Sentenza del 18/09/2015 n. 7373 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACQUISTO PRIMA CASA - Presupposti - Causa di forza maggiore - Non sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa revoca dell'agevolazione è stata ritenuta legittima. Il mancato riacquisto entro il termine annuale comporta la perdita del beneficio, anche quando il contribuente adduca difficoltà economiche o condizioni sfavorevoli del mercato, non integrando tali circostanze una causa di forza maggiore idonea a esonerarlo dall'osservanza del termine previsto dalla legge.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano alienato l'immobile acquistato con l'agevolazione prima casa entro cinque anni dal precedente rogito, ma non avevano acquistato, entro l'anno successivo, un altro immobile da destinare a propria abitazione principale, come richiesto dall'art. 1 della Tariffa, parte I, nota II-bis, del d.P.R. n. 131/1986. Essi avevano invocato come causa giustificativa l'andamento negativo del mercato immobiliare e la mancanza di disponibilità economiche.
Norme richiamate
Art. 1, Tariffa, parte I, nota II-bis, d.P.R. n. 131/1986
La disposizione consente di mantenere l'agevolazione prima casa in caso di vendita dell'immobile entro cinque anni dall'acquisto solo se il contribuente procede, entro un anno dall'alienazione, all'acquisto di un altro immobile da destinare ad abitazione principale. Il mancato rispetto del termine determina la revoca del beneficio.
Massime di principio
- La vendita dell'immobile acquistato con l'agevolazione prima casa entro cinque anni comporta, di regola, la necessità di acquistare un altro immobile entro l'anno successivo per conservare il beneficio.
- Il termine annuale per il riacquisto ha natura vincolante e il suo mancato rispetto comporta la revoca dell'agevolazione.
- Difficoltà economiche, andamento negativo del mercato immobiliare o mancanza di liquidità normalmente non costituiscono causa di forza maggiore, perché rientrano nella sfera di rischio del contribuente.
- Chi intende vendere l'immobile agevolato deve pianificare il riacquisto entro il termine previsto e conservare la documentazione relativa agli adempimenti effettuati.
- La forza maggiore può rilevare solo in presenza di un impedimento oggettivo, imprevedibile e inevitabile, non di una mera difficoltà finanziaria o di mercato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 set 2015Sentenza del 18/09/2015 n. 59 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 18 set 2015Sentenza del 18/09/2015 n. 60 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 18 set 2015Sentenza del 18/09/2015 n. 285 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 18 set 2015Sentenza del 18/09/2015 n. 322 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 18 set 2015Sentenza del 18/09/2015 n. 1944 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 18 set 2015Sentenza del 18/09/2015 n. 3954 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →