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Legge

L.R. Umbria 22/2009

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modifiche ed integrazioni di leggi regionali.

Normativa regionaleL.R. Umbria 22/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge assesta il bilancio 2009 dell’Umbria, coprendo il disavanzo 2008 con mutui o prestiti obbligazionari e aggiornando residui, fondi perenti e variazioni di bilancio. Interviene inoltre su varie leggi regionali, con modifiche finanziarie, edilizia residenziale, rifiuti, tassa universitaria 2009-2010 e altre disposizioni settoriali.

Assestamento del bilancio regionale 2009 dell’Umbria e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa

Assestamento del bilancio regionale 2009 e provvedimenti collegati

La legge disciplina l’assestamento del bilancio di previsione 2009 della Regione Umbria, aggiornando i saldi finanziari, le autorizzazioni di spesa e diverse tabelle contabili. Contiene inoltre modifiche puntuali a leggi regionali di settore e disposizioni applicabili, in gran parte, al solo esercizio 2009 o ad annualità già concluse.

Copertura del disavanzo e operazioni di indebitamento

Il saldo finanziario negativo risultante alla chiusura dell’esercizio 2008 è accertato in 154.803.174,66 euro. La copertura è affidata alla Regione mediante assunzione, da parte della Giunta, di mutui o prestiti obbligazionari fino al medesimo importo, in relazione all’effettivo fabbisogno di cassa.

Sono previsti i seguenti elementi economici e temporali:

  • durata massima dell’indebitamento: 30 anni a decorrere dal 2009;
  • onere massimo di ammortamento: 100.000 euro per il 2009 e 16.900.000 euro annui dal 2010 in poi;
  • copertura dell’onere mediante quote degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2009 e successivi del pluriennale 2009-2011.

Il mutuo o prestito è destinato al finanziamento delle spese indicate nella tabella F allegata alla legge.

Reiscrizione dei fondi, perenzioni e istituzione di una nuova UPB

La legge quantifica in 958.936.852,34 euro l’ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio 2009, riferiti a stanziamenti di esercizi precedenti finanziati con entrate vincolate e non utilizzati entro il 31 dicembre 2008.

Approva inoltre l’elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa relative ai residui passivi 2008 e precedenti, con esclusione delle somme già assegnate alla competenza 2009 e di quelle oggetto di reiscrizione.

È istituita nello stato di previsione della spesa la nuova unità previsionale di base 12.1.008, denominata «Contributi ed indennità per attività sanitarie ed iniziative collegate».

Variazioni di bilancio e rifinanziamenti

Al bilancio di previsione 2009 e al pluriennale 2009-2011 sono apportate le variazioni contenute nelle tabelle allegate. In conseguenza delle variazioni e delle somme reiscritte, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi previsti dalle leggi regionali o statali richiamate.

La legge interviene anche sulle tabelle della legge finanziaria regionale 2009 e della legge di bilancio 2009, sostituendo o aggiornando diverse tabelle e allegati relativi a:

  • verifiche di prescrizione;
  • equilibrio di cassa;
  • destinazione di mutui;
  • entrate e spese correlate;
  • finanziamento della spesa sanitaria regionale 2009;
  • spese degli enti locali per funzioni delegate;
  • ripartizione delle UPB per capitoli;
  • elenco delle UPB per variazioni compensative.

Modifiche a norme finanziarie e ad altri riferimenti di bilancio

La legge aggiorna diversi richiami contabili contenuti in leggi regionali già approvate nel 2009, spostando imputazioni di spesa o modificando denominazioni di unità previsionali di base. In particolare interviene su:

  • manifestazioni storiche;
  • fattorie didattiche e attività agrituristica;
  • Sviluppumbria S.p.A., con nuova denominazione dell’UPB di finanziamento degli interventi;
  • acquisizione di partecipazioni della Società Quadrilatero S.p.A., con autorizzazione di spesa di 500.000 euro a valere sul bilancio 2009.

Modifiche in materia agricola, fauna selvatica e bonifica

Nella disciplina regionale sui danni causati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria vengono eliminate le menzioni specifiche alla zootecnia in alcuni passaggi, introducendo però una previsione secondo cui ciascuna provincia indennizza, con i fondi assegnati, i danni provocati alla zootecnia dalla fauna selvatica ed inselvatichita nel territorio di competenza.

È inoltre modificata la legge sulla fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio, con soppressione del riferimento ai danni alla zootecnia in una disposizione sui compiti connessi al settore.

In materia di bonifica, viene soppressa una frase dell’articolo 27 della legge regionale 30/2004 relativa alla durata degli organi costituiti fino alle prime elezioni politiche, regionali, amministrative o europee.

Edilizia residenziale pubblica e ATER

La legge modifica la disciplina regionale sull’edilizia residenziale pubblica introducendo la possibilità di riservare:

  • il 20% per interventi di autocostruzione;
  • il coinvolgimento delle cooperative di autocostruzione tra i soggetti considerati.

Per le ATER viene ampliato l’elenco delle funzioni, includendo:

  • realizzazione, acquisto e recupero, con risorse proprie, di unità immobiliari residenziali destinate prevalentemente alla locazione a canone calmierato per particolari categorie sociali;
  • realizzazione, acquisto e recupero di unità immobiliari non residenziali destinate alla locazione per finalità pubbliche;
  • svolgimento di interventi e attività affidati dalla Regione e dagli enti locali, comprese le azioni per promuovere e incentivare la locazione e le attività inerenti il patrimonio immobiliare pubblico.

Lavoro e trattamento economico del personale regionale

Viene sostituita una disposizione della legge regionale sulle consulenze e incarichi professionali per riconoscere, al personale che accede al ruolo regionale tramite concorso dopo il 31 dicembre 1982, il trattamento economico di anzianità e, su domanda dell’interessato, anche il corrispondente trattamento giuridico per il servizio non di ruolo svolto negli uffici regionali con continuità e orario definito.

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario per l’anno accademico 2009-2010

Per l’anno accademico 2009-2010 sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti iscritti presso università o istituti di grado universitario con sede legale in Umbria e residenti nei comuni abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, individuati dai decreti del Commissario straordinario.

L’Agenzia per il diritto allo studio universitario deve rimborsare, su richiesta, la tassa già versata dagli studenti esonerati. La minore entrata è coperta per il 2010 mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti del fondo di riserva.

Regime temporale ed efficacia pratica

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Tuttavia una parte rilevante delle disposizioni ha efficacia limitata all’assestamento del bilancio 2009 o a esercizi ormai conclusi, oppure riguarda annualità specifiche già esaurite, come il bilancio 2009, il triennio 2009-2011 e l’anno accademico 2009-2010.

Valutazione di attualità

L’atto ha oggi rilevanza soprattutto ricostruttiva o storica: disciplina un assestamento di bilancio riferito al 2009 e contiene misure finanziarie e settoriali temporalmente circoscritte. Per questo, nella pratica applicativa attuale, deve considerarsi sostanzialmente obsoleto/deprecato.

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