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Sentenza

Sentenza n. 10105/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento - della Determinazione dirigenziale n. 24300 del 12 dicembre 2022 della Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura Della Persona, Salute e Welfare, avente ad oggetto “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125” (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”), comunicata via pec in data 13 dicembre 2022; - per quanto occorrer possa, di tutti gli atti richiamati nella Delibera di Ripiano, anche non conosciuti, ivi incluse la nota prot. n. 0645107 del 13 agosto 2019 e la nota prot. n. 0722665 del 25 settembre 2019, dal contenuto non noto, nonché i documenti denominati “Riferimenti normativi” e “Metodologia di calcolo” e relativi allegati, pubblicati sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi:  l'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”;  l'accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l' “Accordo 181/CSR”);  la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”;  per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022 trasmessa alla Ricorrente dalla Regione Sardegna con la nota di riscontro all'accesso agli atti; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL di Piacenza n. 284 del 6.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL di Parma n. 667 del 5.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL di Reggio Emilia n. 334 del 20.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL di Modena n. 267 del 6.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL di Bologna n. 325 del 4.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL di Imola n. 189 del 6.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL di Ferrara n. 183 del 6.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL della Romagna n. 295 del 18.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma n. 969 del 3.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL di Reggio Emilia n. 333 del 19.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena n. 137 del 5.9.2019;deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – IRCCS n. 212 del 4.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara n. 202 del 5.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna – IRCCS n. 260 del 6.9.2019).

Giustizia amministrativa202304254

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti regionali e statali relativi al ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusa la determinazione regionale di individuazione della quota di ripiano dovuta

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato la determinazione regionale di ripiano e gli atti presupposti, tra cui il decreto ministeriale di certificazione del superamento dei tetti di spesa, le linee guida ministeriali, gli accordi e le intese della Conferenza Stato-Regioni, nonché gli atti istruttori e ricognitivi relativi ai fatturati delle aziende sanitarie per gli anni 2015-2018. Nel corso del giudizio ha dichiarato di avere aderito alla procedura prevista dall'art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, versando il 48 per cento dell'importo originariamente richiesto, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha rilevato che l'art. 8, comma 3, d.l. 34/2023 configura una fattispecie complessa, il cui perfezionamento richiede cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'impresa e l'accertamento del pagamento da parte della competente Regione o Provincia autonoma, mediante provvedimento pubblicato e comunicato al TAR. Poiché nel fascicolo non era stato depositato l'attestato regionale dell'avvenuto pagamento e non risultava alcuna comunicazione dell'ente regionale, mancava uno dei presupposti per la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, dalla richiesta della ricorrente e dalla dichiarata adesione alla procedura di definizione il giudice ha desunto, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse, non potendo la ricorrente trarre ulteriore utilità dalla decisione sul ricorso. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia, le sopravvenienze normative e la natura processuale dell'esito.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la base normativa del sistema di ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018.

  • art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Le aziende fornitrici di dispositivi medici [...] versano [...] la restante quota [...] nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali.

    L'integrale e tempestivo pagamento della quota ridotta estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali, ma la cessazione della materia del contendere richiede anche l'accertamento regionale o provinciale del pagamento e la relativa comunicazione al giudice.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio per improcedibilità quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

    La condotta processuale della parte e i fatti sopravvenuti possono dimostrare che non residua alcuna utilità concreta dalla decisione, anche quando non siano integrati tutti i presupposti per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 73 c.p.a.

    È stato richiamato per l'avviso dato alle parti in udienza circa la mancata integrazione dei presupposti della cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere derivante dall'adesione alla procedura di definizione del payback sui dispositivi medici richiede cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'impresa e l'accertamento formale di tale pagamento da parte della Regione o Provincia autonoma competente, con pubblicazione e comunicazione al giudice amministrativo.
  • Quando manca l'attestazione dell'ente regionale o provinciale prevista dalla disciplina di definizione, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, trattandosi di una pronuncia sostanziale subordinata al perfezionamento di una fattispecie complessa.
  • La richiesta della parte di dichiarare la cessazione della materia del contendere, accompagnata dalla dichiarata adesione alla procedura di definizione e dall'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, può consentire al giudice di desumere la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., anche se non sono integrati tutti i presupposti della cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso quando, per effetto di fatti o atti successivi alla proposizione della domanda, il ricorrente non possa più conseguire alcuna utilità concreta dalla decisione sul merito.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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