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Ordinanza

Ordinanza n. 2736/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione Lavoro, n. 1704/2025 del 14 aprile 2025;

Giustizia amministrativa202504937

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione Lavoro, n. 1704/2025, della quale è chiesta l’esecuzione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto un ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione Lavoro, n. 1704/2025. Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un dubbio sull’ammissibilità del ricorso: la sentenza azionata risulta pronunciata nei confronti di una parte indicata come “Ingusci Emanuela”, mentre il ricorso per ottemperanza è stato presentato da una persona indicata come “Ingusci Emanuela Michela Anna”. Secondo il Collegio, non risulta pertanto allo stato accertata l’identità tra la parte vittoriosa nel giudizio definito dalla sentenza e la ricorrente nel giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio. Ha sottoposto alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., l’unica questione relativa alla possibile carenza di identità tra la parte destinataria della pronuncia da eseguire e la ricorrente. Ha assegnato trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, per il deposito di memorie sulla questione e ha rinviato l’ulteriore trattazione alla camera di consiglio del 5 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Rilevato, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, che sussistono dubbi in ordine all’ammissibilità del ricorso

    Impone al giudice di sottoporre previamente alle parti le questioni rilevate d’ufficio sulle quali intenda fondare la decisione, assegnando un termine per il deposito di memorie; nel caso concreto è stato utilizzato per instaurare il contraddittorio sulla possibile carenza di identità tra la parte vittoriosa e la ricorrente in ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la legittimazione a chiedere l’esecuzione della pronuncia presuppone l’identità, o comunque la dimostrata coincidenza soggettiva, tra il titolare della posizione riconosciuta dalla sentenza da eseguire e il ricorrente; una diversa indicazione anagrafica può rendere necessario un previo accertamento dell’identità e incidere sull’ammissibilità del ricorso.
  • Quando il giudice rileva d’ufficio una questione potenzialmente decisiva per l’ammissibilità del ricorso, deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie prima di definire il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentale

Testo integrale

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