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Legge

L.R. Umbria 1/2010

Modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria )

Normativa regionaleL.R. Umbria 1/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Umbria n. 1/2010 modifica lo Statuto regionale del 2005: il Consiglio regionale è fissato in 30 membri oltre al Presidente della Giunta, mentre la Giunta è composta dal Presidente e da non più di 8 assessori, uno dei quali Vicepresidente. La norma ha effetto permanente, salvo future modifiche statutarie o statali sulla durata del Consiglio.

Modifica dello Statuto della Regione Umbria sulla composizione di Consiglio regionale e Giunta

Modifiche allo Statuto della Regione Umbria

La legge regionale 4 gennaio 2010, n. 1 interviene sul nuovo Statuto della Regione Umbria del 2005, aggiornando due disposizioni relative alla composizione degli organi regionali. Si tratta di una modifica statutaria con effetti generali e duraturi nell’ordinamento regionale, valida per la Regione Umbria.

Composizione del Consiglio regionale

Viene rideterminata la composizione del Consiglio regionale:

  • il Consiglio regionale è composto da trenta membri;
  • a tali componenti si aggiunge il Presidente della Giunta regionale;
  • la durata in carica del Consiglio è rimessa alla legge dello Stato.

La norma quindi fissa il numero dei consiglieri regionali, lasciando alla disciplina statale la definizione della durata del mandato.

Composizione della Giunta regionale

È modificata anche la disciplina della Giunta regionale:

  • la Giunta è composta dal Presidente della Giunta regionale;
  • gli assessori non possono essere più di otto;
  • uno degli assessori deve avere funzioni di Vice Presidente.

La disposizione definisce quindi un tetto massimo al numero degli assessori e prevede espressamente la figura del Vice Presidente all’interno della Giunta.

Decorrenza ed efficacia

La legge è destinata alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ed è immediatamente rilevante come modifica statutaria, senza indicare termini transitori o limiti temporali di applicazione. Non emergono profili di temporaneità: la disciplina sostituisce stabilmente i precedenti commi dello Statuto, salvo successive modifiche normative.

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