Sentenza del 18/09/2015 n. 59 - Comm. Trib. Prov. Aosta
Oggetto: IVA - Cartella di pagamento. Compensazione credito d'imposta riconosciuto dall'Ufficio - Necessità di dichiarazione integrativa - Non sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stato riconosciuto che, quando il credito d’imposta è stato accertato e comunicato dall’Ufficio, il contribuente può utilizzarlo in compensazione mediante modello F24 senza dover presentare un’ulteriore dichiarazione integrativa. La cartella, fondata sulla mancata presentazione della dichiarazione integrativa o sul disconoscimento della compensazione, non risulta quindi legittima.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la cartella di pagamento e sosteneva di poter compensare tramite modello F24 un credito d’imposta che l’Ufficio aveva individuato, riconosciuto e comunicato. La questione riguardava la necessità o meno di presentare anche una dichiarazione integrativa per rendere utilizzabile il credito in compensazione.
Norme richiamate
Art. 17 del D.P.R. 9 luglio 1997, n. 241
La compensazione mediante modello F24 è ammessa per i crediti d’imposta utilizzabili secondo la normativa applicabile. Se il credito è stato direttamente individuato, riconosciuto e comunicato dall’Ufficio, non è necessaria un’ulteriore dichiarazione integrativa quale condizione per la compensazione.
Massime di principio
- Un credito d’imposta formalmente riconosciuto dall’Amministrazione finanziaria può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 senza ulteriori adempimenti dichiarativi, salvo che una specifica norma preveda espressamente il contrario.
- La dichiarazione integrativa non può essere richiesta come requisito automatico quando l’esistenza e l’ammontare del credito risultano già verificati e comunicati dall’Ufficio.
- In caso di contestazione della compensazione, è importante conservare la comunicazione o il provvedimento con cui l’Ufficio ha riconosciuto il credito, oltre alla documentazione relativa al modello F24.
- La regola va applicata distinguendo tra crediti già riconosciuti dall’Ufficio e crediti autodeterminati dal contribuente: per questi ultimi possono restare necessari gli adempimenti dichiarativi e i controlli previsti dalla disciplina specifica.
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