L.R. Umbria 1/2010
Modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Umbria n. 1/2010 modifica lo Statuto regionale del 2005: il Consiglio regionale è fissato in 30 membri oltre al Presidente della Giunta, mentre la Giunta è composta dal Presidente e da non più di 8 assessori, uno dei quali Vicepresidente. La norma ha effetto permanente, salvo future modifiche statutarie o statali sulla durata del Consiglio.
Modifica dello Statuto della Regione Umbria sulla composizione di Consiglio regionale e Giunta
Modifiche allo Statuto della Regione Umbria
La legge regionale 4 gennaio 2010, n. 1 interviene sul nuovo Statuto della Regione Umbria del 2005, aggiornando due disposizioni relative alla composizione degli organi regionali. Si tratta di una modifica statutaria con effetti generali e duraturi nell’ordinamento regionale, valida per la Regione Umbria.
Composizione del Consiglio regionale
Viene rideterminata la composizione del Consiglio regionale:
- il Consiglio regionale è composto da trenta membri;
- a tali componenti si aggiunge il Presidente della Giunta regionale;
- la durata in carica del Consiglio è rimessa alla legge dello Stato.
La norma quindi fissa il numero dei consiglieri regionali, lasciando alla disciplina statale la definizione della durata del mandato.
Composizione della Giunta regionale
È modificata anche la disciplina della Giunta regionale:
- la Giunta è composta dal Presidente della Giunta regionale;
- gli assessori non possono essere più di otto;
- uno degli assessori deve avere funzioni di Vice Presidente.
La disposizione definisce quindi un tetto massimo al numero degli assessori e prevede espressamente la figura del Vice Presidente all’interno della Giunta.
Decorrenza ed efficacia
La legge è destinata alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ed è immediatamente rilevante come modifica statutaria, senza indicare termini transitori o limiti temporali di applicazione. Non emergono profili di temporaneità: la disciplina sostituisce stabilmente i precedenti commi dello Statuto, salvo successive modifiche normative.
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