L.R. Umbria 24/2009
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Regione Umbria all’esercizio provvisorio del bilancio 2010 per il primo trimestre, con gestione su base del bilancio 2009 e limiti di un dodicesimo per le spese, salvo spese obbligatorie o finanziate con fondi vincolati. Dal deposito del bilancio 2010 al Consiglio si applicano le sue previsioni. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale 2010
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 2010
La legge disciplina, per la Regione Umbria, la gestione provvisoria del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010. L’intervento serve a garantire la continuità dell’attività finanziaria regionale nelle more dell’approvazione del bilancio annuale.
Ambito temporale di applicazione
Per il primo trimestre del 2010 sono autorizzati:
- l’accertamento e la riscossione delle entrate;
- l’impegno e il pagamento delle spese.
Tali operazioni avvengono sulla base delle previsioni del bilancio 2009.
Limiti alla gestione delle spese
Per le spese, l’autorizzazione è soggetta al limite di un dodicesimo dei relativi stanziamenti, con esclusione degli stanziamenti la cui efficacia è cessata il 31 dicembre 2009.
Decorrenza delle previsioni del bilancio 2010
A partire dalla data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio per il 2010, le autorizzazioni non si fondano più sul bilancio 2009, ma sulle previsioni del bilancio 2010 presentato.
Spese escluse dal limite dei dodicesimi
La limitazione di un dodicesimo non si applica a:
- spese obbligatorie non suscettibili di impegno e pagamento frazionati;
- spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata;
- somme comunque reiscritte alla competenza dell’anno 2010 ai sensi dell’articolo 82, comma 6, della legge regionale n. 13/2000.
Per queste tipologie è autorizzata la gestione dei relativi stanziamenti senza il vincolo previsto per l’esercizio provvisorio.
Efficacia della legge
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
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