Cassazione Penale, Sentenza n. 34517/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la ritenuta responsabilità penale per i reati relativi all'insinuazione al passivo di crediti e al conseguente ritiro/produzione degli assegni: contestano la mancanza di dolo e la conoscenza della transazione svizzera che avrebbe estinto i crediti, il momento consumativo del reato (sostenendo che l'atto rilevante sia anteriore al deposito degli assegni originali), l'erronea qualificazione come peculato per induzione anziché truffa aggravata, l'asserito concorso apparente di norme (ne bis in idem) e la riduzione o l'errata liquidazione del danno patrimoniale dalla parte civile. Vengono inoltre dedotte doglianze sulla valutazione delle prove testimoniali e documentali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i principali motivi di impugnazione degli imputati come inammissibili o manifestamente infondati nella parte in cui contestavano la ricostruzione di merito riguardante la coincidenza dei crediti insinuati e della transazione svizzera e la consapevolezza degli imputati. Ha confermato che il momento perfezionativo rilevante per l'art. 232 L. fall. è la produzione nel 2017 dei titoli in originale con la mendace attestazione della attualità dei crediti. Ha però riqualificato i fatti contestati con riferimento ai capi b e d: ha escluso la configurabilità del peculato per induzione (art. 314 e 48 c.p.) nel caso di specie e ha qualificato tali condotte come truffa aggravata (art. 640 c.p., aggravante art. 61 n.7 c.p.). Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena con rinvio alla Corte di appello di Milano per la rideterminazione della pena in luce della riqualificazione. Ha dichiarato irrevocabile la pronuncia di responsabilità penale (art. 624 c.p.p.). Il ricorso della parte civile sulla liquidazione del danno è stato dichiarato inammissibile e la parte civile condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 232 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), comma 1
Il reato si integra con la presentazione di una domanda di ammissione al passivo corredata da documentazione idonea a perfezionare l'inganno; la Corte ha ritenuto consumativo l'atto del deposito degli originali e della mendace attestazione di attualità (2017)
art. 314 cod. pen. (peculato)
La Corte ha escluso l'applicabilità del peculato per induzione nella fattispecie, perché l'agente estraneo non aveva una disponibilità giuridica/possesso preesistente dei beni del fallimento
art. 48 cod. pen. (responsabilità per fatto altrui determinato da inganno)
La Corte ha ritenuto che l'art. 48 non possa trasferire la qualifica pubblicistica necessaria per il peculato all'estraneo che, mediante inganno, induce i pubblici ufficiali a disporre del bene; pertanto si è orientata per la qualificazione come truffa
art. 640 cod. pen. (truffa) e art. 61 n.7 cod. pen. (aggravante)
I fatti di cui ai capi b e d sono stati riqualificati come truffa aggravata in quanto l'appropriazione del bene è avvenuta quale conseguenza dell'inganno sugli organi del fallimento
art. 61 n.2 cod. pen.
Richiamata tra le norme applicate a taluni capi per la determinazione della pena e delle circostanze
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
Riconosciuto il concorso di più soggetti nella commissione dei reati contestati
art. 93 legge fall. (requisiti della domanda di ammissione al passivo)
Richiama i requisiti di ammissibilità e la necessità di documentazione idonea per far valere un credito in fallimento, rilevanti ai fini dell'art. 232
art. 192 cod. proc. pen. (valore delle fonti e riscontri)
La Corte ha considerato i riscontri probatori e le dichiarazioni testimoniali secondo i limiti della valutazione di merito; la difesa non poteva ottenere la derubricazione con semplice rivalutazione della prova
art. 624 cod. proc. pen. (irrevocabilità della sentenza)
La Corte ha dichiarato l'irrevocabilità della sentenza in ordine alla responsabilità penale degli imputati
art. 15 cod. pen. (concorso apparente di norme / specialità)
La Corte ha escluso la sussistenza di un rapporto di specialità che precluda la riqualificazione e la concorrente applicazione delle fattispecie considerate (art. 232 vs art. 640)
art. 42 e 43 legge fall. (effetti della sentenza di fallimento e rappresentanza del curatore)
La Corte ha richiamato la giurisprudenza che attribuisce al curatore la disponibilità giuridica e la rappresentanza dei beni del fallimento, rilevante per stabilire chi abbia avuto possesso/disponibilità
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
Richiamato in relazione alla doglianza sul ne bis in idem; la Corte ha ricordato i criteri giurisprudenziali per la nozione di "idem factum" e la necessità di valutare condotta-evento-nesso causale
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (modifiche procedural)
Rilevata la modifica della procedibilità per alcune aggravanti e precisato che la costituzione di parte civile o la riserva possono implicitamente esprimere la volontà punitiva quando cambia la procedibilità
Massime di principio
- Per integrare l'art. 232 L. fall. occorre una domanda di ammissione al passivo con documentazione idonea che sia idonea a perfezionare l'inganno; il momento consumativo può essere anche successivo (es. produzione degli originali e attestazioni mendaci)
- La distinzione tra peculato e truffa aggravata dipende dalla preesistente disponibilità/possesso giuridico del bene da parte del pubblico ufficiale: se l'agente estraneo ottiene il bene solo grazie all'inganno degli organi che detengono la disponibilità, la fattispecie corretta è spesso la truffa
- La responsabilità dell'estraneo per fatti commessi via inganno sugli organi pubblici non trasferisce automaticamente la qualifica pubblicistica necessaria per reati 'propri' del pubblico ufficiale
- La valutazione della conoscenza soggettiva (dolo) di fatti complessi come transazioni estere richiede elementi probatori specifici; in sede di Cassazione non è consentita la semplice rivalutazione del merito probatorio
- La posizione e i comportamenti del curatore fallimentare e la titolarità giuridica dei beni del fallimento sono centrali per stabilire quale reato sia configurabile e per valutare l'induzione in errore
- Modifiche legislative sulla procedibilità (passaggio da ufficio a querela per talune aggravanti) non annullano automaticamente procedimenti in corso se la parte offesa si è costituita parte civile o ha manifestato volontà punitiva
- In ipotesi di concorso apparente di norme, per valutare il divieto di ne bis in idem bisogna confrontare la struttura storico-naturalistica del fatto (condotta, evento, nesso causale), non solo la singola condotta
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