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Legge

L.R. Umbria 2/2010

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale (1)

Normativa regionaleL.R. Umbria 2/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Umbria l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa, la presentazione di liste e candidature, il voto su unica scheda, il riparto dei seggi, le surroghe e i controlli. Introduce limiti di spesa elettorale e regole sulla parità di genere. È applicabile alle elezioni regionali umbre, con successive modifiche coordinate alla normativa statale recepita.

Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale dell’Umbria

Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale dell’Umbria

La legge disciplina il sistema elettorale regionale umbro per l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa, integrando la normativa statale richiamata. Regola presentazione di liste e candidature, modalità di voto, riparto dei seggi, surroghe, contenzioso e spese elettorali.

Ambito di applicazione e coordinamento con la normativa statale

La disciplina si applica alle elezioni regionali dell’Umbria. Per quanto non espressamente previsto, e in quanto compatibili, trovano applicazione la legge n. 108/1968, la legge n. 43/1995, l’articolo 5 della legge costituzionale n. 1/1999 e le altre disposizioni statali o regionali vigenti in materia, anche regolamentari.

Sistema elettorale e composizione dell’organo

Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al rinnovo dell’Assemblea legislativa, a turno unico. Il territorio regionale costituisce l’unica circoscrizione elettorale.

L’Assemblea legislativa è composta da 20 membri, oltre al Presidente della Giunta regionale. L’elezione avviene con criterio proporzionale, assicurando la rappresentanza delle minoranze, e con riserva di 7 seggi all’insieme delle coalizioni o liste non collegate al Presidente eletto, oltre al seggio spettante al candidato Presidente arrivato secondo. I consiglieri rappresentano la comunità regionale senza vincolo di mandato.

Presentazione delle liste regionali e delle candidature a Presidente

Le liste regionali si presentano all’Ufficio unico circoscrizionale tra le ore 8 del 30° giorno e le ore 12 del 29° giorno antecedenti la votazione. Devono essere sottoscritte da 500 a 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della Regione; in caso di scioglimento anticipato con anticipo di almeno 120 giorni, tali limiti sono dimezzati.

Ogni lista regionale deve rispettare la parità di genere: nessuno dei due generi può superare il 60% dei candidati. La lista deve comprendere un numero di candidati pari a un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione, oltre al candidato Presidente collegato.

La candidatura a Presidente è presentata da un delegato nello stesso arco temporale. Deve essere accompagnata dal certificato di iscrizione nelle liste elettorali, dalla dichiarazione di collegamento con le liste regionali e dalla dichiarazione di accettazione, con autenticazione e dichiarazione di insussistenza delle cause di incandidabilità. Non è richiesta sottoscrizione di elettori per la candidatura a Presidente. Non è candidabile chi abbia già ricoperto la carica per due mandati consecutivi.

Presentazione delle liste provinciali e requisiti delle candidature

Le liste provinciali devono essere presentate e ammesse in entrambe le circoscrizioni con lo stesso contrassegno. Devono rispettare il limite di genere: nessuno dei due sessi può superare i due terzi dei candidati. Le liste provinciali devono essere presentate da un numero di elettori variabile in base alla popolazione della circoscrizione, con soglie minime e massime differenziate per classi demografiche.

I contrassegni non possono essere identici o confondibili con altri già presentati, né riprodurre simboli tradizionalmente usati da altri partiti o gruppi politici, simboli religiosi o simboli già esclusi da precedenti consultazioni per provvedimenti giurisdizionali degli ultimi tre anni.

Sono previste esenzioni dalla raccolta delle sottoscrizioni per le liste espressione di gruppi consiliari o parlamentari e per i partiti o movimenti collegati in determinate condizioni. La delega alla presentazione è attribuita al legale rappresentante del partito o movimento, con possibilità di subdelega autenticata da notaio.

Collegamenti tra liste e candidati Presidente

Ogni lista regionale deve essere collegata a un candidato Presidente; la dichiarazione è efficace solo se convergente con quella resa dal candidato. Anche le liste provinciali devono essere collegate a un candidato Presidente. Il collegamento è rilevante per la validità della presentazione e per il successivo riparto dei seggi.

La nozione di coalizione coincide con l’insieme delle liste regionali collegate al medesimo candidato alla presidenza. Non sono ammesse coalizioni che non includano almeno un gruppo di liste presentato con lo stesso simbolo in entrambe le circoscrizioni provinciali.

Scheda elettorale e modalità di voto

La votazione avviene su un’unica scheda. Per la componente regionale, la scheda reca i candidati Presidenti con il relativo simbolo o i simboli della coalizione collegata; per la componente di lista, prevede righe per il voto di preferenza.

L’elettore può:

  • votare solo il candidato Presidente;
  • votare un candidato Presidente e una lista collegata;
  • votare solo una lista regionale, con estensione automatica al candidato Presidente collegato.

Il voto di preferenza può essere espresso per uno o due candidati della stessa lista; se sono espresse due preferenze, devono riguardare candidati di genere diverso, altrimenti la seconda preferenza è annullata. Non è ammesso il voto disgiunto: il voto per un candidato Presidente e per una lista non collegata comporta nullità. Il voto espresso per più liste collegate a candidati diversi è nullo.

Preferenze, elettori speciali e proclamazione degli eletti

L’elettore può manifestare una sola preferenza nelle liste provinciali. Per particolari categorie di elettori, come quelli di cui all’articolo 40 del testo unico n. 570/1960 e i degenti in ospedale o case di cura, sono previste modalità speciali di voto, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

Il candidato Presidente che ottiene il maggior numero di voti validi in ambito regionale è proclamato eletto. I candidati Presidenti non eletti, collegati a liste che abbiano conseguito almeno un seggio, entrano nel Consiglio/Assemblea come consiglieri regionali secondo le regole di attribuzione previste dalla legge.

Riparto dei seggi tra liste, coalizioni e minoranze

Il riparto dei seggi è articolato su più livelli:

  • assegnazione dei seggi alle liste provinciali sulla base del quoziente elettorale circoscrizionale e dei resti;
  • attribuzione dei seggi residui da parte dell’Ufficio centrale regionale;
  • proclamazione del Presidente eletto;
  • riparto della restante quota di seggi tra liste regionali o coalizioni collegate e non collegate al Presidente eletto.

Alla coalizione o lista collegata al Presidente eletto sono assegnati 12 seggi; i seggi sono poi ripartiti tra le liste regionali componenti la coalizione. Partecipano al riparto solo le liste che abbiano raggiunto almeno il 2,5% dei voti validi regionali.

Per le liste non collegate al Presidente eletto è prevista una soglia minima di 8 seggi, con regole di riparto che valorizzano i resti e, in presenza di più liste o coalizioni collegate a candidati non eletti, la graduatoria dei voti residuati.

Sono inoltre previste clausole correttive per evitare che la coalizione del Presidente eletto o le opposizioni risultino sottorappresentate, con meccanismi di integrazione del numero di seggi fino alle percentuali previste dalla legge. Ai fini del calcolo delle percentuali dei seggi non si computa il seggio spettante al Presidente eletto.

Surroghe e supplenze

I seggi vacanti sono attribuiti al candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto nella stessa lista e circoscrizione. Per i consiglieri eletti come candidati Presidente non eletti, le surroghe seguono regole specifiche legate ai gruppi di liste collegati.

È prevista anche la supplenza temporanea del consigliere sospeso, con attribuzione dell’incarico al candidato della stessa lista che abbia ottenuto, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza cessa con la fine della sospensione; se interviene decadenza, si procede alla surrogazione.

Procedimento elettorale, ammissione liste e ricorsi

Le liste e le candidature sono verificate dall’Ufficio unico circoscrizionale entro 24 ore dalla scadenza del termine di presentazione. L’Ufficio controlla termini, numero delle sottoscrizioni, composizione delle liste, collegamenti, documentazione e insussistenza di cause di incandidabilità, eliminando le candidature irregolari.

Contro l’eliminazione di liste o candidati è ammesso ricorso all’Ufficio centrale regionale entro 24 ore dalla comunicazione. L’Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

Dopo l’ammissione definitiva, l’Ufficio assegna i numeri progressivi alle liste e ai candidati, dispone la stampa dei manifesti e l’invio ai comuni per l’affissione entro il 15° giorno antecedente la votazione. Le schede sono stampate secondo l’ordine risultante dal sorteggio.

Spese elettorali e limiti di finanziamento

Per le campagne elettorali sono previsti limiti di spesa:

  • fino a 100.000 euro per ciascun candidato alla presidenza della Giunta regionale;
  • fino a 25.000 euro per ciascun candidato nelle liste regionali;
  • per partiti, movimenti o liste, un tetto pari a 1 euro per ciascun cittadino della Repubblica iscritto nella circoscrizione regionale in cui la lista è presentata.

Le spese di propaganda direttamente riferite ai candidati sono imputate ai limiti individuali, anche pro quota, e devono essere indicate nelle dichiarazioni patrimoniali previste dalla legge n. 441/1982. Per le elezioni regionali si applicano inoltre numerose disposizioni della legge n. 515/1993 in materia di rendicontazione e controlli.

Convalida, contenzioso e norme finali

La convalida degli eletti spetta all’Assemblea legislativa secondo il proprio regolamento interno e non può avvenire prima di 15 giorni dalla proclamazione. In sede di convalida l’organo esamina d’ufficio le eventuali cause di ineleggibilità e, se riscontrate, annulla l’elezione sostituendo l’interessato con chi ne ha diritto.

Per i ricorsi in materia di eleggibilità, decadenza e operazioni elettorali si applicano le norme statali richiamate; è competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo di regione.

Decorrenza ed efficacia

La legge entra in vigore alla data dell’entrata in vigore della modifica statutaria che rende conforme allo Statuto regionale la disciplina sul numero dei consiglieri regionali. In assenza di tale coordinamento, la disposizione sul numero dei consiglieri non è immediatamente operativa.

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