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Sentenza

Sentenza del 18/09/2015 n. 322 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 1022006 00402668 43/2007, notificata il 4 gennaio 2007, per complessivi 79.488,47 euro, relativa a imposta di successione, imposta di bollo, imposta ipotecaria e catastale. L'Ufficio sosteneva che l'avviso di liquidazione del 29 settembre 2000 fosse stato regolarmente notificato e fosse divenuto definitivo per mancata impugnazione, rendendo contestabile la cartella soltanto per vizi propri. La contribuente ha invece dedotto di non avere mai assunto la qualità di erede, avendo rinunciato all'eredità il 12 febbraio 2007 nelle forme previste dall'art. 519 c.c., e di non avere ricevuto alcun bene ereditario. Ha inoltre contestato la legittimità della cartella e della sua notificazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, riformando la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, e ha annullato l'atto impugnato. Il Collegio ha ritenuto che la mera chiamata all'eredità non fosse sufficiente a dimostrare la qualità di erede, essendo necessaria un'accettazione espressa o tacita, il cui onere probatorio gravava sull'Amministrazione. Ha valorizzato la rinuncia all'eredità effettuata dalla contribuente e il fatto che ella non avesse acquisito beni ereditari. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 519 del Codice civile

    Disciplina la rinuncia all'eredità, che deve essere resa nelle forme previste dalla legge. Nel caso concreto, la rinuncia formalizzata presso il Tribunale è stata ritenuta rilevante per escludere l'acquisto della qualità di erede.

  • Art. 2697 del Codice civile

    Stabilisce l'onere della prova: chi pretende di far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi. La Commissione lo ha applicato ponendo sull'Amministrazione l'onere di dimostrare che la contribuente avesse effettivamente accettato l'eredità.

  • Art. 485 del Codice civile

    Prevede un'ipotesi di accettazione presunta o necessaria in presenza di determinate condizioni, tra cui il possesso dei beni ereditari. La mera delazione, invece, non determina automaticamente l'acquisto della qualità di erede.

  • Art. 60, lettera e), del DPR 600/1973

    Richiamato dall'Ufficio per sostenere la regolarità della notificazione dell'avviso di liquidazione mediante deposito e affissione presso la Casa comunale in caso di irreperibilità o assenza del destinatario.

  • Art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/1992

    Richiamato dall'Amministrazione per sostenere che, una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione, la cartella potesse essere contestata soltanto per vizi propri. Tale impostazione non ha impedito l'accoglimento dell'appello, fondato sull'assenza della qualità di erede.

  • Art. 33 del D.Lgs. 546/1992

    Disciplina la trattazione della causa in pubblica udienza, richiesta e svolta nel procedimento.

  • Art. 36 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni

    Richiamato dall'Ufficio per sostenere la responsabilità solidale dei chiamati o degli eredi per il pagamento delle imposte successorie. La decisione ha escluso l'applicazione alla contribuente per mancata prova dell'acquisto della qualità di erede.

  • Artt. 41 e 44 del DPR 637/1972

    Richiamati dalla Commissione in relazione agli effetti fiscali della rinuncia all'eredità e alla posizione del soggetto che non abbia acquisito beni ereditari.

Massime di principio

  • La mera chiamata all'eredità non rende automaticamente una persona erede e non basta, da sola, a fondare una pretesa tributaria nei suoi confronti.
  • L'Amministrazione che pretende il pagamento di imposte successorie deve provare l'effettiva accettazione dell'eredità, espressa, tacita o risultante da specifiche condotte previste dalla legge.
  • La rinuncia all'eredità deve essere formalizzata nelle forme di legge e documentata; la sua efficacia probatoria è particolarmente importante quando il contribuente contesta di avere acquisito beni o debiti ereditari.
  • La rinuncia successiva alla notifica di un atto fiscale non determina automaticamente l'annullamento dell'imposta: occorre verificare la data di apertura della successione, l'eventuale accettazione precedente e gli effetti della rinuncia secondo la disciplina applicabile.
  • L'assenza di beni ricevuti e la mancata accettazione possono impedire l'imputazione dell'obbligazione tributaria successoria, ma devono essere adeguatamente provate nel giudizio.
  • Quando l'Amministrazione invoca la definitività di un precedente avviso di liquidazione, il contribuente può comunque contestare la propria estraneità al rapporto tributario o la mancanza dei presupposti soggettivi dell'imposizione, secondo i limiti processuali applicabili al caso concreto.

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