Cassazione Penale, Sentenza n. 50846/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva accolto il reclamo del detenuto e autorizzato il possesso permanente di un lettore CD e di CD musicali anche nelle ore notturne. L'Amministrazione contestava la decisione denunciando violazione dell'art. 41-bis (sottolineando che il divieto di acquisto/possesso non incide sul diritto ad ascoltare musica ma sulle modalita' di esercizio, che competono all'Amministrazione per ragioni di sicurezza e prevenzione dei contatti illeciti), nonche' contraddittorieta', manifesta illogicita' e eccesso di potere per avere il Tribunale sindacato scelte organizzative dell'Amministrazione (in particolare la previsione di fasce orarie per l'uso del lettore), ritenute proporzionate e funzionali alla sicurezza notturna.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata del Tribunale di sorveglianza e, per gli stessi motivi, l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 13/07/2022. La Corte ha stabilito che la materia relativa alla detenzione del lettore CD nelle ore notturne ha natura organizzativa e attiene alla sfera discrezionale dell'Amministrazione penitenziaria; il Giudice di sorveglianza non doveva sostituirsi a tale valutazione a meno che non emergesse una manifesta irragionevolezza o una lesione del diritto in quanto tale. Inoltre la Corte ha ricordato che il diniego di autorizzazione all'ingresso/detenzione di dispositivi e supporti e' legittimo quando la messa in sicurezza richieda oneri di risorse umane e materiali non esigibili dall'Amministrazione. Pertanto l'impugnazione dell'Amministrazione e' stata accolta.
Norme richiamate
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
La norma consente misure restrittive finalizzate a impedire contatti illeciti dei detenuti soggetti al regime differenziato; l'Amministrazione puo' regolamentare le modalita' di esercizio di diritti (es. possesso e uso di dispositivi) e negare l'ingresso o la detenzione di dispositivi quando la messa in sicurezza degli stessi richieda oneri di risorse umane e materiali non esigibili.
artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ordinamento penitenziario
art. 35-bis; art. 69, comma 6, lett. b
Indicano il rimedio del reclamo giurisdizionale al Magistrato di sorveglianza: e' consentita tutela giurisdizionale solo per posizioni soggettive qualificate come 'diritto' che subiscono un attuale e grave pregiudizio; le limitazioni organizzative e le modalita' di esercizio dei diritti sono sindacabili solo se manifestamente irragionevoli o se determinano una reale ed effettiva inibizione del diritto in quanto tale.
Massime di principio
- Distinguere tra diritto in senso sostanziale e modalita' di esercizio: la negazione del diritto in quanto tale e' sindacabile, le regolazioni organizzative delle modalita' no, salvo manifesta irragionevolezza o lesione effettiva del nucleo del diritto.
- In regime 41-bis l'Amministrazione puo' limitare possesso e uso di dispositivi se la messa in sicurezza comporta oneri non esigibili in termini di risorse umane e materiali.
- I giudici di sorveglianza devono verificare puntualmente se l'esclusione dell'oggetto (es. lettore CD) e' giustificata da esigenze concrete di sicurezza o se e' una misura meramente afflittiva.
- La valutazione delle fasce orarie e delle modalita' d'uso di apparecchi rientra di norma nella discrezionalita' organizzativa dell'Amministrazione penitenziaria e non puo' essere sostituita dal giudice se non in presenza di motivazione manifestamente illogica o discriminatoria.
- Per impugnare con successo misure amministrative relative a modalita' d'uso, il detenuto deve dimostrare l'esistenza di un pregiudizio attuale e grave o la manifesta irragionevolezza/disparita' di trattamento rispetto ad altri oggetti o detenuti.
- L'Amministrazione, se limita modalita' di esercizio di diritti, dovrebbe documentare le ragioni tecniche e l'onere organizzativo necessario per la messa in sicurezza, e valutare alternative meno restrittive quando possibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50749/2023 del 20/12/2023
- Sentenza penale · 20 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50750/2023 del 20/12/2023
- Sentenza penale · 20 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50751/2023 del 20/12/2023
- Sentenza penale · 20 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50752/2023 del 20/12/2023
- Sentenza penale · 20 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50753/2023 del 20/12/2023
- Sentenza penale · 20 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50755/2023 del 20/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →