Cassazione Penale, Ordinanza n. 11849/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il detenuto ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva confermato il rigetto del suo reclamo contro una sanzione disciplinare irrogata in istituto penitenziario, consistente nell'esclusione dalle attività ricreative e sportive per cinque giorni. Nel ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 81, comma 5, del d.P.R. 230/2000, lamentando la mancanza di una preventiva notifica della data di udienza del procedimento disciplinare. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la contestazione consegnata al detenuto gli aveva già comunicato la facoltà di presentare discolpe per iscritto o comparire davanti al consiglio di disciplina entro dieci giorni, integrando la convocazione ai sensi dell'art. 81, comma 4, d.P.R. 230/2000. Ha inoltre rilevato che, comunque, la censura era sanata/inidonea poiché il ricorrente non aveva indicato, neppure in sede di legittimità, quali specifiche ragioni difensive avrebbe potuto articolare e che gli sarebbero state precluse dalla dedotta omissione procedimentale.
Norme richiamate
art. 81, comma 4, d.P.R. 230/2000
il direttore ha contestato e contestualmente informato il detenuto della facoltà di esporre le proprie discolpe per iscritto o avanti il consiglio di disciplina, che doveva essere tenuto entro dieci giorni
La comunicazione della contestazione con contestuale informazione sulla facoltà di difendersi e sulla celebrazione del consiglio entro dieci giorni integra la notizia della convocazione del procedimento disciplinare.
art. 81, comma 5, d.P.R. 230/2000
violazione di legge in relazione all'art. 81, comma 5, del d.P.R. 230/2000 con riferimento alla mancanza di una preventiva notifica della data di udienza
La Corte esclude la violazione dedotta, ritenendo che la doglianza sia infondata alla luce della convocazione già contenuta nella contestazione disciplinare.
Sez. 1, n. 30038 del 22/09/2020, Corso, Rv. 279733 - 01
avanti ai giudici della sorveglianza il ricorrente si è limitato ad affermare genericamente che il proprio diritto di difesa sarebbe stato violato omettendo, a fronte della violazione disciplinare pacificamente accertata, di evidenziare, anche in questa sede, le ragioni che avrebbe potuto esporre a propria difesa e che non ha avuto la possibilità articolare
La deduzione di una violazione del diritto di difesa per vizi del procedimento disciplinare richiede la specificazione delle concrete difese che l'interessato non ha potuto svolgere; in difetto, la censura non è idonea a determinare l'annullamento.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare penitenziario, la contestazione dell'addebito che informi il detenuto della facoltà di presentare discolpe e della data entro cui si terrà il consiglio di disciplina può valere come valida comunicazione della convocazione, senza necessità di ulteriori avvisi formali, se il contenuto richiesto dalla disciplina regolamentare risulta comunque raggiunto.
- La deduzione in cassazione di un vizio del procedimento disciplinare per lesione del diritto di difesa è inammissibile o comunque infondata se il ricorrente si limita ad allegazioni generiche e non indica quali specifiche difese avrebbe potuto svolgere e come l'asserita omissione abbia concretamente inciso sul suo diritto di difesa.
- La violazione procedurale nel procedimento disciplinare non comporta automaticamente l'annullamento del provvedimento se la parte non dimostra un concreto pregiudizio difensivo derivante dal vizio lamentato.
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