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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19270/2025 del 13/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine dal rapporto di lavoro svolto presso una struttura alberghiera in più periodi tra il 2011 e il 2013. Il lavoratore sosteneva di avere operato senza regolare inquadramento come addetto alle pulizie, chiedendo differenze retributive, tredicesima, quattordicesima, ferie non godute, indennità sostitutiva del preavviso, TFR e compensi per lavoro straordinario, assumendo l'inquadramento nel VI livello del CCNL Turismo-Alberghi. Il Tribunale accoglieva in parte la domanda e la Corte d'appello confermava in sostanza la condanna, detraendo però alcune somme risultanti da verbali di conciliazione. La società ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) nullità della notificazione del ricorso introduttivo di primo grado per asserita inosservanza dell'art. 145 c.p.c.; 2) nullità della sentenza d'appello per omessa notificazione alla società contumace dei nuovi conteggi depositati su ordine del giudice; 3) violazione delle norme sulla efficacia delle conciliazioni sindacali e dell'art. 2113, comma 4, c.c., sostenendo che i verbali conciliativi stipulati prima del giudizio avessero valore definitivo e assorbente di ogni pretesa economica. Il lavoratore resisteva e proponeva ricorso incidentale con due motivi: 1) violazione degli artt. 2700 c.c. e 216 c.p.c. per l'utilizzazione di scritture private disconosciute e non verificate ai fini della prova di pagamenti parziali; 2) violazione delle norme processuali e dell'art. 111 Cost. per avere la Corte d'appello deciso su un fatto di pagamento non dedotto o deducibile in primo grado, con compressione del doppio grado di merito.

La decisione

La Corte ha respinto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo regolare la notificazione del ricorso introduttivo e non necessaria la notificazione alla contumace dei conteggi ridepositati. Ha invece accolto il terzo motivo del ricorso principale e l'intero ricorso incidentale, osservando che la Corte d'appello aveva detratto somme sulla base di verbali di conciliazione e di pagamenti senza esaminare compiutamente le questioni preliminari e sostanziali relative alla validità transattiva degli atti, alla loro ammissibilità, al disconoscimento delle scritture e all'eventuale istanza di verificazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 145 c.p.c.

    Per la notificazione alle società, la Corte ritiene regolare la notifica eseguita secondo le modalità concretamente accertate dal giudice di merito, valorizzando l'avviso di ricevimento/compiuta giacenza e l'assenza temporanea del destinatario, in mancanza di querela di falso sulle attestazioni dell'ufficiale postale.

  • art. 101 c.p.c.

    Il motivo di nullità è stato escluso perché il rideposito di conteggi rielaborati su ordine del giudice, relativi alle stesse pretese già introdotte in causa, non richiede notificazione al contumace.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte non esamina nel merito l'assunto della società sulla prova delle conciliazioni, ma censura la decisione di merito per avere considerato i pagamenti senza valutare adeguatamente il materiale probatorio e la sua contestazione.

  • art. 411 c.p.c.

    Richiamato dalla società per sostenere l'efficacia delle conciliazioni sindacali; la Corte rileva che la questione imponeva un esame più ampio sulla validità e sugli effetti degli atti conciliativi, non risolto dalla Corte d'appello.

  • art. 2113, comma 4, c.c.

    Le conciliazioni sindacali stipulate nelle sedi protette possono avere efficacia definitiva, ma nel caso concreto la loro spendibilità doveva essere scrutinata con attenzione sotto il profilo della validità, dell'ammissibilità e dell'efficacia processuale e sostanziale.

  • art. 2700 c.c.

    Le scritture private disconosciute non possono essere automaticamente utilizzate come prova del pagamento senza affrontare il tema del disconoscimento e della verificazione.

  • art. 216 c.p.c.

    Quando una scrittura privata viene disconosciuta, occorre verificare se sia stata proposta istanza di verificazione e se il documento sia comunque utilizzabile ai fini probatori.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare l'ammissibilità in appello di questioni nuove sul presunto pagamento; la Corte accoglie la censura sotto il profilo della necessità di valutare la corretta cornice processuale della prova documentale.

  • art. 323 c.p.c.

    Invocato insieme all'art. 437 c.p.c. per sostenere che la questione del pagamento non fosse dedotta né deducibile in primo grado.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato per denunciare la compressione del doppio grado di giudizio di merito a seguito della decisione su un fatto non adeguatamente introdotto nel processo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

Massime di principio

  • La notificazione del ricorso introduttivo alle società non è nulla se il giudice di merito accerta, con valutazione di fatto non specificamente censurata in termini idonei, che il tentativo notificatorio è andato a compimento secondo una sequenza compatibile con l'art. 145 c.p.c. e con la disciplina della compiuta giacenza.
  • Il semplice rideposito di conteggi rielaborati su ordine del giudice, quando non introduca domande o allegazioni nuove ma solo una diversa quantificazione delle pretese già fatte valere, non richiede notificazione al convenuto contumace.
  • Se il giudice di merito intende detrarre somme sulla base di verbali conciliativi o di quietanze, deve esaminare in modo completo la loro validità, la loro efficacia transattiva e le contestazioni relative alla prova documentale, non potendo limitarsi a qualificare la vicenda come mera eccezione di pagamento.
  • Le scritture private disconosciute non possono essere poste a base della decisione senza affrontare il tema del disconoscimento e, se del caso, della verificazione o di altro idoneo fondamento probatorio.
  • Le conciliazioni in sede protetta possono avere efficacia definitiva, ma la loro spendibilità processuale richiede una verifica rigorosa dei presupposti formali e sostanziali dell'atto e del suo effettivo ambito oggettivo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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