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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2282

Regolamento (UE) 2021/2282 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie e che modifica la direttiva 2011/24/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R2282

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un quadro comune dell’Unione per la valutazione delle tecnologie sanitarie, con l’obiettivo di evitare duplicazioni nazionali, migliorare la qualità e la tempestività delle valutazioni cliniche e favorire l’accesso dei pazienti a innovazioni utili. Il sistema si fonda su un gruppo di coordinamento degli Stati membri, su procedure comuni, su un meccanismo di trasmissione unica delle evidenze da parte degli sviluppatori e su una piattaforma informatica condivisa. Restano tuttavia di competenza nazionale le conclusioni sul valore aggiunto clinico complessivo e le decisioni su prezzo, rimborso e uso nel contesto sanitario nazionale.

Disciplina europea della valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) tramite valutazioni cliniche congiunte, consultazioni scientifiche congiunte e cooperazione volontaria tra Stati membri, con modifica della direttiva 2011/24/UE.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione, alle loro autorità e organismi nazionali o regionali di HTA, alla Commissione, all’Agenzia europea per i medicinali, ai gruppi di esperti previsti dai regolamenti sui dispositivi medici e ai portatori di interessi coinvolti nelle attività di HTA. Riguarda in particolare medicinali, dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro individuati dal regolamento per valutazioni cliniche congiunte, nonché altre tecnologie sanitarie oggetto di cooperazione volontaria. L’ambito territoriale è unionale; il regolamento è direttamente applicabile e si applica dal 12 gennaio 2025, con fasi progressive per determinate categorie di prodotti e con taluni obblighi e attività già preparatori prima di tale data.

Regolamento (UE) 2021/2282 sulla valutazione delle tecnologie sanitarie

Il regolamento istituisce, a livello dell’Unione, un quadro strutturato per la cooperazione tra Stati membri in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA), con l’obiettivo di ridurre duplicazioni, migliorare la qualità delle evidenze e favorire un accesso più rapido e prevedibile alle innovazioni sanitarie. Il legislatore sottolinea nei considerando che l’HTA è uno strumento scientifico essenziale per decisioni sanitarie informate, ma che le valutazioni parallele nazionali generano oneri amministrativi, richieste di dati divergenti e risultati disomogenei. Il regolamento persegue un duplice obiettivo di mercato interno e tutela della salute, nel rispetto della competenza esclusiva degli Stati membri in materia di organizzazione dei sistemi sanitari, prezzi e rimborsi.

Finalità e principi di base

Il cuore del regolamento è la costruzione di un meccanismo europeo per le valutazioni cliniche congiunte, limitato agli aspetti scientifici e comparativi delle tecnologie sanitarie. Le valutazioni congiunte devono essere fattuali, basate sulle migliori evidenze disponibili, prive di giudizi di valore e non vincolanti per le decisioni nazionali sul valore clinico complessivo, sul prezzo e sul rimborso. Il sistema è impostato per garantire qualità, trasparenza, indipendenza, imparzialità e una maggiore coerenza metodologica tra gli Stati membri.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica agli Stati membri, alla Commissione, alle autorità e agli organismi HTA nazionali o regionali, agli sviluppatori di tecnologie sanitarie e, per la cooperazione necessaria, all’EMA, ai gruppi di esperti sui dispositivi medici e alla rete dei portatori di interessi. Le tecnologie sanitarie rilevanti comprendono medicinali, dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e, in via più ampia, altre tecnologie oggetto di cooperazione volontaria. Restano escluse dal perimetro vincolante del regolamento le valutazioni non cliniche e, in generale, ogni decisione nazionale su uso, accesso, prezzo e rimborso.

Gruppo di coordinamento e governance

Il regolamento istituisce un gruppo di coordinamento degli Stati membri per l’HTA, con membri designati dagli Stati membri e sottogruppi specializzati. Il gruppo decide preferibilmente per consenso; se questo non è possibile, decide a maggioranza semplice, salvo alcune decisioni strategiche che richiedono maggioranza qualificata. La Commissione svolge funzioni di segretariato, supporto amministrativo e tecnico, ma non partecipa alle votazioni sulle valutazioni cliniche congiunte né commenta il merito delle relative relazioni.

Programmazione, qualità e trasparenza

Il gruppo di coordinamento adotta ogni anno il programma di lavoro entro il 30 novembre e la relazione annuale entro il 28 febbraio. Deve stabilire procedure operative standard, orientamenti metodologici e regole di nomina di valutatori e co-valutatori, aggiornandoli periodicamente. È previsto un regime rigoroso di gestione dei conflitti di interessi: dichiarazioni annuali, dichiarazioni prima di ogni riunione, esclusione dalla discussione e dalla decisione quando vi sia conflitto, e obbligo di segreto professionale anche dopo la cessazione dell’incarico.

Valutazioni cliniche congiunte: oggetto, calendario e contenuto

Le valutazioni cliniche congiunte riguardano in via progressiva specifiche categorie di medicinali e di dispositivi ad alto rischio. Per i medicinali, il calendario è differenziato: 12 gennaio 2025 per nuove sostanze attive oncologiche e terapie avanzate, 13 gennaio 2028 per i medicinali orfani, 13 gennaio 2030 per gli altri medicinali rientranti nel perimetro. Per dispositivi medici e IVD, la selezione avviene dal 12 gennaio 2025 sulla base di criteri quali bisogno medico non soddisfatto, capostipite della classe, impatto potenziale, software con intelligenza artificiale o machine learning, dimensione transfrontaliera e valore aggiunto UE.

La valutazione parte da un ambito concordato che definisce popolazione di pazienti, intervento, comparatori ed esiti di salute. Lo sviluppatore trasmette un fascicolo unico a livello dell’Unione, il cui contenuto è dettagliato negli allegati I e II; se il fascicolo è incompleto, la Commissione può chiedere integrazioni, ma in caso di mancata conformità o ritardo la valutazione può essere interrotta. Per i medicinali, la trasmissione iniziale deve avvenire al più tardi 45 giorni prima del parere del CHMP. La relazione finale contiene la descrizione scientifica degli effetti relativi e del grado di certezza delle evidenze, con eventuali pareri divergenti solo in casi eccezionali e scientificamente motivati.

Effetti a livello nazionale e divieto di duplicazione

Quando effettuano valutazioni nazionali, gli Stati membri devono tenere debitamente conto delle relazioni congiunte pubblicate e di tutte le informazioni disponibili sulla piattaforma. Devono allegare il fascicolo e la relazione congiunta alla documentazione nazionale e non possono richiedere nuovamente informazioni, dati, analisi o evidenze già trasmessi a livello UE, salvo chiarimenti o richieste rientranti in specifici programmi di accesso precoce. Entro 30 giorni dalla conclusione della propria valutazione, gli Stati membri devono comunicare al gruppo di coordinamento come la relazione congiunta sia stata utilizzata.

Aggiornamenti, consultazioni scientifiche e horizon scanning

Il regolamento prevede aggiornamenti delle valutazioni congiunte quando emergano nuove evidenze o quando la relazione iniziale lo richieda. Inoltre, introduce consultazioni scientifiche congiunte, facoltative su richiesta dello sviluppatore, per orientare la generazione delle evidenze nelle fasi di sviluppo. Tali consultazioni possono svolgersi in parallelo con l’EMA per i medicinali o con i gruppi di esperti per i dispositivi, e sfociano in un documento finale non vincolante. In parallelo, il gruppo di coordinamento prepara relazioni sulle tecnologie sanitarie emergenti, basate anche su registri, informazioni dell’EMA e dei portatori di interessi, per intercettare per tempo innovazioni con forte impatto potenziale.

Cooperazione volontaria e atti di supporto

Accanto al nucleo vincolante delle valutazioni congiunte, il regolamento lascia spazio a forme di cooperazione volontaria su valutazioni non cliniche, valutazioni collaborative di dispositivi, tecnologie non comprese nell’articolo 7 ed evidenze supplementari per tecnologie particolari o obsolete. A supporto dell’intero sistema, la Commissione istituisce una rete di portatori di interessi e una piattaforma informatica sicura per pubblicazione, scambio e archiviazione delle informazioni. Il quadro è sostenuto finanziariamente dall’Unione; valutatori e co-valutatori ricevono un’indennità speciale secondo le regole interne della Commissione.

Controllo, revisione e modifica della disciplina vigente

Il regolamento prevede una valutazione del proprio funzionamento: relazione della Commissione entro il 13 gennaio 2028 e relazione degli Stati membri entro il 13 gennaio 2027, con possibile proposta legislativa di aggiornamento. La Commissione può anche modificare con atti delegati gli allegati tecnici sulle informazioni richieste nei fascicoli. Infine, viene abrogato l’articolo 15 della direttiva 2011/24/UE, che disciplinava la cooperazione volontaria in materia di HTA, ora assorbita dal nuovo quadro regolamentare unionale.

Disposizioni principali

Oggetto e salvaguardia delle competenze nazionali

L’articolo 1 definisce il quadro di sostegno e le procedure di cooperazione in materia di tecnologie sanitarie, il meccanismo di trasmissione unica delle informazioni e le norme comuni per le valutazioni cliniche congiunte. È espressamente preservata la competenza degli Stati membri a trarre conclusioni sull’efficacia relativa e ad assumere decisioni su uso, prezzo e rimborso nel proprio contesto sanitario.

Definizioni chiave

L’articolo 2 chiarisce nozioni centrali come medicinale, dispositivo medico, dispositivo medico-diagnostico in vitro, tecnologia sanitaria, HTA, valutazione clinica congiunta, valutazione non clinica, valutazione collaborativa e ambito di valutazione. La valutazione clinica congiunta è limitata agli aspetti scientifici comparativi clinici, mentre la valutazione non clinica copre costo, economia, etica, organizzazione, aspetti sociali e giuridici.

Gruppo di coordinamento degli Stati membri

L’articolo 3 istituisce il gruppo di coordinamento HTA, composto da rappresentanti degli Stati membri e articolato in sottogruppi. Le decisioni sono adottate in linea di principio per consenso; in mancanza, a maggioranza semplice, salvo programma di lavoro annuale, relazione annuale e direzione strategica dei sottogruppi, che richiedono maggioranza qualificata. La Commissione svolge il segretariato, mentre il gruppo adotta regolamento interno, programma annuale, orientamenti metodologici, procedure e tempistiche.

Qualità, trasparenza e conflitto di interessi

Gli articoli 4 e 5 impongono massima qualità scientifica, tempestività, conformità alla medicina basata sulle evidenze, aggiornamento periodico di procedure e orientamenti, indipendenza, imparzialità e trasparenza. Sono previste dichiarazioni di interessi annuali e per singola riunione, esclusione in caso di conflitto, segreto professionale e adozione di norme attuative da parte della Commissione.

Programma di lavoro annuale e relazione annuale

L’articolo 6 prevede l’adozione del programma di lavoro annuale entro il 30 novembre e della relazione annuale entro il 28 febbraio. Il programma indica numero e tipologia di valutazioni cliniche congiunte, aggiornamenti, consultazioni scientifiche congiunte e attività di cooperazione volontaria, tenendo conto di horizon scanning, stato delle domande EMA, lavori dei gruppi di esperti sui dispositivi, osservazioni dei portatori di interessi e risorse disponibili.

Tecnologie soggette a valutazione clinica congiunta e calendario di introduzione

L’articolo 7 individua le tecnologie oggetto di valutazione clinica congiunta: determinati medicinali centralizzati, medicinali con nuova indicazione terapeutica successiva a precedente relazione congiunta, dispositivi medici IIb e III selezionati e dispositivi medico-diagnostici in vitro di classe D selezionati. Per i medicinali le date chiave sono 12 gennaio 2025 per nuove sostanze attive oncologiche e terapie avanzate, 13 gennaio 2028 per gli orfani e 13 gennaio 2030 per gli altri; la Commissione può anticipare tali date con atto di esecuzione su raccomandazione del gruppo di coordinamento. Per dispositivi medici e IVD la selezione avviene dal 12 gennaio 2025 almeno ogni due anni, sulla base di criteri come bisogni medici non soddisfatti, capostipite di classe, impatto transfrontaliero, software con IA/ML, valore aggiunto UE.

Svolgimento delle valutazioni cliniche congiunte

Gli articoli 8, 10, 11 e 12 disciplinano avvio, definizione dell’ambito, fascicolo dello sviluppatore, istruttoria, approvazione e pubblicazione. Il gruppo di coordinamento designa un valutatore e un co-valutatore di Stati membri diversi; l’ambito comprende popolazione, intervento, comparatori ed esiti di salute. Lo sviluppatore trasmette un fascicolo unico a livello UE; se incompleto, la Commissione può chiedere integrazioni, e in caso di mancata conformità o tardiva trasmissione la valutazione può essere interrotta. Per i medicinali, la prima trasmissione deve avvenire al più tardi 45 giorni prima del parere del CHMP; la relazione finale deve essere approvata e pubblicata, con eventuali pareri scientifici divergenti solo se pienamente giustificati.

Obblighi degli Stati membri e non duplicazione delle richieste

L’articolo 13 impone agli Stati membri di tenere debitamente conto delle relazioni congiunte nelle proprie valutazioni, di allegare il fascicolo e la relazione congiunta alla documentazione nazionale e di non richiedere di nuovo informazioni già trasmesse a livello UE. Devono inoltre condividere con il gruppo di coordinamento le informazioni ricevute a livello nazionale pertinenti alla richiesta UE e comunicare entro 30 giorni dalla conclusione della propria valutazione come la relazione congiunta sia stata considerata.

Aggiornamenti delle valutazioni congiunte

L’articolo 14 consente aggiornamenti quando emergono nuove evidenze o quando la relazione iniziale lo preveda; gli Stati membri possono anche fare aggiornamenti nazionali e, se la necessità riguarda più Stati, chiedere un aggiornamento congiunto. Gli aggiornamenti seguono le stesse regole procedurali delle valutazioni iniziali.

Consultazioni scientifiche congiunte

Gli articoli 16-21 regolano la possibilità, per gli sviluppatori, di ottenere orientamenti ex ante sui piani di sviluppo per tecnologie verosimilmente soggette a valutazione congiunta. La consultazione è non vincolante, può svolgersi in parallelo con il parere scientifico EMA o con le consultazioni dei gruppi di esperti sui dispositivi medici, prevede periodi di richiesta, criteri di selezione in caso di domande superiori al numero programmato e la produzione di un documento finale approvato dal gruppo di coordinamento.

Tecnologie sanitarie emergenti e cooperazione volontaria

L’articolo 22 prevede relazioni per individuare tecnologie emergenti con possibile forte impatto clinico, organizzativo e finanziario; le fonti includono registri di studi, EMA, gruppo dispositivi medici, sviluppatori e rete dei portatori di interessi. L’articolo 23 promuove cooperazione volontaria su valutazioni non cliniche, valutazioni collaborative di dispositivi, tecnologie diverse da medicinali/dispositivi/IVD, evidenze supplementari e tecnologie non ancora coperte dalle valutazioni congiunte.

Quadro di sostegno, finanziamento e piattaforma informatica

Gli articoli 27-30 prevedono finanziamento UE delle attività del gruppo di coordinamento e dei sottogruppi, inclusa una indennità speciale per valutatori e co-valutatori, nonché il segretariato della Commissione. È istituita una rete di portatori di interessi e una piattaforma informatica con area pubblica, intranet sicura e sistemi di scambio protetti, dove sono pubblicati documenti, relazioni, verbali, programmi, risultati, dichiarazioni di conflitto di interessi e informazioni su attività in corso e concluse.

Valutazione dell’applicazione, deleghe e atti di esecuzione

L’articolo 31 impone una relazione della Commissione entro il 13 gennaio 2028 e una relazione degli Stati membri entro il 13 gennaio 2027, con possibile proposta legislativa di aggiornamento. L’articolo 32 conferisce alla Commissione il potere di modificare gli allegati I e II con atti delegati; l’articolo 33 rinvia alla procedura di comitato del regolamento 182/2011 e l’articolo 34 impone l’adozione degli atti di esecuzione necessari entro la data di applicazione.

Modifica della direttiva 2011/24/UE e applicazione

L’articolo 35 abroga l’articolo 15 della direttiva 2011/24/UE e ne sostituisce i riferimenti con il presente regolamento. L’articolo 36 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 12 gennaio 2025.

Come è indicizzato

Materiesalute pubblicamercato internodispositivi medicimedicinalicooperazione amministrativa

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