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Risoluzione

Risoluzione n. 178 del 24/07/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate esamina un interpello di Alfa S.r.l. sul sistema di biglietteria per impianti a fune, distinguendo tra vendite tradizionali e vendite a distanza via Internet/SMS. Riconosce la conformità delle soluzioni con stampa in chiaro dei dati sul supporto e ritiene applicabile l’art. 2 del DM 30 giugno 1992 per i titoli memorizzati su supporto magnetico/microprocessore senza stampa in chiaro, confermando anche la soluzione proposta per la registrazione sul giornale di fondo e l’annotazione dei corrispettivi.

Caratteristiche del biglietto di trasporto pubblico e applicazione del DM 30 giugno 1992 agli skipass

Interpello su biglietti di trasporto per impianti a fune e supporti elettronici

La risoluzione riguarda la richiesta di Alfa S.r.l. sulla corretta applicazione degli articoli 1 e 2 del DM 30 giugno 1992 in relazione a un sistema innovativo di biglietteria per il trasporto pubblico di persone tramite impianti a fune. Il documento valuta se i diversi modelli di emissione e vendita degli skipass siano conformi alle regole fiscali previste per i biglietti di trasporto, che assolvono la funzione dello scontrino fiscale.

Contesto e quesito dell’istante

Alfa S.r.l. gestisce la vendita di servizi di trasporto mediante impianti a fune attraverso biglietti validi sull’intero comprensorio sciistico regionale. Il sistema è basato su un archivio unico, gestito dalla società, che contiene i dati delle vendite e dei passaggi registrati quotidianamente nelle stazioni sciistiche della regione.

La società intende introdurre un nuovo sistema di biglietteria fondato su tessere plastiche numerate, simili a carte di credito, sulle quali possono essere scritte, cancellate e riscritte informazioni in chiaro tramite procedimento termico. Il supporto contiene inoltre un microprocessore interattivo capace di trasmettere segnali leggibili da varchi e casse e di svolgere più funzioni, tra cui:

  • memorizzazione del titolo di trasporto per l’apertura dei tornelli;
  • caricamento e gestione di qualunque titolo di trasporto commercializzato a livello di stazione o di pool regionale;
  • memorizzazione di alcuni dati anagrafici del titolare;
  • utilizzo per servizi complementari, come parcheggi, strutture sportive e culturali, e per eventuali promozioni.

Modalità di vendita previste

Il nuovo sistema prevede inizialmente due modalità di vendita.

Vendita tradizionale in cassa

Alle casse delle società di impianti a fune possono essere emessi:

  • il tradizionale biglietto di trasporto, a codice a barre o magnetico;
  • il titolo di trasporto su supporto non riutilizzabile a microprocessore;
  • la riemissione di un titolo di trasporto su supporto plastico a microprocessore.

Vendita a distanza

La vendita a distanza si realizza tramite:

  • Internet, con acquisto da parte di un cliente già in possesso del supporto numerato, previa verifica del pagamento tramite circuito bancario e invio di email di conferma;
  • SMS, con acquisto da parte di un cliente in possesso del supporto numerato magnetico, previa verifica del pagamento tramite circuito bancario e invio di SMS di conferma.

In tali casi il supporto viene riconosciuto dal sistema e, al primo passaggio ai varchi, il microprocessore memorizza i dati del biglietto acquistato; tuttavia non è possibile stampare in chiaro sul supporto gli elementi richiesti dal terzo comma dell’art. 1 del DM 30 giugno 1992.

Soluzione interpretativa proposta da Alfa S.r.l.

Secondo l’istante, nelle vendite tradizionali tutte le informazioni richieste dall’art. 1, comma 3, del DM 30 giugno 1992 sarebbero stampate in chiaro su tutti i supporti. In caso di riutilizzo del supporto plastico, le precedenti informazioni sarebbero cancellate e riscritte in chiaro per il nuovo titolo.

Per tali vendite il biglietto assolverebbe anche la funzione di scontrino fiscale e la validità sarebbe verificabile a vista, senza strumenti di decodificazione.

Per le vendite a distanza, poiché non è possibile la stampa in chiaro sul supporto, Alfa S.r.l. ritiene applicabile l’art. 2 del DM 30 giugno 1992 sui titoli di viaggio su supporto magnetico/microprocessore. La società prevede inoltre:

  • l’incasso del corrispettivo tramite carta di credito;
  • l’annotazione delle vendite sul registro dei corrispettivi con riferimento al giorno dell’incasso;
  • la stampa, a fine giornata, di un unico giornale di fondo integrato con il codice alfanumerico del supporto;
  • la memorizzazione sul microprocessore, al primo passaggio ai varchi, degli elementi previsti dall’art. 1, comma 3.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ricorda preliminarmente che l’art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha introdotto l’obbligo generalizzato di certificazione fiscale dei corrispettivi per le operazioni di cui agli artt. 2 e 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, quando non sia obbligatoria la fattura su richiesta del cliente.

Richiama inoltre l’art. 1, comma 3, del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, secondo cui, per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale.

Caratteristiche del biglietto di trasporto secondo il DM 30 giugno 1992

L’Amministrazione richiama l’art. 1 del DM 30 giugno 1992, che definisce il biglietto di trasporto come il titolo di viaggio che dà diritto alla prestazione, e ne individua le indicazioni obbligatorie:

  • ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome, ovvero logo distintivo dell’impresa, e partita IVA del soggetto emittente o che effettua il trasporto;
  • descrizione delle caratteristiche del trasporto;
  • ammontare del corrispettivo dovuto;
  • numero progressivo;
  • data da apporre al momento dell’emissione o dell’utilizzazione.

Secondo la risoluzione, tali elementi rispondono alle esigenze di riscontro contabile e di controllo dell’attività di trasporto.

Conformità delle vendite tradizionali

L’Agenzia ritiene che, per quanto descritto dall’istante, i requisiti dell’art. 1, comma 3, siano presenti nelle fattispecie di vendita tradizionale. Anche il caso di emissione o riemissione del titolo su supporto plastico a microprocessore risulta conforme, poiché le nuove tecnologie consentono di cancellare le informazioni precedenti e scrivere nuovamente, in chiaro, tutti gli elementi richiesti per il nuovo biglietto.

Applicazione dell’art. 2 del DM 30 giugno 1992 alle vendite a distanza

Per le vendite via Internet o SMS, l’Agenzia osserva che il cliente utilizza un supporto riconosciuto dal sistema, ma non è possibile stampare in chiaro gli elementi richiesti dall’art. 1, comma 3. In questo caso il corrispettivo è riscosso al momento dell’acquisto, esclusivamente tramite circuito bancario con carte di credito.

In tale ipotesi la risoluzione ritiene applicabile l’art. 2 del DM 30 giugno 1992, che considera biglietto di trasporto anche il titolo di viaggio costituito da supporto con banda magnetica o microprocessore, anche interattivo, suscettibile di riprogrammazione per ulteriori utilizzi.

Contabilità di carico e scarico e giornale di fondo

L’Agenzia richiama anche la circolare n. 10 del 28 gennaio 1993, che chiarisce che, quando si usano supporti che non consentono l’indicazione degli elementi di cui all’art. 1, comma 3, le imprese devono tenere l’apposita contabilità di carico e scarico in registri ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. 633/1972.

La stessa circolare ammette, per supporti acquistati direttamente dall’utente e programmabili per validità contemporanee da più aziende o loro consorzi, la trascrizione del dato identificativo nel giornale di fondo in alternativa all’inserimento nella contabilità di carico e scarico, a condizione che i dati del giornale di fondo siano codificati e la decodifica sia comunicata all’ufficio IVA competente.

La soluzione prospettata da Alfa S.r.l. per la registrazione a fine giornata del dettaglio dei biglietti abilitati nel giornale di fondo viene considerata condivisibile, in assenza di specifiche disposizioni normative contrarie.

Registrazione dei corrispettivi e garanzie fiscali

L’annotazione dei corrispettivi contestuale al pagamento mediante carta di credito viene ricondotta alle regole dell’art. 24 del d.P.R. 633/1972. L’Agenzia sottolinea che tale impostazione è assistita da adeguata garanzia fiscale, poiché l’obbligo di annotazione dei corrispettivi è provato sia dal giornale di fondo sia dalla documentazione bancaria.

Esito complessivo

La risposta conclude che:

  • le vendite tradizionali con stampa in chiaro dei dati sul supporto risultano conformi al DM 30 giugno 1992;
  • la riemissione su supporto plastico a microprocessore è ugualmente conforme, se vengono riscritti in chiaro tutti gli elementi richiesti;
  • per le vendite a distanza via Internet o SMS, in assenza di stampa in chiaro, si applica l’art. 2 del DM 30 giugno 1992;
  • la registrazione dei dati sul giornale di fondo e l’annotazione dei corrispettivi secondo la procedura proposta sono ritenute corrette.

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