Sentenza n. 8953/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento A) del provvedimento n. D/5110/2025 dell’Ambasciata d’Italia a Nuova Delhi pronunziato in data 12/09/2025 e notificato al ricorrente in data 06/10/2025 con cui è stata rigettata la richiesta di visto per lavoro subordinato presentata in data 24/07/2025 dal Signor -OMISSIS- sulla base del nulla osta al lavoro subordinato n. P-MM/L/Q/2025/101028 rilasciato dalla Prefettura di Mantova in data 08/07/2025 su richiesta del Signor -OMISSIS-, titolare della ditta “Flights & Docs”, corrente in Suzzara (Mantova) nell’ambito del Decreto Flussi 2025 presentata in data 05/02/2025; B) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale allo stesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d’ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a Nuova Delhi che aveva rigettato la richiesta di visto per lavoro subordinato, presentata sulla base di un nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dalla Prefettura di Mantova nell’ambito del Decreto Flussi 2025. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto il visto richiesto e di non avere più interesse alla decisione di merito, chiedendo la refusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il ricorrente aveva ottenuto il visto d’ingresso richiesto. Il Collegio ha tuttavia posto le spese a carico dell’amministrazione sulla base della soccombenza virtuale, rilevando che l’amministrazione aveva accolto l’istanza dopo la proposizione del ricorso, pur disponendo già di elementi sufficienti per procedere al riesame. Le spese sono state liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
SENTITE le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, conseguente al rilascio del visto richiesto nel corso del giudizio.
Massime di principio
- L’ottenimento, nel corso del giudizio, del provvedimento amministrativo richiesto determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull’impugnazione e comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
- Quando l’amministrazione soddisfa la pretesa del ricorrente dopo la proposizione del ricorso, la regolazione delle spese può essere effettuata sulla base della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso nel merito.
- L’amministrazione può essere condannata alle spese per soccombenza virtuale se, pur disponendo di elementi sufficienti per riesaminare favorevolmente la posizione dell’interessato, adotta il provvedimento satisfattivo soltanto dopo l’instaurazione del giudizio.
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