle conclusioni dell'Ufficio, assumendo che la CTR avesse illegittimamente limitato la pretesa tributaria alle somme non contestate, mentre con il terzo motivo ha censurato, in via subordinata, la violazione di norme fiscali e sull'onere della prova. I contribuenti hanno proposto ricorso incidentale sostenendo la nullità degli avvisi perché notificati a società già estinta e la conseguente invalidità degli atti notificati al socio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondata la censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la CTR aveva equivocato sul contenuto delle conclusioni dell'Ufficio, che avevano chiesto il rigetto integrale dell'appello e non la limitazione della pretesa alle somme non contestate. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. È stato rigettato il ricorso incidentale dei contribuenti: la Corte ha osservato che, se l'atto era stato impugnato da un soggetto non legittimato perché società estinta, la relativa impugnazione andava dichiarata inammissibile; inoltre, la eventuale invalidità degli avvisi notificati alla società non si estendeva automaticamente agli avvisi notificati al socio, trattandosi di atti distinti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il doppio contributo unificato a carico del contribuente ricorrente incidentale.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice di merito non può attribuire alla parte una domanda o conclusione diversa da quella effettivamente formulata; la decisione che riduca d'ufficio la pretesa tributaria sulla base di una lettura erronea delle conclusioni integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale dedotto per la nullità della sentenza derivante dalla violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio di violazione di legge invocato per il motivo subordinato del ricorso principale e per il ricorso incidentale.
d.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 41
Richiamati dal ricorrente principale in via subordinata, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 42 del d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato dal ricorrente principale in via subordinata, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente principale in via subordinata, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 2829 c.c.
Richiamato dal ricorrente principale in via subordinata, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 2495 c.c.
Richiamato dal ricorso incidentale per sostenere l'estinzione della società e la conseguente invalidità degli atti notificati alla medesima.
art. 28 del D.Lgs. 21.11.2014, n. 174
Richiamato dal ricorso incidentale; la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva nel caso concreto.
art. 10 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorso incidentale; la Corte ha ribadito che l'azione proposta da soggetto non legittimato è inammissibile.
art. 47 del D.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato dal ricorso incidentale; la Corte ha escluso che l'eventuale invalidità degli atti verso la società si estendesse automaticamente al socio.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. sussiste quando il giudice attribuisce alla parte una limitazione o rinuncia della pretesa che non emerge dalle conclusioni effettivamente formulate; non è consentito desumere una riduzione della domanda da un mero riferimento, difensivo o descrittivo, a somme non contestate.
- Nel processo tributario, la pretesa dell'Ufficio va valutata alla luce del complessivo tenore degli atti difensivi e delle conclusioni: se l'Amministrazione chiede il rigetto integrale dell'appello, non può ritenersi che abbia implicitamente ridotto la propria domanda alle sole somme contestate.
- L'impugnazione proposta da una società estinta è inammissibile se la società, al momento della proposizione del ricorso, non è più legittimata a stare in giudizio; il giudice deve rilevare tale difetto anche d'ufficio.
- L'eventuale invalidità dell'avviso di accertamento notificato alla società estinta non si estende automaticamente, per il solo vincolo sostanziale della pretesa fiscale, agli avvisi notificati al socio per il reddito di partecipazione, poiché si tratta di atti impositivi distinti.
- Quando un motivo principale viene accolto e conduce alla cassazione della sentenza, le censure ulteriori che presuppongono la stessa statuizione possono restare assorbite.
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