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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25531/2022 del 30/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito nel termine perentorio di cui all'art. 369, primo comma, c.p.c. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune di Milano e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione in cassazione della sentenza del Tribunale di Milano. Dal testo emerge però che il ricorso non era stato depositato nel termine perentorio previsto dall'art. 369, primo comma, c.p.c. Il controricorrente, Comune di Milano, si è costituito ritualmente. Il ricorrente non risulta aver rispettato il termine di deposito del ricorso; il relatore ha quindi proposto, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., la declaratoria di improcedibilità. La Corte ha condiviso la proposta, rilevando che il mancato deposito nei termini comporta l'improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 369, primo comma, c.p.c.

    Il mancato deposito del ricorso nel termine perentorio previsto dalla norma comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il relatore può proporre al collegio la declaratoria di improcedibilità quando ne ricorrano i presupposti processuali.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di esito sfavorevole dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo dovuto è pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il deposito del ricorso nel termine perentorio stabilito dall'art. 369 c.p.c. è un onere processuale essenziale: la sua omissione determina l'improcedibilità del ricorso.
  • La declaratoria di improcedibilità assorbe ogni esame del merito e comporta la condanna del ricorrente alle spese secondo il principio di soccombenza.
  • Quando l'impugnazione è dichiarata improcedibile, la Corte deve dare atto, ove ne ricorrano i presupposti, dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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