L.R. Umbria 25/2009
Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque - Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 , alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 e alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina per l’Umbria l’attuazione del D.Lgs. 152/2006 in materia di tutela delle acque, definendo contenuti e procedura di approvazione, revisione e aggiornamento del Piano regionale di Tutela delle Acque. Prevede regolamenti attuativi su scarichi, nitrati, fitosanitari, usi agronomici, bilancio idrico e controlli, con sanzioni amministrative e alcune modifiche a leggi regionali previgenti. Le misure finanziarie e di monitoraggio sono riferite a specifici esercizi e scadenze.
Tutela delle risorse idriche e Piano regionale di tutela delle acque
Tutela delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque
La legge disciplina, per la Regione Umbria, l’attuazione della parte terza del D.Lgs. 152/2006 in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche. Definisce il quadro procedurale del Piano regionale di Tutela delle Acque e introduce norme attuative, sanzioni, controlli e alcune modifiche a precedenti leggi regionali.
Piano regionale di Tutela delle Acque: contenuti, adozione e approvazione
Il Piano regionale di Tutela delle Acque è qualificato come piano di settore ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs. 152/2006 e ne segue i contenuti e le specifiche tecniche previste dalla normativa statale.
La Giunta regionale adotta il Piano nel rispetto del D.Lgs. 152/2006, attraverso le procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dalla disciplina regionale sulla programmazione, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale. Il Piano viene poi trasmesso al Ministero competente e alle Autorità di bacino per i pareri previsti dalla legge statale. Il Consiglio regionale lo approva entro 60 giorni dall’acquisizione del parere delle Autorità di bacino.
Aggiornamento, efficacia e adeguamento degli strumenti locali
Il Piano è aggiornato e revisionato ogni sei anni, salvo modifiche o aggiornamenti anticipati in presenza di particolari e motivate esigenze. In tali casi si segue la stessa procedura prevista per l’approvazione.
Il Piano resta efficace fino all’approvazione del successivo.
Gli Ambiti Territoriali Integrati (ATI) devono adeguare i Piani d’Ambito alle disposizioni del Piano regionale e alle sue successive revisioni, aggiornamenti o modifiche entro sei mesi dall’entrata in vigore delle rispettive norme. In caso di inadempienza, la Giunta regionale diffida l’ATI, eventualmente nominando un commissario ad acta; decorso inutilmente il termine assegnato, la Regione adotta gli atti necessari, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e informando il Consiglio regionale.
Regolamenti attuativi regionali
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve adottare regolamenti attuativi in materia di:
- scarichi delle acque reflue;
- riduzione dell’inquinamento da nitrati di origine agricola nelle zone vulnerabili;
- riduzione dell’inquinamento da prodotti fitosanitari nelle zone vulnerabili;
- utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, acque reflue di determinate aziende agroalimentari, acque di vegetazione e sanse dei frantoi, fanghi di depurazione e reflui di piscicoltura;
- gestione degli impianti di trattamento degli effluenti di allevamento e delle biomasse per biogas;
- tutela delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali;
- pianificazione del bilancio idrico e regolazione degli usi della risorsa idrica;
- raccolta, gestione e trasmissione dei dati sulle risorse idriche e funzionamento del Centro di documentazione sulle acque;
- programmazione e coordinamento dei controlli ambientali.
Sanzioni amministrative
La legge prevede sanzioni per la violazione dei regolamenti attuativi, fatte salve le disposizioni del D.Lgs. 152/2006, della L. 574/1996 e le sanzioni più gravi previste da altre norme.
Le principali sanzioni sono:
- da 600 a 6.000 euro per violazioni su utilizzazione agronomica di effluenti, acque reflue, acque di vegetazione/sanse e reflui di piscicoltura;
- da 600 a 6.000 euro per violazioni in materia di nitrati di origine agricola;
- da 600 a 6.000 euro per violazioni sulle sostanze prodotte dagli impianti biogas;
- da 600 a 6.000 euro per violazioni sulla riduzione dell’inquinamento da fitosanitari;
- da 1.500 a 15.000 euro per violazioni su bilancio idrico, deflusso minimo vitale e contenimento dei prelievi;
- da 600 a 6.000 euro per violazioni in materia di risparmio idrico e uso improprio della risorsa idrica, dopo l’adozione del relativo regolamento.
L’irrogazione delle sanzioni spetta alle province o, per gli scarichi in pubblica fognatura, agli ATI. I proventi sono destinati al bilancio regionale per interventi infrastrutturali e di risanamento dei corpi idrici.
Ulteriori misure, controlli e supporto tecnico
Per le violazioni in materia di nitrati di origine agricola, oltre alla sanzione pecuniaria è prevista l’esclusione dai benefici del Piano di Sviluppo Rurale e da altri contributi regionali, limitatamente ai contributi a superficie e alle superfici in cui è avvenuta la violazione.
Se, entro quattro anni dall’entrata in vigore del regolamento sul bilancio idrico, gli ATI non raggiungono o non mantengono l’efficacia del bilancio idrico, la Regione può negare contributi per nuovi interventi di adduzione o captazione e raddoppiare almeno il canone di concessione delle acque pubbliche per uso idropotabile.
Gli ATI si avvalgono dell’ARPA per attività di controllo e valutazione sul ciclo delle acque, mediante convenzione approvata su schema della Giunta regionale.
Delega di funzioni alle province
Alle province di Perugia e Terni sono attribuite le competenze per il rilascio delle autorizzazioni relative alla raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento e utilizzazione agronomica dei fanghi, nonché l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie di competenza provinciale previste dalla legge.
Regime finanziario
Le sanzioni di competenza regionale sono imputate al bilancio di previsione 2009 in entrata. Il finanziamento degli interventi infrastrutturali e delle opere di risanamento è affidato agli stanziamenti previsti nel bilancio di spesa 2009, alimentati dagli introiti delle sanzioni. La Giunta è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti.
Clausola valutativa e monitoraggio
Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della legge e valuta gli effetti della politica pubblica sulla tutela delle acque e sulla gestione delle risorse idriche.
La Giunta deve presentare:
- dal marzo 2011 e poi annualmente, una relazione sulle misure adottate per il Piano regionale, con dati su depurazione, qualità dei corpi idrici e trend degli inquinanti nelle zone vulnerabili;
- dal marzo 2012 e poi annualmente, una relazione di sintesi sul monitoraggio previsto dal Piano, confrontando risultati attesi e ottenuti rispetto all’obiettivo del buono stato ambientale entro il 31 dicembre 2015;
- nei medesimi tempi, una rendicontazione sulle azioni di informazione, divulgazione, educazione ambientale, formazione e assistenza tecnica.
Norme transitorie
Fino all’entrata in vigore dei regolamenti attuativi, nelle materie elencate dalla legge si applicano, se esistenti e compatibili, le disposizioni regionali già adottate dalla Giunta.
Sono inoltre escluse dagli obblighi dell’art. 114 del D.Lgs. 152/2006 le opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse di altezza non superiore a 15 metri e con volume di invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi, salvo quanto previsto dalla disciplina statale richiamata.
Modifiche a leggi regionali previgenti
La legge modifica anche altre discipline regionali:
- in materia edilizia, per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi di recupero, il rilascio dell’agibilità e la progettazione devono rispettare le misure previste dal regolamento regionale sul risparmio idrico, una volta entrato in vigore;
- in materia di demanio idrico e lacuale, il pagamento dei canoni è riferito all’anno solare e va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno;
- in materia di pesca e tutela degli ecosistemi acquatici, sono introdotte modifiche ai divieti di derivazione nelle zone di frega e alle relative sanzioni, con abrogazione di una precedente lettera sanzionatoria.
Limiti di attualità
La disciplina sul Piano regionale, sui regolamenti attuativi, sulle sanzioni e sugli adempimenti di adeguamento conserva interesse operativo, ma alcune previsioni finanziarie e di monitoraggio sono legate a scadenze e obiettivi temporalmente definiti, in particolare al 2011, 2012 e al 31 dicembre 2015.
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