Cassazione Civile, Ordinanza n. 11489/2025 del 01/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
Una società operante come struttura sanitaria privata accreditata ha ottenuto dal tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti di una ASL e della Regione per il pagamento di una somma a titolo di ristoro dei costi fissi sostenuti nel 2020, nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19, quando le prestazioni erano state sospese in base alla normativa emergenziale. La ASL ha opposto il decreto, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. La società ha quindi proposto regolamento preventivo di giurisdizione per ottenere la declaratoria della giurisdizione ordinaria. La ASL ha anche eccepito la nullità del ricorso per asserita irritualità della notifica alla Regione Abruzzo, sostenendo che dovesse essere eseguita presso l'Avvocatura dello Stato. Il ricorso mirava quindi sia a superare l'eccezione di nullità della notifica, sia a ottenere l'affermazione della giurisdizione ordinaria sulla domanda di pagamento del contributo/ristoro previsto dalla disciplina emergenziale e regionale.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di nullità del ricorso, ritenendo rituale la notifica alla Regione Abruzzo perché il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato per la Regione non è esclusivo, essendo prevista dalla legge regionale anche un'Avvocatura regionale e non operando il regime speciale di notificazione delle amministrazioni statali. Nel merito della questione di giurisdizione, ha applicato il principio secondo cui, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario quando il beneficio è riconosciuto direttamente dalla legge e alla pubblica amministrazione spetta solo verificare l'esistenza dei presupposti senza alcuna discrezionalità sull'an, il quid e il quomodo dell'erogazione. Poiché il ristoro per i costi fissi delle strutture accreditate era previsto da una disciplina normativa statale e regionale che predeterminava presupposti e limiti dell'erogazione, senza apprezzamenti discrezionali, la Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Le spese sono state rimesse al giudice del merito.
Norme richiamate
art. 41 c.p.c.
Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche dopo l'emissione di un decreto ingiuntivo, poiché tale provvedimento non costituisce decisione di merito.
art. 25 c.p.c.
Richiamato come parte del regime speciale del patrocinio obbligatorio delle amministrazioni dello Stato, con foro della pubblica amministrazione.
art. 144 c.p.c.
Richiamato quale norma sulla notificazione alle amministrazioni dello Stato, applicabile solo nei casi di patrocinio obbligatorio o di regime speciale equivalente.
artt. 43, 45 e 47 R.D. n. 1611 del 1933
Richiamati per delineare il patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato, che non modifica la disciplina processuale ordinaria salvo l'esonero dalla procura alle liti.
art. 107 d.P.R. n. 616 del 1977
Richiamato come base del patrocinio facoltativo per le Regioni a statuto ordinario, senza trasformarlo in patrocinio obbligatorio.
art. 12 L. n. 103 del 1979
Richiamato per affermare che eventuali divergenze interne tra organi pubblici sull'opportunità di agire o resistere in giudizio non hanno rilevanza esterna.
art. 10, comma 2, L. n. 103 del 1979
Richiamato per il patrocinio sistematico della Regione Abruzzo, frutto di una scelta regionale, non esclusivo e revocabile.
L. reg. Abruzzo n. 9 del 2000
La legge regionale ha istituito l'Avvocatura regionale e ha previsto che la rappresentanza e difesa della Regione siano di norma affidate all'Avvocatura dello Stato, senza escluderne in modo esclusivo il patrocinio; ciò esclude l'applicazione del regime speciale di notificazione delle amministrazioni statali.
ordinanza Cass., S.U., n. 15404 del 2024
Richiamata come precedente conforme sul riparto di giurisdizione in analoga fattispecie di ristoro dei costi fissi delle strutture sanitarie accreditate nel periodo Covid.
Massime di principio
- Il regolamento preventivo di giurisdizione è proponibile anche in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché il decreto non integra una decisione di merito ai fini dell'art. 41 c.p.c.
- La notificazione del ricorso alla Regione non deve essere necessariamente eseguita presso l'Avvocatura dello Stato quando la Regione dispone di un proprio servizio legale e il patrocinio dell'Avvocatura statale non è obbligatorio ed esclusivo.
- Il regime speciale di notificazione previsto per le amministrazioni dello Stato non si estende alle Regioni a statuto ordinario che si avvalgano dell'Avvocatura dello Stato in via non esclusiva o facoltativa.
- In materia di contributi o sovvenzioni pubbliche, la giurisdizione del giudice ordinario sussiste quando il beneficio è attribuito direttamente dalla legge e alla pubblica amministrazione compete solo la verifica dei presupposti oggettivi e soggettivi, senza margini di discrezionalità sull'an, il quid e il quomodo dell'erogazione.
- Quando la disciplina statale e quella regionale predeterminano presupposti, misura massima e criteri di liquidazione di un ristoro economico, la controversia sulla sua spettanza appartiene al giudice ordinario, non essendo richiesto alcun esercizio di potere autoritativo.
- Le eventuali divergenze interne tra organi della Regione o tra Regione e Avvocatura dello Stato sulla scelta di agire o resistere in giudizio non incidono all'esterno sulla validità degli atti difensivi compiuti.
- Il patrocinio regionale regolato da legge speciale non coincide necessariamente con patrocinio esclusivo dell'Avvocatura dello Stato e, in difetto di esclusività, non comporta le conseguenze processuali proprie delle amministrazioni statali.
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