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Risoluzione

Risoluzione n. 186 del 25/07/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che le prestazioni erogate dall’ENEL ai propri dirigenti alla cessazione del rapporto di lavoro non sono redditi di capitale né derivano da polizze vita, ma costituiscono prestazioni pensionistiche complementari. Viene quindi esclusa l’aliquota del 12,50% e indicato il regime fiscale applicabile in base al periodo di maturazione dei montanti: fino al 31 dicembre 2000, dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e dal 1° gennaio 2007.

Trattamento fiscale delle prestazioni integrative ENEL ai dirigenti cessati

Trattamento fiscale delle prestazioni integrative ENEL alla cessazione del rapporto di lavoro

La risoluzione esamina il regime fiscale applicabile alle somme erogate dal fondo integrativo ENEL ai propri dirigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, in aggiunta al trattamento di fine rapporto. L’Amministrazione finanziaria affronta in particolare la questione della corretta qualificazione delle prestazioni, ai fini dell’eventuale applicazione della ritenuta del 12,50% propria dei redditi di capitale.

Origine della controversia e tesi dei contribuenti

Nel contesto dell’attività di indirizzo e di analisi del contenzioso tributario, è emersa la questione dei rimborsi richiesti da ex dirigenti ENEL per le ritenute applicate sulle prestazioni ricevute alla cessazione del rapporto. I ricorrenti sostenevano che tali somme dovessero essere trattate come redditi di capitale, con imposizione al 12,50%, richiamando la previsione originaria di una polizza vita collegata al rapporto di lavoro.

Secondo tale impostazione, a decorrere dal 1° gennaio 1986, il CCNL del 16 maggio 1985, recepito dall’ENEL, prevedeva per i dirigenti la stipula di un’assicurazione sulla vita con erogazione di una prestazione al collocamento a riposo.

Evoluzione degli accordi ENEL-FNDAI

La risoluzione evidenzia però che, in seguito a richiesta delle rappresentanze sindacali, nel corso del 1986 la previsione fu modificata mediante accordo tra ENEL e FNDAI. Fu sostituita la polizza vita con una forma di previdenza complementare.

L’articolo 1 dell’accordo ENEL/FNDAI attribuì decorrenza retroattiva al trattamento integrativo pensionistico al 1° gennaio 1986, rendendo evidente che la disciplina originaria delle polizze vita non venne di fatto applicata.

Esclusione della natura assicurativa

La risoluzione chiarisce che le prestazioni in questione non possono essere equiparate a quelle derivanti da assicurazioni sulla vita. In particolare, richiama la nozione civilistica di contratto di assicurazione sulla vita e precisa che può parlarsi di assicurazione solo quando i capitali siano percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione o di capitalizzazione rientranti nei rami I o V della normativa di settore, stipulati con un assicuratore abilitato.

Nel caso ENEL:

  • non vi è stato ricorso a contratti con imprese di assicurazione;
  • l’ENEL non ha mai stipulato polizze vita, né individuali né collettive, a favore dei dirigenti;
  • la prestazione è stata finanziata con risorse dell’ENEL e con contributi dei lavoratori;
  • la misura della prestazione dipende da regole pensionistiche aziendali, non da logiche assicurative.

La Cassazione, con sentenza n. 8199 del 2 febbraio 2007, viene richiamata a sostegno dell’idea che l’aliquota del 12,50% riguarda ipotesi non assimilabili a quella in esame, poiché manca sia il contratto di assicurazione sulla vita sia la riconducibilità del beneficio ai redditi di capitale.

Caratteristiche della prestazione aziendale

La prestazione disciplinata dall’accordo ENEL-FNDAI viene qualificata come prestazione pensionistica aziendale integrativa del sistema obbligatorio, conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Elementi rilevanti richiamati nel documento:

  • copertura degli oneri tramite risorse ENEL e contributo dei dirigenti pari inizialmente all’1,5% e poi al 2% della retribuzione lorda annua individuale;
  • prestazione inizialmente prevista solo in forma di rendita;
  • importo determinato nel 70% della differenza tra la retribuzione percepita alla cessazione e il valore annuo massimo della pensione obbligatoria;
  • successiva possibilità di optare per il capitale in luogo della rendita.

La modalità di determinazione della prestazione è indicata come estranea alla tipica struttura dei contratti di assicurazione sulla vita.

Regime fiscale applicabile in base al periodo di maturazione

La risoluzione distingue il trattamento fiscale secondo il momento di maturazione dei montanti.

Montanti maturati fino al 31 dicembre 2000

Per le prestazioni in capitale si applica, in linea generale, la tassazione separata prevista dall’articolo 13, comma 9, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come richiamato dalla circolare n. 235/E del 9 ottobre 1998.

Per i cosiddetti “vecchi iscritti a vecchi fondi”, ossia i soggetti iscritti al 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari già istituite al 15 novembre 1992, continua ad applicarsi il previgente regime fiscale. In tal caso:

  • alle prestazioni in capitale, al netto dei contributi del lavoratore eccedenti il 4% della retribuzione annua, si applica la stessa aliquota del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell’articolo 19 TUIR, già articolo 17 fino al 31 dicembre 2003;
  • le prestazioni in forma periodica sono redditi assimilati al lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera h-bis), TUIR, e sono tassate nella misura dell’87,50% dell’ammontare corrisposto, ai sensi dell’articolo 52, comma 1, lettera d), TUIR.

Montanti maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006

Per effetto del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, le prestazioni delle forme pensionistiche, sia periodiche sia in capitale, sono qualificate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

La disciplina distingue:

  • prestazioni in capitale: restano soggette a tassazione separata ai sensi degli articoli 17, comma 1, lettera a-bis), e 20 TUIR, nella formulazione allora vigente;
  • prestazioni periodiche: sono tassate al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a tassazione e di quelli di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g-quinquies), TUIR, se determinabili.

Montanti maturati dal 1° gennaio 2007

L’abrogazione delle disposizioni precedenti, disposta dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con decorrenza anticipata al 1° gennaio 2007 per effetto della legge 27 dicembre 2006, n. 296, porta all’applicazione dell’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 252 del 2005.

In base a tale norma:

  • le prestazioni in capitale sono imponibili al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta;
  • le prestazioni in rendita sono imponibili al netto della parte corrispondente ai redditi già tassati e, se determinabili, dei redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g-quinquies), TUIR;
  • sulla parte imponibile delle prestazioni è operata una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15%, ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo, fino a un massimo di 6 punti percentuali;
  • per le prestazioni in capitale la ritenuta è applicata dalla forma pensionistica cui il lavoratore è iscritto;
  • per le prestazioni in rendita la ritenuta è applicata dai soggetti eroganti, che ricevono dalla forma pensionistica i dati necessari al calcolo della parte già tassata.

Indicazioni operative per gli uffici

La risoluzione conclude disponendo che gli uffici devono attenersi ai criteri esposti:

  • nell’attività di controllo;
  • nell’esame delle istanze di rimborso;
  • nella gestione del contenzioso pendente in materia.

Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sulla corretta applicazione delle istruzioni impartite.

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