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Sentenza

Sentenza n. 9429/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del provvedimento di esclusione del 18 novembre 2025, prot. 6874 notificato via pec in pari data, del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ambito territoriale di Novara, recante esclusione del ricorrente dal concorso per titoli e d esami per l'accesso ai ruoli della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 3, c. 7, D.M. 26.10.2023, n. 205 bandito con DDG 3059 del 10.12.2024 - Classe di concorso A061, PNNR2, per pretesa e malintesa carenza dei titoli di partecipazione al concorso e pretesa mancata produzione all'Amministrazione; - di ogni altro atto al suddetto connesso e/o collegato, antecedente e/o successivo; nonché per l'accertamento - del possesso in capo al ricorrente dei titoli di partecipazione al concorso spesi ed autocertificati, nonché prodotti via pec e mail all'Amministrazione sin dalla data in cui sono stati presentati e conosciuti dalla stessa Amministrazione e per la condanna della stessa Amministrazione a riconoscerli ed applicarli ex tunc al ricorrente e a non porli più in discussione per tutte le analoghe o identiche procedure concorsuali pregresse, in itinere e/o future

Giustizia amministrativa202601094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione dal concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, motivato dalla carenza o mancata dichiarazione dei titoli professionali congiunti richiesti per la classe A061

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dopo aver superato le prove scritte del concorso bandito con DDG n. 3059/2024, veniva escluso prima delle prove orali perché ritenuto privo del titolo congiunto relativo alle esperienze professionali nel settore multimediale e audiovisivo, ovvero perché non lo avrebbe adeguatamente dichiarato o documentato. Con un unico articolato motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione del bando e dei principi generali in materia di concorsi pubblici, divieto di aggravamento del procedimento, buon andamento, adeguatezza, proporzionalità, ragionevolezza e buona fede; violazione degli artt. 1, 2, 3, 5, 6 e 18 l. n. 241/1990, dell'art. 43 d.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 16 d.P.R. n. 487/1994; difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento, contraddittorietà e illogicità. Il ricorrente ha sostenuto di avere indicato nella domanda sia il titolo di accesso sia le esperienze professionali costituenti titolo congiunto, di averle già comunicate alla commissione competente presso l'USR e all'istituto scolastico di servizio e di averle nuovamente prodotte in sede di osservazioni al preavviso di esclusione. Ha contestato che il provvedimento si limitasse a una formula generica, senza confrontarsi con tali documenti e osservazioni, e che l'Amministrazione non avesse utilizzato informazioni già in proprio possesso. Ha inoltre invocato il soccorso istruttorio, trattandosi, a suo dire, di dichiarazione incompleta o parziale e non omessa, relativa a titoli già acquisiti prima della partecipazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per difetto di motivazione e di istruttoria e ha annullato il provvedimento di esclusione, nei limiti dell'interesse del ricorrente. Il Collegio ha ritenuto provato, sulla base della documentazione non adeguatamente contestata dall'Amministrazione, che il candidato avesse indicato nella domanda le esperienze professionali rilevanti e le avesse precedentemente trasmesse alla commissione competente e all'istituto scolastico. L'atto di esclusione richiamava genericamente gli esiti dell'accertamento e affermava la carenza del titolo congiunto, senza precisare le ragioni concrete della valutazione negativa; inoltre non considerava le osservazioni presentate dal candidato in risposta al preavviso di esclusione né spiegava perché la documentazione prodotta fosse inidonea. Il TAR ha ritenuto che l'Amministrazione dovesse verificare l'effettivo invio dei titoli, acquisire i dati già disponibili presso articolazioni della stessa amministrazione e consentire, mediante soccorso istruttorio, l'integrazione della dichiarazione e della documentazione, trattandosi di una dichiarazione incompleta o parziale e non omessa, concernente titoli anteriori alla procedura. È stata respinta, invece, la domanda di accertamento diretto del pieno possesso del titolo congiunto, poiché la verifica implica profili di discrezionalità amministrativa o tecnica ai sensi dell'art. 34, comma 1, c.p.a. L'Amministrazione dovrà quindi riesaminare la domanda tenendo conto degli esiti della procedura di accertamento e dei titoli trasmessi alla commissione competente. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di esclusione deve esporre in modo specifico le ragioni della decisione e confrontarsi con gli elementi rilevanti emersi nel procedimento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L'Amministrazione deve considerare le osservazioni presentate dal destinatario del preavviso di rigetto e motivare sulle ragioni per cui non le ritiene idonee a determinare un diverso esito.

  • artt. 6 e 18 l. 241/1990

    L'Amministrazione deve curare l'istruttoria e tenere conto della documentazione e delle informazioni già nella propria disponibilità, senza imporre inutili aggravi al privato.

  • art. 43 d.P.R. 445/2000

    Le amministrazioni devono acquisire d'ufficio dati e documenti già in possesso di altre amministrazioni o da esse certificabili.

  • art. 16, comma 1, d.P.R. 487/1994

    L'attività di verifica dei titoli concorsuali deve essere svolta secondo i canoni di buon andamento ed efficacia dell'azione amministrativa.

  • art. 4, comma 1, DDG n. 3059/2024

    Il bando richiede il possesso di un titolo coerente con le classi di concorso vigenti, rinviando alla disciplina dei titoli congiunti; l'accertamento dei titoli professionali non è previsto espressamente come adempimento sanzionato automaticamente con l'esclusione.

  • art. 34, comma 1, c.p.a.

    Il giudice amministrativo non può sostituirsi all'Amministrazione nell'accertamento diretto di un titolo quando la relativa verifica presenta profili di discrezionalità amministrativa o tecnica.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    In assenza di specifica contestazione dell'Amministrazione, il Collegio ha valorizzato gli elementi di fatto allegati e documentati dal ricorrente.

Massime di principio

  • In una procedura concorsuale, l'esclusione per carenza o mancata dimostrazione di un titolo di partecipazione deve essere sorretta da una motivazione concreta e specifica, non potendo limitarsi al richiamo generico agli esiti dell'accertamento o alla mera affermazione dell'assenza del requisito.
  • Quando il candidato abbia dichiarato, anche parzialmente, il titolo richiesto e abbia prodotto o indicato documenti relativi a titoli già acquisiti prima della procedura, l'Amministrazione deve verificare la documentazione disponibile e, ove occorra, consentire l'integrazione mediante soccorso istruttorio; non è legittima l'esclusione automatica per una dichiarazione incompleta ma non omessa.
  • Le osservazioni presentate in risposta al preavviso di esclusione devono essere effettivamente esaminate; il provvedimento conclusivo deve spiegare perché gli elementi e i documenti prodotti dall'interessato non siano idonei a superare i rilievi ostativi.
  • Ai fini della verifica dei requisiti concorsuali, l'Amministrazione deve utilizzare anche le informazioni e i documenti già acquisiti da proprie articolazioni organizzative, quando siano pertinenti e funzionali all'accertamento, senza gravare il candidato di adempimenti inutili o duplicativi.
  • L'annullamento dell'esclusione per difetto di motivazione e istruttoria non comporta l'accertamento giudiziale del possesso del titolo quando la relativa valutazione presenti profili di discrezionalità amministrativa o tecnica; spetta all'Amministrazione procedere al riesame secondo i criteri conformativi indicati dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleSoccorso istruttorio

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