Sentenza n. 4847/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelari, del provvedimento n. 1855438 emesso in data 17 luglio 2025 dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Commissione per gli accertamenti psico-fisici, notificato alla ricorrente in pari data e recante il giudizio di non idoneità relativamente al concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione di 35 Commissari Tecnici Psicologi, del rispettivo ruolo della carriera dei Funzionari Tecnici della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 20 marzo 2025; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale; e per l'accertamento del diritto della ricorrente a essere giudicata idoneo al servizio nella Polizia di Stato e in particolare in qualità di Commissario Tecnico Psicologo della Polizia di Stato con conseguente riammissione al relativo concorso pubblico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non idoneità fisica ed esclusione dal concorso per la presenza di un forame ovale pervio
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Ministero dell'Interno nell'ambito del concorso per 35 Commissari Tecnici Psicologi della Polizia di Stato. L'esclusione era stata motivata dal riscontro di un forame ovale pervio, ritenuto riconducibile alla causa di non idoneità prevista dall'art. 6, comma 2, e dalla Tabella 1, punto 5, lett. a), del d.m. n. 198/2003, relativa alle infermità e imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio e alle malattie dell'endocardio, del miocardio e del pericardio. La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione del d.m. n. 198/2003 e dell'art. 3 l. n. 241/1990, violazione dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, arbitrarietà, incoerenza, incongruità, contraddittorietà, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erronea valutazione. Ha sostenuto che il forame ovale pervio costituisse, nella concreta fattispecie, una mera differenza anatomica, asintomatica e priva di alterazioni emodinamiche, come risultava sia dalla visita cardiologica svolta per l'amministrazione sia dalla documentazione medica privata. Il TAR ha disposto una verificazione affidata alla Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare. Il verificatore ha accertato che la condizione presentava entità lieve, con minimo shunt non emodinamicamente significativo e senza necessità di terapia, concludendo per l'idoneità della candidata al prosieguo dell'iter concorsuale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di esclusione. Ha interpretato l'art. 6, comma 2, del d.m. n. 198/2003 e la Tabella 1, punto 5, lett. a), in modo conforme alla ratio della disciplina e ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione. La mera presenza di un forame ovale pervio non costituisce automaticamente causa di inidoneità: occorre verificare la concreta rilevanza clinica della condizione, la sua incidenza sull'idoneità allo svolgimento delle mansioni e l'eventuale capacità di determinare un apprezzabile fattore di rischio in relazione alle funzioni da esercitare. Nel caso concreto, l'amministrazione aveva escluso la candidata sulla base della sola presenza del difetto anatomico, nonostante la propria consulente avesse rilevato l'assenza di alterazioni emodinamiche, senza motivare adeguatamente la rilevanza della condizione rispetto alle mansioni di Commissario Tecnico Psicologo. La verificazione ha inoltre escluso che la concreta condizione clinica fosse riconducibile alle infermità o imperfezioni rilevanti ai fini escludenti. Le spese processuali sono state compensate; il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di verificazione, liquidate in 500 euro.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, d.m. 30 giugno 2003, n. 198
«le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio … malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio»
La disposizione non può essere applicata automaticamente a qualsiasi difetto anatomico, ma richiede la verifica della concreta rilevanza clinica della condizione e della sua incidenza sull'idoneità alle funzioni del ruolo.
Tabella 1, punto 5, lett. a), d.m. 30 giugno 2003, n. 198
«malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio»
Il forame ovale pervio è causa di inidoneità solo quando, nella concreta manifestazione clinica, costituisca un apprezzabile fattore di rischio o incida sull'idoneità allo svolgimento delle funzioni.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il giudizio di non idoneità deve essere adeguatamente motivato, soprattutto quando l'amministrazione qualifica come ostativo un difetto anatomico che, secondo gli accertamenti clinici, è asintomatico e privo di alterazioni emodinamiche.
art. 60 c.p.a.
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti e verificata la completezza degli elementi necessari alla decisione.
artt. 19 e 66 c.p.a.
Hanno consentito al TAR di disporre una verificazione tecnica sull'effettiva rilevanza clinica della condizione cardiaca ai fini dell'idoneità concorsuale.
art. 3 Cost.
Impone che le limitazioni all'accesso al lavoro fondate su condizioni di salute siano ragionevoli e giustificate dalla concreta esigenza perseguita.
art. 21 CDFUE
Rileva, insieme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, quale parametro di non discriminazione nell'accesso al lavoro per ragioni connesse alle condizioni di salute.
direttiva 2000/78/CE
È richiamata quale parametro sovranazionale dei principi di non discriminazione e proporzionalità delle limitazioni fondate sulle condizioni di salute.
Massime di principio
- Nell'applicazione delle cause di inidoneità fisica previste per l'accesso ai ruoli tecnici della Polizia di Stato, la mera presenza di un difetto anatomico non determina automaticamente l'esclusione quando la concreta condizione clinica sia asintomatica, priva di alterazioni emodinamiche e ininfluente sull'idoneità allo svolgimento delle mansioni.
- Una causa di esclusione fondata su una condizione di salute deve essere interpretata e applicata in modo ragionevole e proporzionato alla finalità perseguita: l'amministrazione deve verificare se la concreta manifestazione della condizione costituisca un apprezzabile fattore di rischio rispetto alle funzioni del ruolo o incida effettivamente sulla capacità lavorativa.
- Il giudizio di non idoneità non può fondarsi sulla sola qualificazione astratta di una condizione come difetto dell'apparato cardio-circolatorio, ma richiede un accertamento individualizzato della sua gravità, delle sue conseguenze funzionali e della sua eventuale rilevanza rispetto alle specifiche mansioni.
- Quando gli accertamenti sanitari, anche svolti nell'ambito della verificazione giudiziale, escludono alterazioni emodinamiche, necessità di terapia o concreta incidenza sulle funzioni lavorative, l'esclusione concorsuale adottata senza adeguata valutazione individuale è illegittima.
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