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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06903/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto per la realizzazione di un'opera pubblica stipulato tra un ente provinciale e un RTI comprendente la società ricorrente. Dopo il giudizio di merito, definito in primo grado con reciproci crediti di pari importo e compensazione integrale, la vicenda è passata in appello e poi in cassazione. In un precedente giudizio di legittimità era stata cassata con rinvio la sentenza d'appello per ultrapetizione, perché la corte territoriale aveva riconosciuto all'ente pubblico un credito superiore a quello oggetto di impugnazione. In sede di rinvio la corte d'appello ha accertato il credito del RTI in misura inferiore rispetto al primo grado e, mantenendo fermo il credito dell'ente, ha condannato in solido le imprese a pagare la differenza, aggiungendo interessi legali e rivalutazione monetaria. La società ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. e degli artt. 112, 329 e 324 c.p.c., sostenendo che il giudice del rinvio non avrebbe potuto aggiungere accessori alla somma capitale perché l'importo indicato nella precedente sentenza di cassazione costituirebbe il limite massimo della domanda risarcitoria. In via implicita ha anche prospettato un vizio di extrapetizione, assumendo che la condanna non potesse estendersi a interessi e rivalutazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha chiarito che la precedente sentenza di legittimità aveva riguardato solo l'ultrapetizione della corte d'appello nel quantificare il credito dell'ente pubblico oltre il limite della domanda in appello, senza prendere posizione sul regime degli accessori dovuti sulla somma poi effettivamente accertata in sede di rinvio. Inoltre ha rilevato che la stessa ricorrente aveva riportato nel ricorso le conclusioni della controparte nel giudizio di rinvio, dalle quali risultava una domanda espressamente estesa anche a rivalutazione e interessi. Pertanto la corte territoriale non ha violato l'art. 384 c.p.c. né l'art. 112 c.p.c. Il ricorso è stato rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e si è dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto e a quanto statuito dalla Corte; nel caso concreto non è stato violato perché la sentenza rescindente non escludeva interessi e rivalutazione sulla somma poi accertata

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di ultrapetizione/extrapetizione sussiste solo se il giudice attribuisce più di quanto domandato; qui non ricorreva perché la domanda comprendeva anche interessi e rivalutazione

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione ai limiti del devolutum e del giudicato interno, ma senza rilievo decisivo nella decisione

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al giudicato, ma la Corte ha escluso che il precedente giudicato coprisse anche il regime degli accessori

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in ragione del rigetto del ricorso, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il divieto di discostarsi dalla decisione rescindente riguarda soltanto il principio di diritto e i punti effettivamente decisi dalla Cassazione; non si estende a profili non oggetto della precedente pronuncia.
  • Il vizio di ultrapetizione o extrapetizione va escluso quando la domanda di parte, così come proposta nel giudizio di rinvio, comprende espressamente anche accessori del credito quali interessi e rivalutazione.
  • Per stabilire se il giudice abbia oltrepassato i limiti della domanda occorre guardare al contenuto effettivo delle conclusioni e non a una lettura isolata dell'importo capitale indicato in un precedente passaggio processuale.
  • La precedente cassazione per ultrapetizione su una specifica quantificazione del credito non impedisce al giudice del rinvio di determinare correttamente la somma residua dovuta all'esito della compensazione tra crediti reciproci, comprensiva degli accessori richiesti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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