Cassazione Penale, Sentenza n. 34689/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Catania che aveva dichiarato la non procedibilità per mancanza di querela rispetto al reato di furto di energia elettrica (art. 624 e 625 c.p.) ritenendo tardiva e inammissibile la contestazione suppletiva, operata dal Pubblico ministero in dibattimento, dell'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio dopo la Riforma Cartabia (d.lgs. n.150/2022). Il Procuratore generale deduceva la violazione dell'art. 516 c.p.p. e che il giudice non può sindacare preventivamente l'ammissibilità della nuova contestazione spettante al PM ex art. 517 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale non avesse effettuato il necessario esame del decreto di citazione per verificare se l'aggravante fosse già contestata "in fatto" e, soprattutto, che il Giudice aveva errato dichiarando l'improcedibilità senza riconoscere la legittimità della contestazione suppletiva del PM in udienza ai sensi dell'art. 517 c.p.p. La Cassazione ha affermato che, se la contestazione suppletiva rende il reato procedibile d'ufficio, il giudice deve valutarne la sussistenza e le sopravvenienze istruttorie anziché dichiarare immediatamente l'improcedibilità; ha dichiarato nulla la sentenza di proscioglimento emessa senza garantire il contraddittorio su tale contestazione. Sentenza annullata con rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione perché verifichi la sussistenza dell'aggravante e il conseguente regime di procedibilità.
Norme richiamate
d.lgs. n.150 del 2022 (Riforma Cartabia)
art. 2, comma 1, lett. i)
Ha reso procedibile a querela il delitto di furto di energia in generale, ma ha mantenuto la procedibilità d'ufficio nelle ipotesi con specifiche aggravanti (es. beni destinati a pubblico servizio). La norma è considerata più favorevole e applicabile retroattivamente; tuttavia consente che una aggravante sopravvenuta mantenga l'ufficiosità della procedibilità se contestata validamente.
codice penale
Definizione del delitto di furto, oggetto dell'imputazione.
codice penale
art. 625, primo comma, n. 2 e n.7
Prevede circostanze aggravanti che rendono il furto procedibile d'ufficio se il fatto è commesso su cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità; la sussistenza dell'aggravante può incidere sul regime di procedibilità.
codice di procedura penale
Regola la contestazione dell'imputazione; la Cassazione ha ricordato che il sindacato preventivo del giudice sull'ammissibilità della nuova contestazione è limitato e che la formulazione della nuova contestazione è in primo luogo un potere del PM.
codice di procedura penale
Attribuisce al Pubblico ministero il potere di contestare in dibattimento il reato connesso o la circostanza aggravante emersa dagli atti del dibattimento; tale contestazione suppletiva è idonea a determinare la procedibilità d'ufficio se supportata dagli atti.
codice di procedura penale
Regola la dichiarazione di non doversi procedere per cause estintive o di procedibilità sopravvenute; la sentenza di proscioglimento emessa senza adeguato contraddittorio sulla contestazione suppletiva è nulla.
codice di procedura penale
Fissa il termine di querela (tre mesi dalla notizia del fatto); rilevante per determinare l'eventuale carenza di querela se il reato è ormai procedibile a querela.
codice di procedura penale
Consente l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata da parte della Corte di Cassazione.
codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. b)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione, richiamata per la censura sull'erronea applicazione di norme processuali (qui art. 516).
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Richiamato in riferimento ai limiti di motivazione necessari per la decisione di legittimità; utilizzato per delimitare l'oggetto della censura.
Massime di principio
- Dopo la Riforma Cartabia, alcuni furti possono essere procedibili a querela, ma la presenza di aggravanti tipizzati (es. beni destinati a pubblico servizio) mantiene la procedibilità d'ufficio: occorre verificare se l'aggravante sia già contestata "in fatto" o se sia validamente contestata dal PM in dibattimento.
- Il potere di contestazione suppletiva in dibattimento (art. 517 c.p.p.) è prerogativa del Pubblico ministero e il giudice non può precluderne automaticamente gli effetti ritenendola "tardiva" senza un esame delle circostanze e senza assicurare il contraddittorio.
- Se tra l'entrata in vigore della norma più favorevole e la scadenza del termine per la querela non si è svolta alcuna attività processuale utile, il PM può valersi della prima udienza utile per integrare l'imputazione e tale integrazione non può essere considerata inopportunamente tardiva.
- Il giudice che deve decidere sulla procedibilità, quando è stata effettuata una contestazione suppletiva che può incidere sulla officiosità, è tenuto a valutare la plausibilità e le prove o sopravvenienze istruttorie a supporto della nuova contestazione prima di pronunciare un proscioglimento per carenza di querela.
- Una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è nulla se resa senza aver consentito il pieno contraddittorio sulla contestazione suppletiva che potrebbe eliminare la causa di non procedibilità; ciò tutela il principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale.
- In pratica, in casi analoghi i PM dovrebbero tempestivamente, alla prima udienza utile, valutare e contestare circostanze aggravanti emerse dagli atti per evitare che la riforma comporti l'improcedibilità, mentre i giudici devono valutare tali contestazioni e le prove acquisite prima di dichiarare l'improcedibilità.
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