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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22780/2021 del 12/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario immobiliare)

La controversia

La controversia riguarda due avvisi di accertamento catastale con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rettificato, da categoria A/2 a categoria A/8, il classamento di due unità immobiliari dichiarate dalla contribuente tramite procedura Docfa nell'ambito di un complesso immobiliare di pregio. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società, ritenendo che non fosse decisivo il fatto che gli immobili fossero inseriti nel complesso della villa medicea e che le unità avessero caratteristiche costruttive e di rifinitura normali, prive di impianto di riscaldamento fisso, con altezze in parte inferiori ai requisiti di abitabilità e con pavimenti economici e infissi modesti. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che le dotazioni accessorie del complesso (giardino mediceo, pozzo, parco, piscina, cappella privata) dovessero considerarsi al servizio di tutte le unità immobiliari e non solo della villa principale; 2) violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione asseritamente apodittica e quindi nulla, nella parte in cui la sentenza aveva escluso l'uso comune delle pertinenze; 3) violazione del r.d.l. n. 652 del 1939, artt. 7 e 32, del d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 6, e del d.m. n. 701 del 1994, sostenendo che, ai fini della categoria A/8, rileva l'abitazione in villa e non la mera esistenza del parco, né la sua disponibilità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la memoria depositata dall'intimata per mancata tempestiva proposizione del controricorso. Nel merito, ha respinto il secondo motivo perché la CTR non aveva fondato la decisione su una motivazione apodittica, ma su un accertamento complessivo della destinazione funzionale e delle caratteristiche tipologiche e costruttive delle unità immobiliari. Ha respinto anche il primo e il terzo motivo, affermando che, nel classamento catastale, occorre considerare la destinazione ordinaria dell'unità immobiliare, le sue caratteristiche oggettive e il criterio della prevalenza, che impone di valutare le specifiche caratteristiche tipologiche e costruttive dell'immobile ai fini della corretta attribuzione della categoria catastale. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per l'Amministrazione ricorrente, essendo ente esentato dal pagamento mediante prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    consente di denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è infondata se il fatto invocato non ha carattere decisivo rispetto alla ratio della decisione

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente o apodittica

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente la denuncia di violazione di legge in relazione alle norme catastali richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se realmente mancante o meramente apparente; nel caso concreto la sentenza era sorretta da motivazione articolata

  • r.d.l. n. 652 del 1939, artt. 7 e 32

    norme invocate per sostenere i criteri di classamento catastale delle unità immobiliari

  • d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 6

    richiamato come norma regolatrice del classamento catastale basato su caratteristiche oggettive e destinazione ordinaria

  • d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 63

    introduce il criterio della prevalenza quando l'unità sia composta da parti con destinazioni ordinarie proprie di categorie diverse

  • d.m. n. 701 del 1994

    richiamato insieme alle norme catastali per la disciplina del classamento

  • d.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 2

    indicato dalla Corte come fonte che conferma il criterio della destinazione ordinaria, tenendo conto dei caratteri tipologici e costruttivi e delle consuetudini locali

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    la Corte esclude il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'Amministrazione statale ricorrente

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per dichiarare inammissibile la memoria dell'intimata in difetto di tempestivo controricorso

  • art. 370 c.p.c.

    la mancata tempestiva notificazione del controricorso comporta la preclusione alla partecipazione difensiva nel procedimento camerale

  • d.l. n. 168 del 2016, art. 1-bis

    norma istitutiva del procedimento camerale applicato

  • l. n. 197 del 2016

    legge di conversione del d.l. n. 168 del 2016 richiamata per il regime processuale applicabile

Massime di principio

  • Nel classamento catastale delle unità immobiliari, la categoria va attribuita in base alla destinazione ordinaria del bene e alle sue caratteristiche oggettive, tipologiche e costruttive, non sulla sola base della collocazione del fabbricato in un complesso di pregio o della presenza di pertinenze esterne.
  • Il criterio della prevalenza opera quando un'unità immobiliare presenti parti riconducibili a categorie diverse: occorre verificare quale destinazione sia prevalente nella formazione del reddito, considerando anche le specifiche caratteristiche dell'unità immobiliare.
  • Una censura di omesso esame di fatto decisivo è infondata se il fatto invocato non è autonomamente decisivo rispetto all'accertamento complessivo compiuto dal giudice di merito.
  • La deduzione di motivazione apparente o nulla non può fondarsi sulla mera contestazione sintetica della decisione, quando la sentenza contiene un iter argomentativo articolato e coerente con i dati di causa.
  • Nel procedimento camerale di cassazione, la mancata tempestiva notifica del controricorso comporta la preclusione alla successiva attività difensiva della parte intimata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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