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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05102/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per ricettazione. Con il primo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, assumendo che il diniego fosse ingiustificato; con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva. Dalla decisione emerge che la pena irrogata e confermata in appello corrispondeva al minimo edittale previsto per la fattispecie contestata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulle attenuanti generiche, osservando che il giudice di merito aveva motivato il diniego sull'assenza di elementi positivamente valutabili e che la concessione dell'art. 62-bis c.p. richiede elementi di segno positivo, non essendo un diritto automatico. Ha inoltre reputato manifestamente infondato il motivo sulla pena, poiché la sanzione applicata coincideva con il minimo edittale previsto per la ricettazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 bis c.p.

    La concessione delle attenuanti generiche è rimessa a un giudizio di fatto; non è un diritto conseguente alla sola assenza di elementi negativi, ma richiede la presenza di elementi positivi valorizzabili. Il diniego è legittimo quando tali elementi mancano.

  • ricettazione (art. 648 c.p.)

    La pena confermata nei gradi di merito era pari al minimo edittale previsto per il reato contestato, circostanza valorizzata per escludere la fondatezza della doglianza sulla dosimetria.

  • Cassa delle ammende

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso è stata applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le attenuanti generiche non spettano automaticamente per il solo fatto che l'imputato non presenti elementi negativi: il giudice può negarle se non emergono elementi positivi di segno favorevole.
  • La censura sulla dosimetria della pena è manifestamente infondata quando la sanzione irrogata e confermata corrisponde al minimo edittale previsto per il reato contestato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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