Cassazione Penale, Sentenza n. 35645/2023 del 25/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di assoluzione del 12/04/2022 addebitando alla Corte di appello carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. In particolare ha censurato che la Corte d'appello, pur riformando la sentenza di primo grado, non ha fornito una motivazione 'rafforzata' che delinei le linee portanti del diverso ragionamento probatorio; ha valutato isolatamente e svalutato singoli indizi (conversazioni telefoniche, dichiarazioni della moglie della vittima, localizzazione dell'auto e della persona, fuga dell'imputato, cambiamento del telefono e sparizione dell'auto, conversazioni con terzi come Scarcelli e Savino Di Trani, timori espressi dai familiari), senza esaminare la loro valenza complessiva e senza confutare adeguatamente le argomentazioni del G.U.P.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per carenza e contraddittorietà della motivazione. Ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia svolto una valutazione unitaria e rafforzata degli elementi indiziari né abbia fornito adeguata giustificazione delle difformi conclusioni rispetto al giudice di primo grado. La sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per un nuovo giudizio, che dovrà rispettare i principi indicati dalla giurisprudenza di legittimità (motivazione rafforzata in caso di riforma assolutoria, valutazione complessiva degli indizi, confronto puntuale con le ragioni della decisione impugnata).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.
La Corte ha ritenuto sussistente la violazione di questa norma nella misura in cui la motivazione della sentenza di appello è risultata carente, contraddittoria e illogica; l'art. 606(e) è il parametro di legittimità per censurare motivazioni inadeguate impugnate in Cassazione.
artt. 56 e 575 cod. pen.
Art. 575 (omicidio) e art. 56 (tentativo, se richiamato per la vicenda): vengono indicati come le fattispecie contestate all'imputato; la descrizione evidenzia che la qualificazione giuridica della condotta era oggetto del procedimento ma la decisione di merito va motivata sul piano probatorio.
art. 4 legge n. 110/1975
Norma penale in materia di armi citata tra i reati contestati (uso/porto di arma da punta e da taglio). La sentenza di merito doveva valutare la rilevanza indiziaria del porto e del possesso dell'arma.
Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021 (Cass.)
richiamata in motivazione dalla Corte di Cassazione
Giurisprudenza che afferma l'obbligo del giudice d'appello, quando riforma in senso assolutorio, di strutturare la motivazione in modo 'rafforzato', dando puntuale ragione delle difformi conclusioni rispetto al primo grado.
Sezioni Unite, n. 14800 del 21/12/2017 (Troise)
Sez. U., n. 14800 del 21/12/2017 (dep. 2018)
Principio consolidato secondo cui il giudice d'appello che assolve senza rinnovare l'istruttoria deve comunque offrire motivazione adeguata e sintetica, confrontandosi con le ragioni del giudice di primo grado e fornendo una nuova e compiuta struttura motivazionale.
Giurisprudenza su valutazione prova indiziaria (es. Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020 e altre)
Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013
Principi richiamati circa la necessità di non valutare gli indizi in modo atomistico ma di verificarne la certezza e la valenza dimostrativa singolarmente e poi unitariamente, per stabilire se la loro combinazione possa superare l'ambiguità e giungere a livelli di credibilità razionale tali da sostenere una condanna.
Sez. 2, n. 35827 del 12/07/2019
Sez. 2, n. 35827 del 12/07/2019
Principio secondo cui la molteplicità e la gravità degli indizi sono collegati: indizi numerosi anche se singolarmente deboli possono assumere valore probatorio se convergenti in una ricostruzione comune.
Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
Principio che equipara la rilevanza della prova logica (indiziaria) a quella della prova diretta, purché ottenuta tramite corretto procedimento valutativo unitaria e globale.
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riforma in senso assolutorio una condanna, è obbligata a fornire una motivazione 'rafforzata' che spieghi puntualmente le ragioni della diversità rispetto al primo grado; non sono sufficienti considerazioni generiche o apodittiche.
- Nel giudizio su prove indiziarie il giudice deve valutare singolarmente la certezza e la valenza dimostrativa di ciascun indizio e poi procedere ad un esame unitario per verificare se la loro combinazione superi l'ambiguità isolata di ciascuno.
- La mancata analisi o la valutazione parziale di elementi rilevanti (es. fuga, occultamento del mezzo, cambio del telefono, conversazioni con terzi, localizzazione compatibile) può costituire motivo di annullamento per carenza motivazionale se l'appello non confronta e confuta adeguatamente le conclusioni del primo grado.
- L'assenza di movente non esclude automaticamente la responsabilità: il movente è un elemento che può rafforzare la ricostruzione ma la responsabilità può essere affermata anche in mancanza di movente se la prova complessiva lo consente; viceversa l'appello che mette in dubbio il movente deve spiegare coerentemente tale riconsiderazione.
- La giustificazione delle difformi conclusioni deve essere tale da offrire una 'nuova e compiuta struttura motivazionale' (riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa ritenuta decisiva) e non può limitarsi a dichiarazioni di insufficienza o ambiguità senza argomentazione.
- Se il giudice di legittimità (o la stessa Corte di merito in precedenti fasi) ha ritenuto gli indizi idonei per provvedimenti cautelari, la Corte d'appello che assolva dovrebbe motivare esplicitamente le ragioni del diverso apprezzamento rispetto alle decisioni cautelari.
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