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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-16/24

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 febbraio 2025. — Procedimento penale a carico di YR e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla sedicesima camera della sezione penale del Sofiyski gradski sad. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva – Norme nazionali relative alle modalità di assegnazione delle cause tra i giudici di un organo giurisdizionale – Assegnazione delle cause da parte del dirigente amministrativo di un organo giurisdizionale – Potere del giudice designato di verificare la regolarità dell’assegnazione. — Causa C-16/24

Giurisprudenza europea62024CJ0016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha affrontato una questione di organizzazione interna dei tribunali bulgari: chi debba verificare la correttezza dell’assegnazione di una causa quando il giudice designato nutre dubbi sulla regolarità della ripartizione. Ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione che tale verifica sia affidata al dirigente amministrativo del tribunale, a condizione che la sua decisione sia poi sindacabile in via giurisdizionale. La domanda relativa alla possibile responsabilità disciplinare dei giudici è stata dichiarata irricevibile per mancanza di collegamento sufficiente con la controversia principale.

Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con il diritto UE delle regole nazionali bulgare che attribuiscono al dirigente amministrativo del tribunale il controllo della regolarità dell’assegnazione casuale delle cause e sulla ricevibilità della questione relativa alla responsabilità disciplinare dei giudici.

La questione giuridica

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, osti a una disciplina nazionale secondo cui, quando un giudice dubita della regolarità dell’assegnazione casuale della causa, non può decidere egli stesso sulla propria competenza né rinviare la causa a un altro giudice, ma deve rimetterla al dirigente amministrativo affinché verifichi l’assegnazione e, se del caso, la riassegni. In via subordinata, se tali disposizioni ostino a che due giudici siano sottoposti a procedimento disciplinare per aver rimesso/accettato la causa in ragione del ritenuto vizio di assegnazione.

Principio di diritto

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, non osta a che, in un sistema nazionale di assegnazione casuale delle cause con intervento del dirigente amministrativo del tribunale, il giudice assegnatario che dubiti della regolarità dell’assegnazione debba rimettere la causa al dirigente per la verifica e l’eventuale riassegnazione, purché la decisione del dirigente sia a sua volta soggetta a controllo giurisdizionale secondo il diritto nazionale. La seconda questione è irricevibile perché priva di nesso sufficiente con l’oggetto del procedimento principale.

Norme richiamate

  • Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte

Assegnazione delle cause e controllo della regolarità nell’organo giurisdizionale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dalla sedicesima camera della sezione penale del Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) nell’ambito di un procedimento penale a carico di YR e altri. Il giudice del rinvio chiede come debba essere interpretato il diritto dell’Unione rispetto alle regole bulgare di assegnazione casuale delle cause e al ruolo del dirigente amministrativo del tribunale nel verificare la regolarità dell’assegnazione.

Fatti e contesto nazionale

La causa principale riguarda imputati perseguiti per partecipazione a un gruppo criminale organizzato finalizzato a reati fiscali, in particolare al mancato pagamento dell’IVA. La causa era stata inizialmente assegnata al giudice I. H.; dopo varie vicende processuali e l’abolizione del tribunale specializzato, il fascicolo è stato trasferito al Tribunale di Sofia e assegnato casualmente a un altro giudice. Quest’ultimo collegio ha poi ritenuto che, per ragioni legate a precedenti interventi del giudice I. H. nella stessa vicenda, la causa dovesse essere trattata da quest’ultimo, sollevando il problema di chi fosse competente a verificare la correttezza dell’assegnazione.

Normativa rilevante

La Corte richiama l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, che impone agli Stati membri di garantire rimedi giurisdizionali effettivi nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, e l’articolo 47 della Carta, che tutela il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge. Nel diritto bulgaro, la legge sull’ordinamento giudiziario prevede l’assegnazione casuale delle cause e attribuisce al presidente del tribunale la direzione organizzativa; la metodologia uniforme del Consiglio superiore della magistratura disciplina le eccezioni e prevede che le assegnazioni siano effettuate dal dirigente amministrativo o dal presidente di sezione.

Prima questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio domandava se fosse compatibile con gli articoli 19 TUE e 47 della Carta un’interpretazione nazionale secondo cui, in caso di dubbi sulla regolarità dell’assegnazione, la questione debba essere decisa dal giudice assegnatario oppure, al contrario, dal solo dirigente amministrativo. La Corte ha chiarito che l’articolo 19 TUE si applica al procedimento, mentre l’articolo 47 della Carta, pur non applicandosi necessariamente direttamente al caso concreto, deve essere considerato quale parametro interpretativo.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che l’organizzazione della giustizia rientra, in linea di principio, nella competenza degli Stati membri, ma questi devono rispettare gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. Le norme sull’assegnazione delle cause incidono sulla nozione di tutela giurisdizionale effettiva perché sono collegate al requisito del giudice precostituito per legge, alla sua indipendenza e alla sua imparzialità.

La Corte sottolinea che la regolarità della composizione del collegio giudicante è una formalità sostanziale e che il rispetto delle norme di assegnazione deve poter essere sottoposto a controllo giurisdizionale, anche d’ufficio in presenza di seri dubbi. Ciò è necessario per evitare che eventuali violazioni delle regole di composizione del giudice restino prive di conseguenze.

Soluzione sulla prima questione

La Corte conclude che il diritto dell’Unione non osta a una disciplina nazionale che imponga al giudice assegnatario, in caso di dubbio sulla regolarità dell’assegnazione, di ritrasmettere la causa al dirigente amministrativo affinché ne verifichi la correttezza e, se del caso, proceda a nuova assegnazione. La condizione essenziale è che la decisione del dirigente amministrativo possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale secondo le norme interne.

Seconda questione e irricevibilità

La seconda questione riguardava la possibilità che i giudici coinvolti nella gestione della causa fossero perseguiti disciplinarmente per aver rimesso la causa o per aver accettato di pronunciarsi sulla propria competenza. La Corte la dichiara irricevibile perché, nel procedimento principale pendente dinanzi al giudice del rinvio, tale profilo non presenta un nesso sufficiente e concreto con l’oggetto della controversia, risultando semmai pertinente al distinto procedimento disciplinare.

Dispositivo e principio affermato

La Corte decide dunque che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, non impedisce che il controllo della regolarità dell’assegnazione sia affidato al dirigente amministrativo del tribunale, purché la sua valutazione sia sindacabile dal giudice secondo il diritto nazionale. La domanda sulla responsabilità disciplinare dei giudici non viene esaminata nel merito perché irricevibile.

Come è indicizzato

Materietutela giurisdizionale effettivaindipendenza e imparzialità del giudicegiudice precostituito per leggeorganizzazione giudiziaria nazionaleprocedimento disciplinare dei magistrati

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