Cassazione Penale, Sentenza n. 38149/2022 del 10/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trani del 26/01/2022 che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo; la richiesta di riesame era stata presentata dal difensore nominato dal legale rappresentante della società, Renza Lara D'Introno, indagata per il reato presupposto (concorso in truffa continuata in danno dello Stato). La società ha impugnato sostenendo che: (i) l'art. 39 d.lgs. 231/2001 si riferisce all'imputato persona fisica e non all'indagato, quindi la nomina fatta dal rappresentante indagato non dovrebbe incidere sulla legittimazione; (ii) non risultava la notificazione prevista dall'art. 57 d.lgs. 231/2001; (iii) la disapplicazione dell'atto sarebbe contraria al diritto di difesa richiamando la giurisprudenza CEDU ("Succi e altri c. Italia"). Ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza e la declaratoria di nullità per omessa notifica dell'udienza di riesame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato le Sezioni Unite (sentenza Gabrielloni) e successiva giurisprudenza, affermando che il rappresentante legale che sia indagato o imputato del reato presupposto non può validamente nominare il difensore di fiducia dell'ente: tale nomina è sospettata di compromettere le scelte difensive dell'ente e quindi rende inammissibile, per difetto di legittimazione, la richiesta di riesame. Ne consegue che la richiesta proposta dal difensore nominato dall'indagata era priva di ius postulandi e doveva essere dichiarata inammissibile; l'omesso avviso dell'udienza al difensore privo di legittimazione non ha determinato nullità. Per effetto dell'inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - art. 39, comma 1
Il divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 impedisce al rappresentante legale che sia indagato o imputato del reato presupposto di nominare il difensore di fiducia dell'ente; la nomina in tali condizioni è sospetta e priva della legittimazione necessaria per atti processuali dell'ente
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - art. 57, comma 1
Prevede l'avviso all'ente della attività che concerne l'illecito amministrativo; la Corte ha ritenuto che l'eventuale omissione dell'avviso non incide quando l'operato del difensore è viziato da mancanza di legittimazione ex art. 39
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - art. 5, comma 1
Indica la responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato commesso nel suo interesse o vantaggio; citato nel quadro fattuale che ha portato al sequestro preventivo
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - art. 6, comma 1
Riferimento all'illecito amministrativo contestato alla società connesso al reato presupposto
codice penale - art. 640-bis
Reato presupposto (truffa aggravata) da cui deriverebbe la responsabilità amministrativa dell'ente
codice di procedura penale - art. 591, comma 1, lett. a)
Norma richiamata per l'inammissibilità rilevabile d'ufficio per difetto di legittimazione; la Corte ha applicato la possibilità di declarare l'inammissibilità ex officio
codice di procedura penale - art. 616
Prevede la condanna alle spese e possibilità di ammenda in caso di ricorso inammissibile: la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a euro 3.000,00 alla cassa delle ammende
Massime di principio
- La nomina del difensore dell'ente effettuata dal legale rappresentante che sia indagato o imputato del reato presupposto è viziata: gli atti processuali posti in essere dal difensore così nominato sono soggetti a inammissibilità per difetto di legittimazione dell'ente
- La condizione di "indagato" è sufficiente, alla luce della giurisprudenza, a far scattare il divieto dell'art. 39; non è necessario che il rappresentante sia già imputato
- Se è necessario far valere situazioni difensive dell'ente, la società deve tempestivamente nominare un difensore indipendente nei termini e modi previsti dalla normativa (art. 39 d.lgs. 231/2001) per evitare l'inammissibilità degli atti
- L'omessa notifica dell'udienza al difensore nominato da un rappresentante privo di ius postulandi non determina automaticamente una nullità decisiva se il difensore non aveva legittimazione ad agire
- In casi analoghi, prevedere l'immediata sostituzione del difensore e curare le comunicazioni formali (avviso ex art. 57 d.lgs. 231/2001) riduce il rischio di perdere strumenti processuali per vizi procedurali e di incorrere in condanne per spese e ammende
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