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Ordinanza

Ordinanza n. 319/2026 - Lecce, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600445

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diffida dell’ASL di Brindisi a non utilizzare un impianto natatorio annesso a una struttura ricettiva sino alla presentazione della corretta SCIA e all’attuazione delle misure sanitarie e di sicurezza, nonché comunicazioni del SUAP comunale collegate

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società e l'associazione ricorrenti hanno impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, la diffida adottata dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Brindisi il 30 marzo 2026. L'atto imponeva di presentare tramite il portale telematico la comunicazione di inizio attività dell'impianto natatorio ai sensi dell'art. 20 della legge regionale Puglia n. 35/2008 e vietava di rendere fruibili l'impianto e la relativa area agli ospiti della struttura ricettiva fino alla regolarizzazione e all'attuazione delle misure sanitarie e di sicurezza. Sono state inoltre contestate le comunicazioni del SUAP del Comune di Ostuni e, per quanto occorrer potesse, una nota dell'ASL dell'ottobre 2025 recante chiarimenti applicativi sulla disciplina degli impianti natatori annessi a strutture ricettive. Il provvedimento non espone nel dettaglio i motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a evidenziare che il gravame pone questioni interpretative e applicative della legge regionale n. 35/2008 rispetto alla fattispecie concreta.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito della legittimità della diffida né ha formulato una valutazione definitiva sul fumus boni iuris. Ha ritenuto che le questioni relative alla corretta interpretazione e applicazione della legge regionale n. 35/2008 richiedano ulteriori approfondimenti. Quanto al periculum in mora, ha escluso la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, rilevando che il danno prospettato è di natura meramente economica e può essere eventualmente ristorato in sede di merito. In applicazione dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha quindi ritenuto adeguata la sollecita definizione del giudizio e fissato l'udienza pubblica di merito al 23 marzo 2027, senza concedere la sospensione cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    sollecita definizione del giudizio nel merito

    Quando la domanda cautelare non richiede una misura interinale, il giudice può fissare sollecitamente la trattazione del merito, anche in presenza di questioni che necessitano di ulteriore approfondimento.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina generale della tutela cautelare; nel caso concreto il giudice ha negato la sospensione e ha applicato il comma 10.

  • art. 20 l.r. Puglia n. 35/2008

    Diffida all’utilizzo dell’impianto natatorio sino a giusta conformazione della scia

    È la disposizione regionale richiamata dall'amministrazione quale base della richiesta di comunicazione di inizio attività dell'impianto natatorio; la sua interpretazione e applicazione alla fattispecie sono state ritenute meritevoli di approfondimento nel merito.

Massime di principio

  • La domanda cautelare può essere definita mediante fissazione sollecita dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. quando le questioni giuridiche sottostanti richiedono ulteriori approfondimenti e non ricorrono i presupposti per una misura cautelare immediata.
  • Il pregiudizio di natura esclusivamente economica, in quanto astrattamente ristorabile mediante il risarcimento o altra tutela di merito, non integra di per sé un danno grave e irreparabile idoneo a fondare il periculum in mora.
  • La mancata concessione della sospensione cautelare non implica una decisione sul fumus boni iuris quando il giudice si limita a rilevare che le questioni interpretative devono essere approfondite nella fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblicaSCIA e liberalizzazioniTutela cautelare
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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